Il reato complesso e l’omicidio aggravato dall’essere stato commesso dall’autore del delitto di stalking nei confronti della stessa persona offesa: S.U. n. 38402/2021
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che la fattispecie di cui all’art. 576 n. 5.1) c.p. integra un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.
La norma esclude l’applicazione delle disposizioni relative al concorso di reati, al reato continuato e alle ipotesi di aberratio, allorquando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, di per sé, reato.
Se il reato complesso composto da due autonome fattispecie di reato quali elementi costitutivi non pone particolari problemi, atteso che gli stessi si pongono sullo stesso piano; sorgono perplessità in relazione alle ipotesi in cui la fattispecie, che di per sé costituisce reato, degrada ad elemento circostanziale nell’ambito del reato complesso. Il reato complesso del primo tipo è definito reato complesso speciale ed il secondo reato complesso aggravato o circostanziato. Ed invero, in queste ipotesi ci si chiede quale debba essere il criterio di imputazione per gli elementi che compongono la fattispecie degradata a circostanza aggravante, e cioè se si debba applicare l’art. 42 co. 2 c.p., che prevede quale criterio di imputazione generale il dolo, come se fossero elementi costitutivi; oppure il diverso criterio di imputazione riservato alle circostanze aggravanti, di cui all’art.59 co. 2 c.p., alla cui stregua esse sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. È evidente come aderire all’una o all’altra impostazione conduca a risultati differenti: se si ritiene applicabile l’art. 42 co. 2 c.p., è necessario che l’agente si rappresenti e voglia, quale conseguenza della sua azione o omissione, tutti gli elementi costitutivi della circostanza aggravante del reato complesso; diversamente, la stessa non potrà essere valutata a carico dell’agente se non conosciuta o non ignorata per colpa, precisando che la “colpa” di cui all’art. 59 co. 2 c.p. non è da intendersi alla stregua dell’art. 43 co. 2 c.p., giacché non comprende la violazione della regola a contenuto cautelare.
La qualificazione di una autonoma fattispecie di reato quale circostanza aggravante del reato complesso implica altresì il dubbio circa l’applicazione della disciplina inerente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, ai sensi dell’art. 69 c.p. L’orientamento prevalente ritiene applicabile la norma citata qualora concorrano circostanze attenuanti in uno alle circostanze aggravanti del reato complesso, potendo le prime essere ritenute prevalenti o equivalenti.
Infine, la circostanza aggravante potrebbe incidere sulla competenza del giudice alla luce dell’art. 4 c.p.p., secondo cui, in linea generale, non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione per quelle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Si è detto come l’esistenza di un reato complesso, sia nella forma speciale che circostanziata escluda l’applicazione delle norme relative al concorso di reati. Si ha concorso di reati quando l’agente con più azioni od omissioni, avendosi così il concorso materiale, o con una sola azione od omissione, configurandosi in tal caso il concorso formale, viola più volte la medesima disposizione di legge o diverse disposizioni.
Figura antitetica al concorso di reati è il concorso apparente di norme, allorquando solo apparentemente l’agente abbia integrato la violazione di più fattispecie incriminatrici, dovendosene applicare solo una. L’istituto de quo mira a salvaguardare il principio del nel bis in idem sostanziale, affinché il medesimo fatto non venga punito più volte mediante l’applicazione di più norme incriminatrici, ritenute in concorso tra loro.
Il concorso apparente di norme è risolto mediante l’applicazione di una sola norma alla luce del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., come ormai pacificamente affermato in giurisprudenza. Se non si ravvisa il rapporto di specialità, non potrà parlarsi di concorso apparente ma di concorso effettivo di reati. Ancora, se dovesse risultare che i reati siano in realtà gli elementi costitutivi o circostanziali di una nuova figura di reato, quale è il reato complesso, dovrà escludersi l’applicazione delle norme sul concorso di reati ex art. 84 c.p.
Non sempre nella realtà i confini tra concorso di reati, concorso apparente di norme e reato complesso appaiono nitidi, divenendo arduo per l’interprete il compito di delinearli anche in vista delle diversità di trattamento sanzionatorio che ne conseguono. Il concorso materiale di reati condurrà all’applicazione della pena risultante dal cumulo materiale, quello formale a quella risultante dal cumulo giuridico, il concorso apparente di norme, risolto secondo l’art. 15 c.p. con l’applicazione di una sola norma incriminatrice implicherà, l’applicazione della pena ivi prevista, il reato complesso avrà il suo regime sanzionatorio.
Un esempio, che ha originato un contrasto interpretativo in giurisprudenza risolto dalle S.U. penali n. 38402/2021, è offerto dalla fattispecie di omicidio aggravato per essere stato commesso dall’autore del delitto di atti persecutori ex art. 576 n. 5.1) c.p.
La norma prevede alcune circostanze aggravanti del delitto di omicidio, per le quali è prevista la pena dell’ergastolo, ed è stata novellata dal D.l. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009 che ha introdotto il delitto di atti persecutori, mediante la previsione di cui al n. 5.1). Si applica la pena dell’ergastolo se il delitto di omicidio è commesso dall’autore del delitto di cui all’art. 612 bis nei confronti della stessa persona.
La disposizione ha destato serie perplessità tra gli interpreti in ordine alla rilevanza del delitto di atti persecutori nel delitto di omicidio nei confronti della stessa persona. L’infelice formulazione della norma ha infatti spinto taluni a ritenere che il delitto ex art. 612 bis c.p. abbia rilevanza autonoma e pertanto concorra con il delitto di omicidio aggravato, altri che il primo sia assorbito nel secondo, diversamente determinandosi una violazione del ne bis in idem sostanziale, altri ancora che l’art. 576 n. 5.1) sia un reato complesso aggravato, dato dal delitto di omicidio e dal delitto di atti persecutori, quest’ultimo degradato a circostanza aggravante.
L’art. 576 n. 5.1) fa espresso riferimento “all’autore” del delitto ex art. 612 bis, indi presupponendo che lo stesso abbia commesso ai danni della medesima persona il delitto de quo. Integra il delitto di atti persecutori chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Orbene, il delitto de quo è un reato abituale, richiede la commissione di condotte reiterate nel tempo, consistenti in minacce o molestie che cagionano alternativamente gli eventi ivi previsti. La norma è posta a tutela della persona, in particolare, della libertà morale di questa, come esplicato dalla rubrica della sezione del codice. Il delitto di omicidio è anch’esso un reato di evento ma causalmente puro, che non richiede la commissione di particolari condotte idonee a cagionare la morte né che esse siano reiterate, essendo un reato istantaneo e non abituale.
Le suddette differenze strutturali del fatto descritto dalle norme incriminatrici hanno indotto parte della giurisprudenza ad escludere che tra l’art. 576 n. 5.1) e l’art. 612 bis sussista una relazione strutturale di specialità unilaterale, dovendo le stesse ritenersi in concorso tra loro. Le due norme incriminatrici hanno rilevanza autonoma non essendovi alcuna relazione di continenza tra esse. Il richiamo operato dall’art. 576 al delitto di atti persecutori è limitato all’individuazione dell’autore del delitto, non già per far leva sull’identità dei fatti da questo commessi, rilevanti ai fini della nozione di “medesima materia” ex art. 15 c.p. Ciò che rileva è la qualificazione soggettiva dell’autore del delitto di omicidio, che è altresì autore del delitto di atti persecutori, che come tale subisce un trattamento sanzionatorio più severo.
Tuttavia, ritenere che i due reati concorrano tra loro significherebbe considerare il delitto di atti persecutori sia come fattispecie a sé sia come aggravante del delitto di omicidio, in spregio al principio del ne bis in idem sostanziale.
A ben vedere, il riferimento all’art. 612 bis c.p. non integra una mera qualifica soggettiva “dell’autore” ma sottende la commissione del fatto ivi previsto, che comporta la pena dell’ergastolo per l’omicidio. In altri termini, il n. 5.1) dell’art. 576 c.p. contempla già la realizzazione del delitto di atti persecutori e, questo, spiegherebbe il trattamento sanzionatorio più severo rispetto all’ipotesi base di cui all’art. 575 c.p.
Ancora, lo stesso art. 612 bis prevede la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, limitando il suo ambito applicativo. Di conseguenza, essendo più grave il delitto di omicidio aggravato non potrà che applicarsi quest’ultimo. Il disvalore, più grave, del delitto di omicidio assorbe in sé quello del delitto di atti persecutori, anch’esso lesivo della persona considerata nel suo complesso. Non occorrerebbe un’indagine circa la sussistenza di una relazione di specialità: soccorrono la clausola di riserva e l’aggressione più grave al bene giuridico che assorbe quella minore.
Non deve però sfuggire come il delitto ex art. 612 bis sia richiamato da altra norma relativa al delitto di omicidio, ai fini dell’aggravamento del trattamento sanzionatorio: trattasi di ipotesi in cui un fatto, che di per sé costituisce reato, degrada a circostanza aggravante nell’ambito di un reato che potrebbe definirsi complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., escludendo l’applicazione delle norme sul concorso di reati. Secondo parte della giurisprudenza, si applicherebbe il solo art. 576 n. 5.1) non già all’esito di un conflitto apparente di norme ma perché costituirebbe un reato complesso circostanziato, in cui l’omicidio è elemento costitutivo e gli atti persecutori elemento circostanziale aggravante, la cui pena è l’ergastolo.
Ed infatti, le S.U. hanno accolto quest’ultima soluzione senza sicuramente trascurare l’importanza del principio del ne bis in idem sostanziale, della unitarietà del fatto e non già dello “status” di autore del fatto e del principio di proporzionalità.
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Lia Manuela Chiarenza
Laureata con lode presso l'Università degli Studi di Catania. Abilitata all'esercizio della professione forense con il massimo dei voti, consulente giuridico, già tirocinante ex art. 73 D.l. 69/2013 presso la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile.
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