Il reato di epidemia colposa ai tempi del coronavirus

Il reato di epidemia colposa ai tempi del coronavirus

L’attuale emergenza epidemiologica, determinata dal propagarsi del virus COVID-19, ha riportato in auge il reato di epidemia colposa derivante dal combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.

Nel riflettere sulla configurabilità della fattispecie penale, premessa necessaria è che la prassi applicativa è limitata ad un esiguo numero di decisioni di merito, perlopiù risalenti ed inerenti ai focolai di salmonella, definite con pronunce di assoluzione.

Orbene, nonostante la scarna produzione giurisprudenziale e dottrinale, la Suprema Corte ha enucleato una nozione giuridica di epidemia. Tale definizione, difatti, risulta più ristretta di quella elaborata dalla scienza medica ed allude alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento secondo un preciso percorso causale, ovverosia mediante la propagazione colpevole di germi patogeni in modo da colpire in unico contesto temporale un elevato numero di persone (Cass. Pen., Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133, DPC).

Applicando i criteri interpretativi delineati dalla Corte di Cassazione alla fattispecie concreta, sembrerebbe che il delitto di epidemia colposa possa essere contestato al soggetto che, consapevole di aver contratto il coronavirus, circoli liberamente, ignorando le misure precauzionali imposte dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri “Io resto a casa”, e determini la propagazione del morbo per negligenza o imprudenza.

La norma configura un reato di tipo comune, essendo rivolta l’incriminazione al quisquis. Tuttavia, affinché possa aversi epidemia è necessario che l’agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni. In effetti, la giurisprudenza precisa che il soggetto infetto che si mescoli alla folla, prevedendo il rischio di contagiare altri, non sarà punibile qualora non abbia cagionato la diffusività del morbo (Trib. Bolzano, 20 giugno 1978, O).

Il reato può essere posto in essere sia da un solo individuo che da più soggetti che concorrono nella realizzazione dell’evento delittuoso. Il concorso può essere ravvisato quando il soggetto ha materialmente partecipato all’esecuzione materiale del fatto diretto a cagionare l’epidemia ovvero quando ha fornito un qualsiasi apporto causale concreto all’attività criminosa posta in essere dall’autore materiale, così da consentirne e agevolarne l’azione, assicurando il proprio contributo materiale o anche solo morale alla realizzazione dell’illecito.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la salute pubblica, intesa nella sua duplice accezione di incolumità fisica e benessere psichico della collettività e di tutto ciò che vale a costituire la qualità stessa della vita.

Quanto all’elemento costitutivo, posto che l’art.438 c.p. punisce la causazione di un evento naturalistico di rapida ed incontrollabile diffusione, tale da colpire un elevato numero di individui in un’area geografica piuttosto ampia, le principali questioni interpretative attengono alla struttura della condotta tipica e ai caratteri dell’evento del reato.

Ebbene, secondo l’interpretazione letterale, il fatto è commesso mediante la diffusione di germi patogeni. Pertanto, la dottrina prevalente ha configurato il reato a condotta vincolata. A questa tesi si contrappone un indirizzo minoritario secondo cui si sarebbe in presenza di una fattispecie a forma libera ma a mezzo vincolato. Secondo questo orientamento, la diffusione di germi patogeni può essere realizzata con qualsiasi condotta, omissiva o commissiva.

La giurisprudenza prevalente, invece, sposa l’indirizzo della dottrina prevalente, configurando il reato a condotta vincolata ed escludendo la responsabilità a titolo di omissione. Ha, infatti, statuito che il fatto tipico è modellato secondo lo schema dell’illecito causalmente orientato secondo cui l’evento dell’epidemia può essere cagionato soltanto mediante una precisa condotta commissiva, ovvero la propagazione colpevole dei germi patogeni (Cass. Pen., Sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2597, Ceriello; Cass. Pen., Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133, DPC).

Quanto ai caratteri dell’evento, una parte della dottrina statuisce che la lesione alla salute pubblica sarebbe integrata già a fronte di un consistente numero di persone infettate, a prescindere dalla verifica della capacità della malattia di estendersi ancora nella popolazione. Si tratterebbe, dunque, di un reato di danno effettivo. Secondo un altro orientamento, invece, il bene giuridico risulterebbe leso qualora vi sia il pericolo concreto di infezioni secondarie ed ulteriori. Tale tesi configurerebbe la fattispecie come reato di pericolo concreto. Un terzo indirizzo abbraccerebbe entrambe le tesi, qualificando il delitto come reato di danno effettivo e di pericolo concreto poiché il morbo cagionato risulterebbe fautore di ulteriori e probabili infezioni secondarie.

Infine, la configurazione del reato di epidemia colposa assume un’importanza fondamentale con riferimento al tema della prescrizione nelle cause civili, in considerazione del disposto di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. Difatti, tutti coloro che sono tenuti al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito possono godere di termini prescrizionali più lunghi per agire sia nei confronti dell’autore dell’illecito penale che dei soggetti tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Ne consegue che qualora sia sopraggiunta l’estinzione del reato per prescrizione, i titolari della pretesa risarcitoria possano godere del termine più lungo previsto per l’azione civile anche con riguardo alla posizione di altri soggetti.

In conclusione, la contestazione del delitto de quo al soggetto che, consapevole di aver contratto il coronavirus, circoli liberamente rappresenta l’alternativa necessitata a fronte del danno effettivo della propagazione del morbo e del pericolo concreto che la malattia contagiata possa provocare ulteriori infezioni.


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Giuliana Favara

Abilitata all'esercizio della professione forense, ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ha svolto lo stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, nella sezione GIP/GUP e nella Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013, e ha collaborato con uno studio legale operante nel settore penale.

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