Il reato di diffamazione attraverso il web e i social network

Il reato di diffamazione attraverso il web e i social network

Sommario : 1. Premessa – 2. La fattispecie – 3. La giurisprudenza sul tema – 4. Elemento oggettivo ed Elemento soggettivo – 5. L’esimente della provocazione – 6. Diffamazione a mezzo Social Network: pubblicazione di post diffamatori – 7. Considerazioni conclusive

 

1. Premessa

L’evolversi della coscienza sociale, la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa, tra cui anche quelli telematici, pongono il problema della individuazione del ruolo dell’informazione e dei limiti di liceità della stessa, ove potenzialmente lesive della altrui reputazione, nel contemperamento dei diritti del singolo alla diffusione di notizie che, anche se veritiere, potrebbero mettere a repentaglio il valore dell’onore, tutelato dalla Carta Costituzionale, e dell’interesse pubblico alla diffusione di notizie di rilevanza pubblica[1].

La nostra società, la società moderna, ci impone una riflessione in merito alle regole giuridiche necessarie al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di internet. Quest’ultimo è uno strumento che consente la manifestazione della personalità dell’individuo in condizioni di assoluta democrazia ed uguaglianza, ma, al tempo stesso, può essere utilizzato per ledere in maniera dirompente proprio i suddetti aspetti.

L’elaborato ha l’intento di fornire le coordinate giuridiche di riferimento per la tutela della propria personalità, con lo sguardo rivolto a fatti lesivi dell’onore e della reputazione, partendo dal presupposto che, ad oggi, l’immissione nella rete di frasi e/o immagini offensive ovvero denigratorie rientra a pieno titolo nello schema del delitto di diffamazione commesso attraverso il peculiare mezzo di pubblicità della rete.

Si analizza, dunque, il reato di diffamazione aggravata sancito dall’articolo 595 c.p., comma 3, al fine di rendere noto ai lettori che la rete non è una zona franca e libera dal diritto, anzi tutt’altro.

2. La fattispecie

A differenza di quanto avviene per i media tradizionali, oggi in internet le notizie ed i commenti non sono sempre frutto dell’attività di professionisti, e non sono soggetti ad un regime di controlli professionali interni. Se tale circostanza può rappresentare un guadagno in termini di libertà e spontaneità della comunicazione, si traduce anche in una minore autorevolezza ed in un minore affidamento preventivo da parte del pubblico sulla credibilità dei contenuti esposti.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mai dubitato che espressioni ben più ampie che caratterizzano talune “norme aperte” (anche norme incriminatrici) possano essere lette nel senso di includere nella previsione del legislatore gli strumenti telematici, anche se non esplicitamente indicati dalla littera legis. Difatti, il riferimento a “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui all’articolo 595 c.p., comma 3, ha consentito di ritenere aggravata la diffamazione consumata tramite internet.[2]

Tanto il Costituente, quanto il legislatore non hanno ritenuto opportuno elencare “i mezzi tecnici idonei” alla trasmissione di notizie (ma anche di opinioni, concetti e critiche), vincolando l’interprete nel recinto di un numerus clausus, ma, in considerazione della imprevedibilità (e della celerità) del progresso tecnologico, hanno preferito elaborare categorie generali, lasciando all’interprete il compito di verificare se, alla luce delle nuove e continue innovazioni tecniche e alla immissione sul mercato di nuovi strumenti comunicativi, la fattispecie concreta possa essere ricondotta a quella astratta prevista dalla norma.[3]

Il reato di diffamazione si consuma ogni qual volta un soggetto, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. È un delitto contro l’onore che trova disciplina nel disposto dell’art. 595 c.p. il quale al comma 3 dispone “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. La norma impiega un’espressione tale da includere finanche il mezzo del web (ogni altro mezzo), dal momento che non può disconoscersi come la portata di detto mezzo sia particolarmente incisiva e tale da avere una portata molto ampia.

Si tratta di un cd. crimine tradizionale portato a termine in chiave tecnologicaper il quale l’uso di strumenti informatici telematici è semplicemente funzionale al raggiungimento dello scopo prefissato. [4]

Internet dunque permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica, la piena libertà di accesso all’informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingere informazioni. Anche in rete devono essere rispettati il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione e i nuovi diritti della persona alla riservatezza, all’identità personale, non ultimo, all’oblio.[5]

La tutela dei beni quali l’onore e la reputazione, tuttavia, va contemperata con una delle libertà fondamentali dell’individuo, costituzionalmente garantita dall’art. 21, ovvero la libertà di manifestazione del pensiero. [6]

Nessun regime giuridico può impedire davvero l’uso del linguaggio e, dunque, la comunicazione privata e la manifestazione del pensiero: ma esistono regimi che affermano la necessità di orientarne gli svolgimenti e le esplicazioni, anche di limitarne drasticamente gli sviluppi. Affinché la libera manifestazione del pensiero possa essere sacrificata, occorre pur sempre che il limite risulti giustificato dalla necessaria garanzia di un altro principio costituzionale.

Detta fattispecie delittuosa (ovvero l’offesa all’altrui reputazione nella comunicazione con più persone) debba essere contemperata con il dettato costituzionale, in species con l’art. 21 della Carta, il quale attribuisce a ciascuno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in assenza di censura. Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che corrisponde al legittimo esercizio del diritto di libertà di insegnamento (quest’ultimo provvisto di copertura costituzionale stante il disposto dell’art. 33 Cost.), l’impiego di libri di testo nel cui contenuto siano presenti delle valutazioni sulla realtà socio economica di una regione, se viene richiamato con sufficiente adeguatezza il contesto storico edulcorato da dettagli offerti dalla cronaca, non esigendosi alcuna autolimitazione o modalità particolari di formulazione, quali la moderazione o la misurazione delle espressioni a condizione che ovviamente gli stessi corrispondano a fatti che siano oggettivamente veri (Cassazione civile sez. III 07 aprile 2016 n. 6785).

Comunque, laddove i fatti si rivelino idonei ad offendere l’altrui reputazione o, addirittura, ci si spinga ad attribuire ad uno o più soggetti dei fatti determinati, si incorre nel reato di cui all’art. 595 c.p. e, laddove il mezzo di diffusione della notizia sia la rete (diffusione massiva) la pena è irrimediabilmente aumentata per l’aggravamento delle circostanze. Parimenti le pene sono aumentate se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.

3. La giurisprudenza sul tema

Iniziamo con la disamina di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha dovuto rilevare che nelle ipotesi di comunicazione a mezzo della stampa, non sussiste alcuna violazione del principio di continenza se l’articolo è contraddistinto da evidente obiettività e privo di giudizi denigratori, rivelandosi di conseguenza idoneo a mettere in luce le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa, con conseguente astensione dal pronunciamento di certezze in ordine al comportamento dell’interessato (Cassazione civile sez. III 14 ottobre 2016 n. 20728); Ovviamente questo genere di pronunce affermano come le libertà costituzionalmente garantite non vadano limitate da una norma incriminante.

La giurisprudenza ha costruito tre fondamentali ipotesi di limiti a tutela della persona umana: il limite dell’onore, della riservatezza, dell’identità personale. Accanto a questi è il limite della reputazione. È necessario, altresì, evitare la criminalizzazione di notizie di fatti realmente accaduti tutelando, al contempo, il diritto alla riservatezza ed individuando il punto di equilibrio tra diritti, tutti costituzionalmente tutelati, ma antagonisti, quali il diritto di informare ed il diritto all’onore ed alla reputazione.[7]

La differenza tra le due figure è tracciata da dottrina e giurisprudenza costanti ed univoche che individuano nell’onore il valore che il soggetto avverte della propria persona, della propria dignità morale la cui violazione, in caso di lesione arrecata in presenza dell’offeso, viene tutelata penalmente dall’art. 594 c.p.p (ingiuria), mentre la reputazione consiste nel sentimento collettivo e sociale del valore della persona, tutelato dall’art. 595 c.p. (diffamazione), leso in caso di comunicazione con più persone in assenza della parte offesa.

Difatti, il diritto alla riservatezza era inizialmente riconosciuto, e per-tanto tutelato, solo come diritto all’immagine. Con il progressivo sviluppo della “società tecnologica” la sfera privata dell’uomo ha subito notevoli limitazioni nella sua pacifica ed intima estrinsecazione. Il problema è poi divenuto di rilevante importanza con l’avvento del sistema di comunicazione planetario permesso da Internet: la sfera della conoscenza ha perso qualsiasi delimitazione spazio-temporale e il complesso di dati immessi nella rete diviene illic et immediate di dominio mondiale.

Ciò che rileva, ai fini della valutazione di illiceità è la valenza diffamatoria delle espressioni usate che deve essere potenzialmente idonea, in base al significato ricorrente di un determinato contesto territoriale e nel momento storico in cui l’evento si realizza, ad offendere l’onore e il decoro della persona offesa.[8]

La diffamazione può estrinsecarsi sia nell’attribuzione di fatti determinati, sia con meri giudizi di valutazioni offensive non collegati a fatti specifici; in tale ultimo caso di parla di diffamazione “generica”.

Anche la narrazione di notizia generiche, infatti, può essere lesiva dell’onore e della reputazione della persona offesa. È opportuno specificare che l’offesa alla reputazione non va rapportata alla considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma va rapportata al senso della dignità personale conforme all’opinione di un determinato gruppo sociale, nel particolare contesto storico. Si può desumere, dunque, che il concetto di diffamazione non è statico, nel senso di immutabilità dei suoi contenuti, ma è essenzialmente dinamico e variabile con l’evolversi dei costumi, per cui ciò che in un determinato arco temporale può configurarsi come diffamazione, potrebbe non esserlo più in altro e di-verso momento storico, in base alla coscienza sociale del momento.[9] Una tale visione consente di escludere, dalla sfera della diffamazione, le semplici sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza.

Con l’avvento di Internet e la creazione di archivi informatizzati, il problema ha modificato i suoi contorni poiché quelle notizie risalenti nel tempo, possono essere ripescate in ogni momento. Le informazioni conservate negli archivi patiscono un limite che deriva dal loro mancato aggiornamento, pertanto la Cassazione (Cass., Sez. III, sentenza 5 Aprile 2012, n. 5525) ha fissato il principio secondo il quale il diritto all’aggiornamento da parte del titolare del dato, deve essere garantito, anche in assenza di una espressa richiesta, dal titolare dell’archivio, che ha, perciò, l’onere di acquisire ed inserire i nuovi dati per non incorrere in responsabilità civilmente sanzionabile.[10]

4. Elemento oggettivo ed Elemento soggettivo

L’elemento oggettivo del reato di diffamazione è composto da tre requisiti, ossia: a) l’assenza dell’offeso; b) l’offesa all’altrui reputazione; c) – la comunicazione con più persone.

L’assenza del soggetto passivo al momento dell’azione criminosa, si deduce dall’inciso “fuori dai casi indicati nell’articolo precedente” con cui si apre l’art. 595 c.p., consistente nell’impossibilità che la persona offesa possa percepire direttamente l’addebito diffamatorio nei suoi confronti, e di conseguenza non si verifichino quei fatti che la legge traduce come “presenza”, quali la comunicazione telegrafica o telefonica o gli scritti o i disegni diretti alla persona offesa. L’impossibilità di difendersi dall’addebito ovvero di ritorcere l’offesa determinano, infatti, la maggior gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria. [11]

Il secondo requisito dell’elemento oggettivo della diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione. La prevalente dottrina intende l’“offesa” non già nel significato di lesione, bensì come “probabilità o possibilità che l’uso di parole o di atti destinati a ledere l’onore altrui possa provocare una effettiva lesione”. Difatti, la diffamazione viene qualificata come reato di pericolo.[12]

Per quanto riguarda le modalità di aggressione, fermo restando il requisito dell’assenza del soggetto passivo, l’offesa all’altrui reputazione può essere realizzata con ogni modalità.

Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell’insinuazione, purché siano idonee a ledere o a mettere in pericolo l’altrui reputazione.

Per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che l’agente renda partecipi dell’addebito diffamatorio almeno due persone (tra le quali non vanno ovviamente conteggiati il soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali concorrenti nel reato), le quali siano state in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato. La giurisprudenza ritiene sussistente il delitto anche se il colpevole comunica l’offesa ad una sola persona, purché questa, a sua volta, la comunichi ad altre e ciò si sia verificato; irrilevante è la simultaneità della comunicazione, difatti, non è richiesto che l’addebito diffamatorio sia comunicato a più persone contemporaneamente, ben potendo l’offesa essere comunicata a diversi soggetti ed in altrettanto diversi tempi.

In tema di diffamazione a mezzo internet, l’elemento materiale in questione si rinviene nel fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato che si rivolge ad un numero indeterminato di persone.

Pertanto, ai fini della realizzazione del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico.

Di comune accordo giurisprudenza e dottrina considerano la diffamazione un reato di tipo doloso; Secondo una recente corrente dottrinale che considera il delitto in questione a dolo generico, il quale si esaurisce nella mera volontaria esecuzione dell’azione tipica, rappresentata dalla semplice attitudine a ledere o comunque a porre in ipotetico pericolo il bene giuridico onore altrui.

In altre parole, non è necessario l’animus diffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione di un’altra persona, perché l’art. 595 c.p., non esige un dolo specifico ma bensì generico, è perciò sufficiente che il colpevole abbia voluto l’azione, ovvero la comunicazione dell’addebito offensivo a più persone ed al tempo stesso si sia almeno reso conto del discredito che col suo operato ha cagionato o poteva cagionare (trattandosi di reato di pericolo) all’altrui reputazione.

5. L’esimente della provocazione

L’esimente in questione è disciplinata dall’art. 599, comma 2, c.p, che prevede che non può essere punito colui che con la sua condotta ha commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 595 c.p, che si trovasse nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che ai fini del riconoscimento dell’esimente in questione, non è necessario che la reazione avvenga nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio. Nessuna rilevanza è riconosciuta al tempo trascorso, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa.

La Corte ha offerto un interpretazione del concetto di “immediatezza”, chiarendo che l’immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo, tenendo conto della situazione concreta e delle di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’esimente in questione.

Pertanto, affinché si ritenga sussistente l’esimente di provocazione è, dunque, sufficiente che l’azione reattiva sia condotta a termine persistendo l’accecamento dello stato d’ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l’insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea.

Il dato temporale della reazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità.

6. Diffamazione a mezzo Social Network: pubblicazione di post diffamatori

Social Network sono oggi lo strumento di comunicazione per eccellenza, dove il più utilizzato al mondo è di sicuro Facebook. Le condotte che possono generare diffamazione sono molteplici e la giurisprudenza ha provveduto a rimediare con le massime punizioni nei confronti di coloro che incorrono nel reato di diffamazione.

Le statistiche giuridiche mostrano come la diffamazione sia diventata, soprattutto su Facebook, un reato ricorrente.

Sono svariate le persone che ricorrono ai social network per esporre i propri pensieri contraddittori o insulti nei confronti di qualcuno.

Le questioni religiose e di politica costituiscono da sempre uno dei principali campi nei quali l’espressione e la manifestazione del proprio pensiero sfiora e a volte supera i limiti del rispetto del pensiero altrui, e anche la pubblicazione di foto di amici o parenti o di colleghi in ambito lavorativo in atteggiamenti imbarazzanti o video particolari in cui si effettua una imitazione del proprio capo o qualche battuta in più possono costituire un reato di diffamazione.

Social Network non possono essere considerati mezzi di informazione al pari della stampa e di conseguenza chi insulta o discrimina la personalità o l’onore altrui, o ancora offende l’aspetto e l’ideologia altrui, non può invocare a sua discolpa il diritto di cronaca e di critica.
Molti credono che il diritto di critica sia qualcosa di indipendente dall’attività giornalistica e spetterebbe a chiunque, anche all’utente di Facebook. [13]

Sino al 2014, la giurisprudenza di merito si era mostrata assai poco sicura, lasciandosi forse in una certa misura “disorientare” dalle peculiarità della comunicazione nell’ambiente “social” rispetto alla realtà generalizzata della rete già variamente e diffusamente affrontata in tema di testate giornalistiche telematiche prima e di blog, di forum e portali di aggregazione e condivisione tradizionali poi. [14]

Ad esempio alcune Corti ritennero di poter escludere  la diffamazione – per mancanza dell’elemento essenziale della “comunicazione con più persone” richiesto dall’art. 595 c.p. – per via dell’ambiente virtualmente “chiuso” in cui avviene la comunicazione e l’interazione all’interno dei social network rispetto al “mare magnum” di internet: in tal senso, ad esempio, si era ritenuto che attraverso Facebook (e social network analoghi) si attuasse una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati, per cui la comunicazione non può dirsi particolarmente diffusiva e pubblica, in virtù del fatto che per accedere alle pagine di un profilo Facebook è necessario il consenso del titolare del profilo che autorizza, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui che desidera selezionare.

In altre occasioni sono stati sollevati dubbi proprio in funzione delle possibilità che i social network offrono di poter restringere, ab origine o in occasione dei singoli post e commenti, la cerchia dei potenziali destinatari delle comunicazioni (e dunque dei soggetti anche messi nelle condizioni di fruire dei messaggi e/o di subirne gli eventuali effetti pregiudizievoli) – circa la possibilità di qualificare il social network come “altro mezzo di pubblicità” ai fini dell’applicazione della aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p. usualmente applicata alla diffamazione a mezzo stampa o a mezzo internet (inteso in senso lato): di lì l’attenzione quasi “morbosa” che le Corti di merito di volta in volta riservavano, nelle rispettive analisi in fatto, a circostanze particolari quali: “ il numero di “amici” aventi accesso ad un dato profilo, alle specifiche impostazioni privacy più o meno restrittive ad esso inerenti, all’eventuale utilizzo di “tag” che consentivano di riferire il messaggio diffamatorio al preteso soggetto leso o in ogni caso che consentivano al messaggio di uscire dalla sfera di disponibilità e di controllo del titolare del profilo, risultando così liberamente e pubblicamente fruibile erga omnes.

Orbene con la sentenza n. 12761/14 la Corte di Cassazione ha in sostanza ricondotto le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata mediante l’utilizzo dei mezzi pubblicitari, sancendo in primo luogo che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, anche per le sole notizie riservate agli «amici».

Pertanto postare un simile messaggio sul proprio profilo integra tutti i presupposti previsti per il reato di dolo prescritto dall’art. 595 c.p.

Dunque, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 c.p., comma 3, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite per questo tipo di “modalità”,  “una bacheca facebook”, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale.

Dopo aver ricondotto il caso entro tali confini, la Corte ha ritenuto opportuno applicare i principi oramai già consolidati in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, confermato la linea dura nei confronti di chi usa i social network quale valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, semplici “amici”, colleghi o capi.

7. Considerazioni conclusive

Sulla base dell’analisi sin qui svolta è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.

La diffusione tramite internet di comunicazioni offensive dell’altrui onore o reputazione configura l’ipotesi di diffamazione aggravata dall’uso di un altro mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3, c.p.), anche nel caso di scritto contenuto in una testata telematica. A impedire la configurabilità dell’aggravante del mezzo della stampa e delle più severe sanzioni comminate dall’art. 13 L. n. 47/1948, è ancora oggi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il tenore letterale dell’art. 1 della legge sulla stampa, che configura le nozioni di stampa e stampato sulla base di un criterio tecnico e finalistico, il primo dei quali sarebbe applicabile alla realtà virtuale soltanto in virtù di una interpretazione analogica in malam partem, vietata dal nostro ordinamento.

Il delitto di diffamazione telematica, quale reato di evento, si consuma nel momento in cui i terzi percepiscono l’espressione offensiva; nondimeno, secondo i giudici di legittimità, nel caso di siti che per loro natura (come è il caso dei giornali telematici) sono destinati all’immediata fruizione delle informazioni da parte degli utenti del web, il momento in cui si consuma il reato retroagisce al momento dell’immissione dei dati in rete, atteso che in quel frangente presuntivamente avviene la conoscenza della notizia diffamatoria. Si tratta però di una presunzione semplice, superabile dimostrando che la recezione è avvenuta successivamente ovvero non si è affatto verificata, magari per problemi tecnici (in quest’ultimo caso la condotta sarà comunque punibile in quanto c’è stata l’intenzionalità e il tentativo di commissione del reato).

L’applicabilità delle scriminanti è subordinata ad una serie di limiti individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha individuato delle differenze nella configurabilità del delitto, a seconda del mezzo attraverso il quale viene diffusa la notizia diffamatoria.

Non si ritiene ravvisabile de iure condito alcuna forma di responsabilità colposa né in capo al c.d. blogger, né all’Internet Provider, e neppure al direttore di un giornale telematico ed al titolare di un Internet Point. Essi risponderanno del reato di diffamazione per gli scritti di terzi soltanto laddove abbiano dolosamente concorso con l’autore alla propagazione telematica dei messaggi offensivi.
I siti internet contenenti scritti offensivi possono essere sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

De iure condendo
 sembra infine utile osservare che in materia di diffamazione telematica risulterebbe necessario l’intervento del Legislatore, volto espressamente a far rientrare nell’alveo dell’art. 13 L. n. 47/1948 anche le comunicazioni offensive diffuse sul web tramite giornali on-line. Ciò raggiungerebbe il duplice scopo di sanzionare con maggiore gravità condotte che di fatto sono integralmente equiparabili alla stampa tradizionale e dall’altro di impedire meccaniche trasposizioni in chiave punitiva della legge sulla stampa rispetto alla informazione telematica non qualificata (blogmailing list, siti di informazione aziendale ecc.).

Dalle questioni affrontate emerge con chiarezza quanto sia estremamente difficile regolare per legge un mondo in continua mutazione come “il mondo di Internet”, dove coesistono molti format differenti e dove occorrerebbe tracciare un confine per individuare cosa e come dovrebbe essere assoggettato ad una regolamentazione. I prodotti editoriali su Internet possono avere impatto e frequenza di aggiornamento variabili, rendendo le tematiche proposte rilevanti o meno.

Data la sostanziale difformità del mezzo utilizzato, che presuppone una libertà enorme non solo per quanto riguarda l’accesso e la fruizione dei contenuti, ma anche l’utilizzo con finalità divulgative, sarebbe opportuno adottare una linea estremamente cautelativa nell’estendere al mondo di Internet quei controlli e garanzie attuate nel più tradizionale mondo dell’informazione.


[1] Domenico Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa (Radio-Televisione-Internet), Giuffrè editore, Milano, 2006, pag. 2;
[2] Oggero Maria Eugenia, Diffamazione, diritto di libera manifestazione del pensiero,in Questione Giustizia, 2012, pag. 162;
[3] Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 22 Luglio 2015, n. 32243, in Lex 24 & Repertorio24;
[4] Giovanni Ilarda e Gianfranco Marullo, Cybercrime: conferenza internazionale,Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 137;
[5] Cassano Giuseppe e Cimino Iacopo Pietro, Internet – La responsabilità del provider, non può esistere una zona “franca” dal diritto, in Guida al diritto, 2013, pag. 50;
[6] Pace, Problematiche delle libertà costituzionali, Padova, 1992;
[7]  Falco, Quando l’esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica non integra gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa e dell’illecito civile, in Resp. Com. impr.,2000;
[8] Giovanni Ilarda e Gianfranco Marullo, Cybercrime: conferenza internazionale,Giuffrè Editore, Milano, 2004, pag. 148;
[9] Domenico Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa (Radio-Televisione-Internet), Giuffrè editore, Milano, 2006;
[10]  Oggero Maria Eugenia, Diffamazione, diritto di libera manifestazione del pensiero,in Questione Giustizia, 2012, pag. 165;
[11] Antolisei, cit., I, pag. 190;
[12] Trib. Cassino, penale, sentenza 27 Ottobre 2015, n. 1367, in Lex24 & Repertorio24;
[13] Roberto Loizzo, Diffamazione a mezzo Internet, in Criminologia e Diritto, 2014;
[14] Gianluca Massimei, Diffamazione, Massimei: la Cassazione ha dissipato il mistero su facebook, in www.corrierecomunicazioni.it,  2014

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Vincenzo De Rosa

Vincenzo De Rosa nasce a Napoli il 4 Giugno 1992, studia presso la ex Seconda Università degli studi di Napoli attuale Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ,sita in Santa Maria Capua Vetere (CE). Si Laurea presso la facoltà di giurisprudenza ottenendo in data 13 luglio 2018 la Laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 93/110. Grazie alle esperienze di studio vissute all'estero come l'ERASMUS+, per un totale di 10 mesi, ha collezionato certificazioni e attestati che riguardano la padronanza della lingua spagnola nonché una spiccata attitudine a lavorare in gruppo e in situazioni di forte stress emotivo. Ad oggi collabora come Praticante Avvocato, iscritto all'albo speciale dei Praticanti Avvocati dall'11/09/2018 nell'esercizio della pratica forense, nello studio Legale Sellitti sito in Napoli specializzato in Diritto commerciale, Diritto fallimentare, diritto societario e diritto civile ( matrimoni, successioni, espropriazioni, pignoramenti, custodia giudiziale ). Dal novembre C.A collabora con la rivista giuridica Salvis Juribus come redattore di articoli ed elaborati a stampo giudico. Dal novembre del corrente anno collabora come giornalista freelance presso la testata giornalistica on line Blasting News.

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