Il reato di concussione: dallo ‘spacchettamento’ alla sentenza Maldera
Per poter meglio delineare i contorni della fattispecie di cui all’art. 317c.p., appare utile fare un primo ed obbligato riferimento al dettato normativo, la cui norma così recita: “Il pubblico ufficiale [357] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Dalla lettura del sopra citato articolo, si può rilevare come la riforma anticorruzione abbia significativamente trasformato il delitto di concussione, adeguando la nostra normativa agli obblighi assunti dal nostro Paese a livello comunitario.
La prima novella legislativa intervenuta nel 2012 con la legge n. 190, è così tornata alla previsione del codice Zanardelli, procedendo non solo alla rimozione della persona incaricata di un pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi, ma anche all’eliminazione della condotta dell’induzione.
Tale ultima condotta è ad oggi disciplinata dall’art. 319 quater che punisce, oltre il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, anche il c.d. extraneus, ovvero colui il quale non essendo stato ‘costretto’ dal pubblico ufficiale alla promessa ma solo all’indebita dazione e quindi ‘indotto’, resta pur sempre libero di assecondare o meno le indebite richieste rivoltegli dall’intraneus, non potendosi considerare una vera e propria vittima.
La nuova condotta prevista dal legislatore disciplina un’autonoma disposizione collocata tra i reati di corruzione, perdendo così definitivamente ogni collocamento con il delitto di concussione, al fine di suggellare una forma di corruzione sui generis, che si differenzia dagli stessi per non essere caratterizzata da un rapporto sinallagmatico fra le parti ma dalla presenza di un “abuso della qualità o dei poteri” perpetrato dall’intraneus.
La questione riguarda gli effetti derivanti dall’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 e della riforma del 2015 con la legge n. 69 che, nel novellare la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l’art. 317 c.p., con l’introduzione di una ‘diversa’ fattispecie di ’concussione’ introducendo l’art. 319-quater c. p. riguardante l’innovativa figura criminosa della “induzione indebita a dare o promettere utilità”, figura sostanzialmente intermedia tra quella residua della condotta concussiva sopraffattrice e l’accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dall’art. 318 o dall’art. 319 c. p.
La prima, resta così disciplinata dall’art. 317 c. p., prevedendo la punizione del “pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
Si conservano, dunque, i precedenti caratteri ed elementi costitutivi della fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi a incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva (portata da quattro a sei anni di reclusione) e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, della figura d’incaricato di pubblico servizio: scelta, quest’ultima, foriera di probabili incertezze applicative, il cui effetto è ragionevole immaginare sarà quello di far rientrare, in presenza di tutti i presupposti di legge, le condotte costrittive ascrivibili all’incaricato di pubblico servizio nell’alveo operativo del reato di estorsione.
In merito, una recente pronuncia della Suprema Corte ha tracciato i contorni della qualifica soggettiva nel reato di concussione sancendo che “L’azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purché la vittima sia consapevole che l’utilità sia richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.”
La seconda fattispecie di reato, ‘scorporata’ dal previgente art. 317 c. p. e ora regolata dall’art. 319-quater c. p., recante in rubrica la nuova denominazione d’induzione indebita a dare o promettere utilità, sussiste, “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, laddove “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
Il delitto è, dunque, configurabile anche a carico dell’incaricato di pubblico servizio oltre che del pubblico ufficiale, sanzionato con la più mite pena della reclusione da tre ad otto anni, la cui struttura descrittiva, con riferimento alla condotta del pubblico agente (comma 1), mutua significativamente gli elementi qualificanti la ‘vecchia’ figura della concussione per induzione. Rappresenta, invece, dato di assoluta novità la previsione, nel comma 2 dello stesso art. 319-quater, della punizione anche del soggetto che “da o promette denaro o altra utilità”, il quale, da persona offesa nell’originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c. p., diventa coautore nella nuova figura dell’induzione indebita.
La circostanza che il legislatore della novella del 2012, nello sdoppiare le fattispecie di reato, abbia riproposto, rispettivamente nella nuova versione dell’art. 317 e nell’art. 319-quater comma 1, formulazioni testuali sostanzialmente identiche, nelle quali l’unico dato di distinzione è, appunto, quello del verbo “costringe” nel primo caso, “induce” nel secondo, costituisce un indice che la voluntas legis sia stata nel senso di attribuire una qual continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente vigente, con la conseguenza che appare senz’altro possibile continuare a valorizzare le decisioni della Suprema Corte cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che, pur nella indifferenza degli effetti pratici, aveva tracciato una linea tra la condotta costrittiva e quella induttiva.
Pare che si debba escludere che le modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 abbiano comportato una riqualificazione delle due condotte di “costrizione” e di “induzione”, formule lessicali che appaiono entrambe capaci di indicare sia la condotta che l’effetto.
In entrambe le ipotesi, quindi, la condotta delittuosa deve concretizzarsi in una forma di pressione psichica che determina, proprio per l’abuso delle qualità o dei poteri da parte dell’agente, uno stato di soggezione nel destinatario; e che, per essere idonea a realizzare l’effetto perseguito dal reo, deve sempre contenere una più o meno esplicita prospettazione di un male ovvero di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, le cui conseguenze dannose il destinatario della pressione cerca di evitare soddisfacendo quella pretesa indebita, dando o promettendo denaro o altra utilità.
Infine, in merito ai criteri differenziali tra le figure delittuose di cui si tratta e, quindi, tra le condotte di costrizione (art. 317 c.p.) e induzione (art. 319-quater c.p.) si è espressa con diversi orientamenti la Corte di legittimità:
un primo orientamento, è rilevabile dalla sentenza c.d Nardi, il quale riproponeva il criterio, tradizionale nella giurisprudenza pre-riforma, della intensità della pressione prevaricatrice, riferendosi esclusivamente “a modalità di pressione molto intense e perentorie, tali da limitare gravemente la libertà di determinazione del soggetto, corrisponderebbe la ‘costrizione’ ex art. 317 c.p.; a forme più blande di persuasione, suggestione, o pressione morale, che non condizionino gravemente la libertà di determinazione, corrisponderebbe l”induzione’ ex art. 319-quater c.p.”.
Un secondo orientamento, invece, è riferibile alla sentenza Roscia, che individuava la linea di discrimine tra le due ipotesi delittuose nell’oggetto della prospettazione: danno ingiusto e contra ius nella concussione, danno legittimo (giusto) e secundumius nell’induzione indebita.
Un terzo ed ultimo orientamento (sentenza Melfi), si colloca in una posizione intermedia due orientamenti, individuando il criterio discretivo tra le due figure di reato nella diversa intensità della pressione psichica esercitata sul privato.
Le Sezione Unite, nel tentativo di risolvere il contrasto giurisprudenziale si sono così pronunciate sul principale problema interpretativo posto sulla riforma “anticorruzione”.
In particolare le S.U., affermano come, il criterio dell’intensità della pressione psichica, indicato dal primo orientamento, “non coglie i reali profili contenutistici” delle condotte di costrizione e induzione e affida la determinazione della linea di confine tra le due modalità della condotta ”a un’indagine psicologica dagli esiti improbabili, che possono condurre a una deriva di arbitrarietà”, che il criterio dell’ingiustizia o meno del danno prospettato, propugnato dal secondo orientamento, “ha il pregio di individuare indici di valutazione oggettivi…ma incontra il limite della radicale nettezza argomentativa…la quale mal si concilia con l’esigenza di apprezzare l’effettivo disvalore di quelle situazioni ‘ambigue’, che lo scenario della illecita locupletazione da abuso pubblicistico frequentemente evidenzia” , ed infine che la combinazione dei primi due criteri, prospettata dal terzo e ultimo orientamento, non fa d’altra parte venir meno gli anzidetti rilievi critici mossi ai criteri stessi (singolarmente considerati), e in particolare a quello, indicato, come principale, della intensità della pressione psichica.
In ultimo non sembra doversi trascurare il dato che a meno di tre anni dalla riforma della legge Severino, le politiche di contrasto alla corruzione abbiano conosciuto una nuova novella legislativa, che in parte consolida e in parte innova il precedente quadro normativo.
Con la legge n.69 del 2015, contenente le “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione , di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, il legislatore italiano è, infatti, tornato sulla disciplina penale della corruzione pubblica e fattispecie contigue, con l’intento di rafforzare ulteriormente il bene giuridico protetto dalla norma.
La novella legislativa è intervenuta sull’inasprimento della fattispecie di concussione, corruzione e induzione indebita, fino a toccare figure di reato di tipo societario.
L’intervento riformatore del 2015 ha inciso in vario modo sulla disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. intervenendo principalmente sul piano sanzionatorio: per i delitti di peculato ordinario, corruzione, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità sono aumentate le pene.
Nella novella del 2015 può altresì intravedersi un nuovo passo in avanti incidente sul tema della commisurazione della pena e della direttrice politico-criminale, ovvero: “il tentativo di intraprendere un percorso non monoliticamente repressivo, ma più costruttivo sul piano della tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche”.
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