Il reato circostanziato
Dagli elementi del reato dobbiamo distinguere quelli essenziali da quelli accidentali o accessori. I primi non possono mancare, i secondi incidono sulla gravità del reato e determinano una variazione qualitativa e/o quantitativa della pena affinché si moduli la pena al reale disvalore del fatto. Il reato si trasforma da semplice a circostanziato. Vi sono circostanze tipiche, espressamente regolate dalla legge, e circostanze indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. È opportuno sottolineare che le circostanze stanno in un rapporto di species a genus con gli elementi essenziali della fattispecie. Il reato circostanziato contiene tutti gli elementi della fattispecie semplice ed in più degli elementi specializzanti. A specificazione di quanto detto non si considerano circostanze del reato: gli elementi essenziali, gli elementi che determinano un mutamento del titolo di reato, il tentativo rispetto al reato consumato che si qualifica come un quid minus e non un quid pluris e il concorso di persone nel reato, il quale non aggrava la pena ma estende la responsabilità ai concorrenti. Tra le varie circostanze si distinguono quelle comuni, previste per tutti i reati, e quelle speciali per uno o più reati determinati; le aggravanti e le attenuanti che comportano un aumento o una diminuzione della pena; le circostanze oggettive e soggettive, le prime attengono alle modalità dell’azione, al danno e al pericolo derivante da reato, mentre le seconde attengono all’intensità del solo o al grado della colpa; le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alla condotta; intrinseche ed estrinseche che attengono rispettivamente alla condotta illecita e a circostanze estranee all’esecuzione e consumazione del reato; ad efficacia comune o speciale a seconda che comportino una diminuzione o aumento di pena fino ad un terzo o una pena di specie diversa; ad effetto speciale che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
L’art. 61 c.p. analizza le circostanze aggravanti comuni le quali comportano un aumento di pena per tutte le tipologie di reati. Al n. 1 troviamo l’aver agito per motivi abbietti o futili, ossia per motivi evidentemente sproporzionati rispetto al reato o turpi. Al n. 2 vi è l’aver commesso un reato per eseguirne od occultarne un altro o per assicurare a sé o altri il prodotto, prezzo o profitto ovvero per conseguire l’impunità da un altro reato ed è una circostanza di natura soggettiva come la prima. Al n. 3 si trova l’aver nei delitti colposi agito nonostante previsione dell’evento. Siamo nell’ambito della colpa cosciente ove ritroviamo un quid pluris consistente nel momento rappresentativo della possibilità che si commetta un reato. Al n. 4, aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone. Questa circostanza è di natura soggettiva ed è compatibile con il vizio parziale di mente e con l’attenuante della provocazione. Al n. 5 viene descritta la circostanza oggettiva di aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e di persona, anche in relazione all’età tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Al n. 6 ricorre la circostanza soggettiva di aver commesso un reato mentre ci si sottraeva volontariamente all’esecuzione di un mandato, arresto, ordine di cattura o di carcerazione per un precedente reato. Al n. 7 viene descritta la circostanza oggettiva di aver cagionato, nei delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro, un danno patrimoniale di rilevante entità. Al n. 8, l’aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso. Al n. 9 ritroviamo la circostanza oggettiva di aver abusato dei propri poteri o violato i doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio o aver approfittato della qualità di ministro di culto. Al n. 10, la circostanza oggettiva di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o contro un ministro di culto o contro un agente diplomatico o consolare nell’adempimento delle proprie funzioni. Al n. 11 ricorre la circostanza soggettiva di aver abusato della propria autorità o di relazioni domestiche, o di relazioni d’ufficio o di prestazioni d’opera, o di relazioni che concernono la coabitazione e l’ospitalità. Al n. 11 bis, l’aver commesso il fatto mentre ci si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Tuttavia, tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art 3 Cost. e 25 comma 2 Cost. Al n. 11 ter, l’aver commesso un delitto ai danni di un minore nelle adiacenze o dentro a istituti di istruzione o formazione. Al n. 11 quater, l’aver commesso un delitto non colposo mentre si scontava una misura alternativa alla detenzione in virtù della frustrazione della fiducia accordata dall’ordinamento. Al n. 11 quinquies, l’avere nei delitti contro la vita, l’integrità fisica o la libertà personale, l’aver agito in danno o in presenza di un minore o di una donna in stato di gravidanza. Al n. 11 sexies si descrive la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto a danno di ricoverati in strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-educative. Al n. 11 septies, aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i relativi trasferimenti. All’ultimo numero ricorre l’aggravante di aver agito a danno di esercenti le professioni sanitarie o di assistenza e soccorso.
All’art. 61 bis c.p. viene descritta la specifica aggravante, introdotta con D.lgs. 21/2018, del reato transnazionale. Perché ricorra questa circostanza il reato deve essere commesso in più di uno Stato, o la preparazione, pianificazione e controllo devono essere avvenuti in altro Stato, ovvero gli effetti si producono in uno Stato differente da quello in cui viene commesso il reato.
Il codice dopo un’attenta disamina delle circostanze aggravanti passa ad elencare le attenuanti. All’art. 62 c.p. ritroviamo un elenco delle attenuanti comuni, ossia valide per tutti i reati. Al primo comma n. 1 vi è l’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale ed è una circostanza di natura soggettiva. Al n. 2, l’aver agito in stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui. In questo caso la giurisprudenza non ritiene necessario che sussista un rapporto di immediatezza tra l’ira e il fatto ingiusto che l’ha determinata. Al n.3, l’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, purché non si tratti di assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità. Al n.4 ritroviamo una simmetria con la circostanza aggravanti di cui all’art. 61 comma 1, n. 7 c.p. con la variante che nel caso dell’attenuante il danno patrimoniale cagionato alla vittima sia di speciale tenuità. Al n. 5, poi, ricorre l’attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa con la condotta del colpevole in ordine alla realizzazione dell’evento. Al n. 6, infine, viene descritta l’attenuante della riparazione integrale del danno con risarcimento o restituzione, ove possibile, prima del giudizio fuori dai casi del ravvedimento post delictum. In questo caso ha inciso la Riforma Cartabia, prevedendo accanto alle condotte anzidette, l’aver partecipato a programmi di giustizia riparativa conclusi con esito positivo.
All’art. 62-bis c.p. vengono riportate le circostanze attenuanti generiche, ossia quelle che il giudice può prendere in considerazione per giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, sempre al fine di adeguare la sanzione al reale disvalore del fatto di reato.
Per quanto concerne la valutazione delle circostanze l’art. 59 c.p. è sicuramente la norma di riferimento. Al primo comma si afferma, infatti, che le circostanze che attenuano la pena sono da valutarsi a favore del reo anche se da lui non conosciute o ritenute non operanti a differenza delle aggravanti che operano, come dice il comma 2, solo se dal reo conosciute o ignorate per colpa o ritenute inoperanti per errore determinato da colpa. In caso di errore circa la persona dell’offeso – aberratio ictus- non operano tutte quelle circostanze che riguardano condizioni personali o qualità del soggetto passivo, o rapporti tra questi e il colpevole, se si riferivano alla vittima designata.
Il calcolo della pena nel reato circostanziato deve necessariamente tenere conto degli aumenti e diminuzioni determinati dalle aggravanti e dalle attenuanti. Generalmente in caso di concorso di circostanze se queste sono omogenee (tutte attenuanti o tutte aggravanti) si opera un cumulo in aumento o in diminuzione a seconda. Cumulo che si esclude nel caso di una circostanza specifica, riferendosi la stessa solo a determinati reati, o nel caso in cui ricorra una circostanza complessa, la quale assorbe quelle in sé ricomprese. Nel caso di concorso di circostanze eterogenee si procede ad un giudizio di prevalenza: se le attenuanti sono ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti non si fa luogo a nessun aumento di pena e viceversa. Nel caso di equivalenza tra le due si applica la pena prevista per l’ipotesi di reato semplice, le circostanze vengono considerate tamquam non essent.
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Silvia Mallamaci
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