Il reato di omicidio stradale: le SS.UU. mettono il punto?

Il reato di omicidio stradale: le SS.UU. mettono il punto?

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. Spunti di riflessione

1. Introduzione

La questione giuridica sorta in seno alla S.C. concerne l’individuazione del criterio risolutivo del tempus commissi delicti in ordine alla novità legislativa relativa al reato di omicidio stradale introdotta dalla L. del 23/03/ 2016, n. 41.

Si è discusso in giurisprudenza, invero, se fosse più conforme il parametro della condotta o quello dell’evento per individuare l’esatto momento del tempo di commissione del reato rispetto ai corollari del principio di legalità che sorreggono il diritto penale, in particolar modo quello di irretroattività sfavorevole della norma che prevede una nuova incriminazione o un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello al momento della commissione del reato.

Prima dell’introduzione dell’art. 589 bis c.p. la fattispecie dell’omicidio stradale era prevista come circostanza aggravante dell’omicidio colposo di cui all’art. 589, II co. c.p., soggetta a bilanciamento.

Se è evidente che la disciplina previgente era più favorevole rispetto a quella di nuovo conio, tuttavia, lo stesso non può dirsi in ordine al dubbio interpretativo che ha dato adito la questione rimessa alle S. U. dalla 4° sez. penale: quale disciplina applicare nel caso di reato a “tempi plurimi”, ovvero nel caso in cui la condotta colposa è stata posta in essere al momento di una legge più favorevole rispetto a quella da applicare al momento del verificarsi dell’offesa?

2. Il caso

Nel caso di specie, il g.i.p. condannava l’imputato ai sensi dell’art. 589-bis c.p. per non aver arrestato il veicolo in “prossimità di un attraversamento pedonale, già impegnato… cagionando così la morte del pedone a distanza di un arco di tempo considerevole rispetto alla condotta violativa del codice stradale.

La difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando “l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale”. A giudizio della difesa, la sentenza di merito si è posta in palese contrasto con il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole cristallizzata nell’art. 25. co. II Cost. e dall’art. 7 della CEDU.

L’argomentazione posta alla base del ricorso è data dalla circostanza che il ricorrente poneva in essere la condotta violativa delle norme sulla disciplina della circolazione stradale nel periodo di vigenza della legge più favorevole di cui all’art. 589, co. II c.p. rispetto al reato autonomo di omicidio stradale che, tra l’altro, prevede anche l’applicazione obbligatoria e automatica della revoca della patente di guida per un periodo minimo di 5 anni.

Il gip, invece, riteneva di applicare la disciplina più sfavorevole prevista dalla nuova norma, dando priorità al criterio dell’evento e così violando il principio inderogabile di irretroattività. Sicché, ad avviso della difesa, “deve essere seguito il c.d. criterio della condotta, secondo il quale, in caso di successione di leggi penali, è applicabile, se più favorevole, la legge vigente al momento della condotta”.

La 4° sez. penale, a fronte di un asserito contrasto interno, ha sottoposto la questione su esposta alle S.U. rilevando la creazione di 2 orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Un primo orientamento[1], difatti, ha accolto il criterio dell’evento. Cosicché solo la legge vigente al momento del verificarsi della “consumazione del reato…e, dunque, al momento dell’evento lesivo” doveva essere applicata, sicché trattandosi, nella specie, di reato a forma libera, il tempus commissi delicti deve essere collocato con la verificazione dell’evento.

Un secondo indirizzo giurisprudenziale[2] invece, più aderente al principio del favor libertatis, è indirizzato verso il criterio della condotta.

Sicché, a ben vedere, la ratio di uno dei corollari del principio di legalità, ovvero il principio di irretroattività della lex più sfavorevole, è quella di evitare che il reo sia esposto sia al rischio di future ed imprevedibili incriminazioni che al pericolo dell’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave rispetto alla commissione del fatto.

Il principio di legalità postula la conoscibilità, l’accessibilità e la prevedibilità del precetto e della relativa sanzione penale, così come indicato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU ai sensi dell’art. 7 CEDU, quale norma interposta all’art. 117, 1 comma Cost., al fine di adattare le condotte dei consociati.

L’ordinanza di rimessione alle S.U., infatti, ha aderito a questo secondo orientamento rilevando proprio quanto su esposto, aggiungendo, in più, che il criterio dell’evento si pone in frizione “…con il principio dell’uguaglianza (per l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, sol perché l’evento del reato si verifica in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili)…”.

Il Pres. Agg. della C. Cass. così ha assegnato il ricorso alle S.U., a fronte dell’asserito contrasto che si era registrato e sin qui descritto.

Dalla requisitoria scritta del Sost. Proc. della Repubblica della S.C. è emerso, a mio avviso, un dato rilevante.

Invero, il PM non si è limitato ad aderire all’orientamento del criterio della condotta e, quindi, quello a cui aveva aderito l’ordinanza di rimessioni, ma, di converso, ha rilevato che l’ago della bilancia per la risoluzione del quesito in questione deve essere spostato verso l’incostituzionalità dell’art. 2, comma IV c.p. rispetto all’art. dell’art. 3 Cost., sicchè, non è possibile frammentare in via interpretativa gli elementi costitutivi del reato.

E’ stato necessario invece sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. IV in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui fa riferimento solo alla “commissione” del reato e non anche ai reati di evento“ qualora quest’ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole”.

Le S.U. della S.C. hanno sciolto tre questioni giuridiche controverse.

In prima facie, le S. U. hanno effettuato l’esame preliminare dell’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo della tempestività, rilevando il contrasto giurisprudenziale che si era creato anche in ordine alla possibilità per il giudice del patteggiamento di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza e del relativo termine per l’impugnazione.

La Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale creatosi in seno alla stessa Corte rilevando che la motivazione della sentenza di patteggiamento deve essere depositata contestualmente alla pronuncia. Di talché, nel caso in cui invece il giudice indichi irritualmente nel dispositivo il termine per il deposito, il termine di 15 giorni per esperire l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio decorre dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

Nel caso di specie, il ricorso è risultato tempestivo.

I giudici della legittimità, sciolto questo primo interrogativo, hanno spostato l’attenzione in ordine alla questione relativi alla possibilità che gli errori in diritto nella determinazione della pena patteggiata può comportare l’annullamento della sentenza di patteggiamento, così riferendoci alla c.d. “pena illegale”.

Un tema, quello della pena illegale, storico, dato che sin dall’applicazione del codice previgente si devolveva al giudice dell’impugnazione un potere che superava quanto “devolutum”, ovvero quello di annullare o modificare un provvedimento che avesse inflitto una pena illegale[3] attraverso l’applicazione analogica dell’art. 152 c.p.p.

Questa prospettiva, hanno evidenziato le S. U., è stata accolta dal nuovo codice di rito che, proprio nel caso di irrogazioni di pene illegali, prevede l’obbligo della C. di Cass. di annullare d’ufficio la sentenza se non può rideterminarla[4], ma solo e limitatamente ai casi di irrogazione di sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge per quel reato, ovvero che non rispetti i limiti edittali previsti dalla legge, ma non anche quando la sanzione penale risulta “…solo erroneamente calcolata in motivazione” e se risulta però legittima nel quantum[5] alla lettura del dispositivo in udienza.

Le S.U. hanno ricordato, a tal proposito, che la giurisprudenza di legittimità[6] si era già pronunciata in tema di intervento d’ufficio e successioni di leggi penali nel tempo rilevando che la Corte di Cassazione può d’ufficio applicare, in bonam partem, il trattamento sanzionatorio nuovo e più favorevole per l’imputato pur in presenza di un ricorso inammissibile.

I vizi, quindi, attinenti al percorso argomentativo mediante il quale il giudice giunge alla determinazione della sanzione penale non sono rilevanti, se questa è complessivamente legittima.

Ciò posto, le S. U. hanno traslato nel caso di specie quanto sin qui esposto e hanno risposto al quesito giuridico formulato dai giudice remittenti, ovvero: “se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell’evento”.

Il fulcro del ricorso del ricorrente è dato proprio dalla denuncia di illegalità della pena, sicché questa è in contrasto con il principio di irretroattività della legge più sfavorevole di cui all’art. 25, co.II Cost.

Ebbene, la S.C. ha precisato che il procedimento di determinazione della pena nel caso in esame si è sviluppato “all’interno di una comminatoria edittale in radice…illegale, perché lesiva di un principio che dà corpo alla tutela di un valore assoluto[7] non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali”.

Ciò posto, si può già desumere l’accoglimento del ricorso dell’imputato e l’adesione dell’orientamento sostenuto dall’ordinanza di rimessione.

La S.C. per avallare meglio la tesi del criterio della condotta, in un passo successivo della decisione, ha ritenuto fondamentale la disamina cronologica della successione delle leggi in ordine al reato in esame e dei relativi orientamenti contrapposti in giurisprudenza che hanno dato occasione al contrasto de quo.

Come è noto il reato di omicidio stradale, prima della novella del 2016, era previsto nell’art. 589, comma II c.p. come circostanza aggravante dell’omicidi colposo che, come ha rilevato la C.Cass. in più di una occasione, non era soggetta al regime derogatorio dell’istituto relativo al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee indicate dall’art. 590-bis c.p. Ne conseguiva, l’irrogazione di una pena nel caso di specie di un minimo di 6 mesi di reclusione, nel giudizio di equivalenza, o di 4 mesi di reclusione se si fosse riconosciuta la prevalenza dell’attenuante.

In seguito, invece, con l’introduzione della l. n.41 del 2016 l’omicidio stradale è stato trasformato in una fattispecie incriminatrice autonoma. Così, ha precisato la S.C., che l’applicazione delle circostanzi attenuanti generiche può portare alla pena di reclusione nel minimo di 1 anno e 4 mesi, come difatti il gip ha ritenuto prima della riduzione per il rito di patteggiamento.

A questo punto le S.U. hanno proceduto alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali contrapposti formati in due settori diversi, quale la sicurezza antinfortunistica e quella stradale, ma connessi dalla circostanza che in entrambi gli omicidi colposi vi è stato una particolare lasso di tempo tra la realizzazione della condotta e il verificarsi dell’offesa e del sopravvenire tra un momento e l’altro di una legge più sfavorevole, come è accaduto nel caso di specie.

La sentenza Sandrucci del 2015, che è intervenuta a seguito di due interventi legislativi che hanno innalzato i limiti edittali della pena del reato di cui all’art. 589 c.p., ha accolto la tesi del giudice di merito e parte di una giurisprudenza di legittimità di adesione al criterio dell’evento, benché l’applicazione di questo avrebbe comportato un trattamento più sfavorevole rispetto a quello previsto al momento della realizzazione della condotta. L’art. 2, comma IV c.p. si è detto fa riferimento testualmente alla “commissione del reato” e “…cioè al tempo in cui si è consumato”. Quindi, rileva la C. Cass., è solo al momento della consumazione che è necessario focalizzarsi per determinare la normativa applicabile e (solo) «rispetto a tale momento può in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta»: il che doveva escludersi nel caso in esame”.

La decisione, di adesione al criterio dell’evento, per corroborare con più forza la tesi de qua ha riportato il caso del reo al quale gli è stata applicato la circostanza aggravante di cui all’art. 7 della L.n. 203 del 12/07/1991 in un momento successivo al verificarsi della condotta illecita frazionata di trattative commerciali di armi da guerra. La sentenza richiamata dalla Corte di Cassazione ha ritenuto quindi “…che «il tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l’evento»…”  e si è rilevato che l’orientamento giurisprudenziale in tema di reati permanenti deve estendersi anche per quelli non permanenti, quando la condotta ha avuto una durata “apprezzabile” e si è conclusa “…(e dunque il reato abbia avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge”. Tuttavia, le S.U. hanno ripreso il dubbio sollevato dai giudici remittenti in ordine al difficile accertamento di quale condotta frazionata può dirsi perfezionata ed essere ancorata alla legge più sfavorevole.

Il 2° orientamento, dato dalla sentenza Bartesaghi e richiamato dalla IV sez. della C. C., ha aderito al criterio della condotta rilevando che per individuare la legge applicabile è necessario individuare il momento della commissione del reato e non già quello della consumazione, giacché in caso contrario si violerebbe il principio inderogabile di irretroattività della legge sopravvenuta di abrogazione o di modificazione di quella precedente.

A ben vedere, hanno spiegato i giudici della S.C. in quella occasione, la violazione del principio suesposto determinerebbe una imprevedibilità in merito al grado di illeceità della condotta umana, così, per ragioni di certezza del diritto e orientamento e prevedibilità delle condotte umane, il “reo verrebbe ad essere punito più gravemente per il fatto puramente casuale che nel periodo di tempo intercorrente tra la sua condotta e l’evento sia sopraggiunta la nuova legge…”-

Le S.U. hanno aderito alla 2° linea interpretativa, proprio perché questa più in linea con i principi costituzionali inviolabili della persona, quale è il principio che impone di applicare la legge più favorevole al reo anche nel caso in cui tra la condotta e l’offesa al bene giuridico trascorri un apprezzabile lasso di tempo che può coinvolgere  una successione di leggi penali nel tempo. Deve, quindi, “…trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”.

La S.C., tuttavia, si focalizza sul concetto di “condotta” penalmente rilevante dal quale può scaturire il fatto di reato per rigettare la tesi del Sost. Proc. presso la S.C. che, come si è detto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. IV c.p. in relazione all’art. 3 Cost. in ordine alla circostanza che l’articolo del codice penale fa riferimento al “reato” e non già al “fatto” e che, conseguentemente, la scissione degli elementi costitutivi non può essere effettuato in via interpretativa.

Gli ermellini hanno respinto le argomentazioni del PM riprendendo, con notevole precisione e puntualità, i principi di diritto espressi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in ordine all’importanza dell’interpretazione letterale delle norme.

Il canone ermeneutico principale delle norme è di certo quello letterale; il faro, quindi, che deve guidare l’operatore in merito all’interpretazione delle disposizione sono le “connotazioni” testuali delle norme[8]. Tuttavia, il criterio predetto non esonera l’interprete dal dovere di ricercare “tutti i possibili significati rinvenibili nel testo”.

Difatti, si affiancano al criterio letterale il canone dell’interpretazione logica e sistematica che è funzionale a completare il significato delle parole attraverso l’analisi della ratio e della posizione topografica della norma in esame non superando il limite della c.d. “tolleranza ed elasticità del significante testuale” della disposizione e quando questa (non) è idonea a decidere la controversia, perché non è chiara e precisa[9].

Le S.U. hanno evidenziato, in un passo della sentenza in commento, la rilevanza del “dato letterale” che rappresenta “l’oggetto prioritario dell’attività interpretativa e ne segna il limite “esterno” . Il limite esterno deve essere rispettato con particolare rigore nel diritto penale, dato che, in ossequio alla ratio del principio di riserva di legge, la norma non è altro che il prodotto del confronto parlamentare che deve formulare le norme in modo da circoscrivere il rischio di creazione giudiziale sconfinando la previsione incriminatrice.

Un limite che non viene valicato se il contenuto effettivo della norma è più ampio di quello che “appare” dalle espressioni letterali. In tal caso non si amplia il contenuto della disposizione, ma si riconduce nella stessa fattispecie che solo apparentemente ne restavano fuori solo per l’assenza di espressioni letterali o, viceversa, per il dubbio interpretativo che può generare “l’intrinseca polisemia” del dato testuale, il sistema in cui è inserito e la disciplina legale dell’istituto “di cui la norma è parte: ossia, per quanto è qui di interesse, dall’art. 2 cod. pen.”

Traslando nel caso di specie le argomentazioni sin qui fatte la Suprema Corte ha rilevato che la disciplina del tempus commissi delicti deve essere esaminato in modo differenziato in virtù dei singoli e diversi istituti che richiamano l’importanza del dato cronologico.

Proprio l’assenza di un esame generalizzato del tema del tempus commissi delicti e il difetto di una nozione “onnicomprensiva” di tempus commissi delicti porta con sé l’erroneità in cui è incorso il PM, dato che il riferimento al “reato” e non al “fatto” indicato dal comma IV dell’art. 2, diversamente dai commi precedenti dello stesso articolo, è funzionale a stabilire diversamente la fattispecie penalmente sanzionata, anzicché quella non sanzionata prevista dai commi I e II.

Dall’esame di alcuni istituti previsti dal codice penale si desume in più l’utilizzo della formula “commissione del reato” per disciplinare istituti diversi con ratio diverse, come l’amnistia, la sospensione condizionale della pena. Così, il solo riferimento alla formula suddetta non è di per sé funzionale a suffragare solo il criterio della condotta che, invece, non può essere un criterio generale di individuazione del tempus commissi delicti per qualsiasi istituto.

Le S.U. non hanno escluso, però, la possibilità che dalla formula “commissione del reato” si può ricavare l’importanza della condotta del reo come punto di riferimento cronologico della successione di leggi e “…la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al “fatto” e al “reato” nell’art. 2 cod. pen. convergono nell’individuazione di un’area semantica dell’espressione “reato commesso” nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall’ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dai quarto comma dello stesso art. 2.”

Ciò posto, si è rilavato nella sentenza de qua che le ragioni di adesione all’orientamento inaugurato dalla sentenza Bartesaghi sono date dai principi costituzionali che disciplinano la successioni delle leggi penali e dall’interpretazione sistematica.

Le S.U. hanno evidenziato l’importanza del principio di irretroattività della legge più sfavorevole che, diversamente dal principio del favor rei, è inderogabile in modo assoluto, ovvero non può essere oggetto di bilanciamento con altri valori costituzionali[10], sicché è posto a tutela della libertà personale del cittadino da possibili arbitrii del potere legislativo ex art. 25, co. II Cost.

La ratio del principio di irretroattività della lex più sfavorevole, come quello di determinatezza, è quella di garantire l’autodeterminazione del cittadino che si traduce nella mera conoscenza preventiva delle conseguenze penali della condotta posta in essere,”… esigenza, questa, «con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie…”.

Se quindi l’esigenza primaria del principio de quo è quella autodeterminazione della persona attraverso la calcolabilità delle conseguenze penali, allora “il punto di riferimento essenziale” a tutela di questa ratio non può che essere la “condotta”. Sicché, a ben vedere, entrerebbe in evidente contrasto con l’esigenza di calcolabilità preventiva delle conseguenze penali la retrocessione di una legge penale più sfavorevole rispetto a quelle vigente al momento della realizzazione della condotta penalmente rilevante.

Di guisa che il principio di irretroattività della norma più sfavorevole e i suoi corollari sono “… dunque, decisivi nell’indirizzare la soluzione della questione rimessa alle Sezioni unite verso l’adesione al “criterio della condotta”. L’essenza della ratio del principio cristallizzato negli artt. 25 Cost, comma II e 7 CEDU, hanno spiegato i giudici della S.C., è data dalla certezza che la norma penale deve garantire, ovvero deve prevedere “in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all’evento, ma anche all’azione”, secondo le indicazioni di uno dei componenti dell’Ass. Cost., Giovanni Leone.

E’ proprio nell’azione che si assiste al “… contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge…”, da ciò nasce la necessità “…di correlare, dal punto di vista cronologico, il principio di irretroattività alla condotta dell’agente e non al successivo momento dell’evento”. Un principio questo che non è ostacolato neanche da una possibile pronuncia di incostituzionalità di una legge più favorevole al momento della condotta[11](anche processuale), come è accaduto in un precedente in tema di dichiarazione di incostituzionalità di una legge che permetteva il rito abbreviato per gli imputati con l’ergastolo[12].

Le argomentazioni sin qui esposte, per l’eadem ratio che ne deriva, sono estese anche all’ipotesi di ripristino della norma penale di sfavore da parte di una pronuncia di incostituzionalità di una norma penale di favore successiva; la norma penale di sfavore non potrò essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza di quella più favorevole rispetto ai quali non può avere espletato la funzione di calcolabilità delle conseguenze penali.

L’interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali ha rappresentato un mezzo per risolvere il quesito posto alle S.U. Il principio analizzato dagli ermellini, ai fini dell’identificazione del tempus commissi delicti con quello della condotta, è la finalità delle pena.

Le funzioni tipiche della pena, come è noto, sono quelle di distogliere i consociati dalla realizzazione di reati, di corrispettivo per il male commesso e di rieducazione del reo.

Le S.U. si sono focalizzate sulla finalità di prevenzione generale e di rieducazione della pena nel caso di specie.

Si è sostanzialmente detto che se la finalità della norma penale e della pena è quella di orientare e distogliere le condotte dei consociati al fine di prevedere le conseguenze penali che ne possono derivare in caso di violazione della stessa, allora solo al momento in cui il reo non pone in essere l’azione doverosa o la omette che si pone in contrasto con la funzione predetta. Il tempo del commesso reato va individuato, difatti, nella condotta, ossia nel “momento rispetto al quale la funzione di prevenzione generale della norma penale può in concreto esplicarsi”, come anche per la funzione principale della pena[13], ovvero quella rieducativa in una reductio ad unum con il principio di colpevolezza.

La trama che sottende i principi di rieducazione, di prevenzione e di colpevolezza è sempre quella di orientamento delle condotte dei cittadini e conoscibilità della norma penale, perché ogni consociato deve essere posto nella situazione di adeguarsi “liberamente o meno” al precetto penale “conoscendo in anticipo – sulla base dell’affidamento nell’ordinamento legale in vigore al momento del fatto – quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione […]”:

Ebbene, in caso di applicazione di una norma più sfavorevole rispetto a quella vigente al momento della commissione del fatto, questo affidamento sarebbe leso, salvo, hanno precisato le S.U., nell’ipotesi del reato abituale e permanente che postulano invece la possibilità di conoscere la nuova legge anche più sfavorevole rispetto al quella prevista al momento dell’inizio della condotta tipica, nel caso di reato permanente, e la realizzazione dell’ultima condotta tipica integrante il fatto di reato, nel reato abituale, e quindi la “colpevole violazione della nuova legge”.

3. Spunti di riflessione

La sentenza in esame rappresenta un ulteriore tassello a conferma di un quadro giurisprudenziale che si è ormai consolidato in tema di rapporti tra successione di leggi penali nel tempo, principi costituzionali da applicare e l’eadem ratio che accomuna questi ultimi.

Sul punto è necessario fare alcune precisazioni.

Le argomentazioni poste a sostegno della tesi del criterio della condotta posano su un unico livello, il riconoscimento dell’importanza del principio di legalità in particolare in materia penale per la rilevanza dei beni giuridici tutelati e coinvolti.

Il principio di legalità, cristallizzato negli artt. 25 della Cost. e 7 CEDU, non è altro che un principio di civiltà giuridica in forza del quale un soggetto non può essere punito o essere considerato colpevole se al momento del fatto non vi era una norma chiara, precisa e determinata che sia entrata in vigore prima della realizzazione del reato.

Ne consegue che, in ossequio alla teoria mista, la Costituzione demanda al solo potere legislativo il potere di assegnare ad una condotta il carattere criminoso e di prevederne la relativa sanzione secondo alcuni principi costituzionali. Il legislatore, quindi, al fine di individuare ciò che è reato e la relativa sanzione deve attenersi a determinati principi costituzionali, pena l’illegittimità costituzionale della norma.

La legge deve cristallizzare in una norma chiara e precisa una condotta che offende beni giuridici di rilevanza costituzionale, pena la violazione del principio di inviolabilità della libertà personale ex art. 13 Costituzione che sancisce il principio di offensività.

La condotta penalmente rilevante deve essere stata la condizione causale dell’offesa, sicché, in virtù dell’art. 27 della Cost., nessuno può essere considerato colpevole per un fatto che non è ha commesso. L’art. 27 Cost. sancisce, quindi, sia la necessaria riconducibilità eziologica dell’evento alla condotta ex artt. 40 e 41 c.p. che quella della connessione psichica del fatto di reato alla responsabilità colpevole del reo.

La violazione del precetto penale porta con sé la comminazione della sanzione penale che, tuttavia, deve essere orientata principalmente al c.d. finalismo rieducativo ex art. 27. comma III Cost e quindi la pena deve essere parametrata, in astratto, al rilievo del bene giuridico tutelato e, in concreto, al grado di riprovevolezza oggettivo e soggettivo del fatto di reato.

Ebbene, il principio di legalità collabora con altri principi costituzionali che lo orientano al fine di preservare il favor libertatis che rappresenta la ratio del principio in questione e dei suoi corollari, quali, quelli esaminati dalle S.U. nel caso di specie, il principio di riserva di legge, di irretroattività, di determinatezza, di tassatività e di precisione.

Le S.U. in realtà fanno cenno solo indirettamente al principio di precisione che, a mio sommesso avviso, sarebbe potuto essere una chiave di volta importante per la risoluzione del quesito posto dai giudici remittenti.

Il principio di precisione è, infatti, una bussola sia per il legislatore, che è tenuto a descrivere la fattispecie penale con un certo tasso di puntualità descrittiva, sia per il giudice, sicché dal principio de quo si desume il divieto di analogia.

La ratio che sorregge il principio in esame è proprio quello di consentire ai consociati di essere orientati in ordine alle scelte che dovranno fare, sapendo e prevedendo in anticipo quali sono le conseguenze penali derivanti dalle stesse.

La finalità del principio di precisione è, come quello irretroattività, quello di prevedibilità delle conseguenze penali e, questa, può essere tutelata solo se il contenuto della norma non è scritto in modo generico e vago a tal punto da non essere dimostrabile neanche empiricamente.

Anche se v’è da rilevare che secondo una certa dottrina[14] il principio di precisione è distinto da quelli di tassatività e determinatezza. Il principio di determinatezza impone al legislatore di prevedere come reato fatti che, per quanto possono essere descritti in modo puntuale e preciso, devono essere ontologicamente, empiricamente e processualmente accertabili.

Seguendo questo orientamento quindi il principio di tassatività non rappresenta altro che un corollario di quello di precisione e pone come divieto di estensione oltre le maglie letterale della disposizioni tale da ricondurre nell’ambito applicativo della norma casi da questa non previsti ex art. 14 delle disp. preliminari al c.c.

Vien da sé, che il principio di precisione, pur non essendo espressamente previsto dalla Carta Costituzionale, trova prima di tutto il suo fondamento costituzionale nel principio di riserva di legge ex gli artt. 25, co. II cost. e 7 CEDU, sicché se la legge non descrivesse la norma in modo sufficientemente preciso darebbe la stura ad un ruolo creativo ed arbitrario del giudice.

La base giuridica del principio di precisione si estende sino a ricomprendere il diritto costituzionalmente garantito di difesa ex art. 24 Cost., di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. e di rieducazione della pena ex art. 27, c. III Cost.

Un norma che ha contenuto vago e generico impedisce difatti alla difesa e all’accusa di esercitare a pieno queste funzioni, sicché il difensore non potrebbe provare l’assenza di elementi costitutivi del reato che risultano essere inesistenti o vaghi; lo stesso dicasi per il PM che non potrebbe sussumere la fattispecie concreta realizzata in una norma descritta in modo generico e, soprattutto, richiedere una determinata pena bilanciata da eventuali circostanze.

Un trattamento sanzionatorio che deve essere perciò conosciuto preventivamente dal consociato, pena la violazione del finalismo rieducativo della pena, come è stato ribadito anche dalle S.U. in esame, dato che intanto rieduchi il reo solo se questo è stato messo nelle condizioni di prevederne le conseguenze. Il principio di precisione trova altresì il suo fondamento costituzionale anche nell’art. 27, co. III Cost., come anche in quello di personalità della responsabilità penale.

Non è da escludere prima di tutto l’importanza che riveste la sentenza in commento in punto di definizione esplicita della questione dell’individuazione del criterio di risoluzione del tema del tempus commissi delicti. Si rileva inoltre, a giudizio dello scrivente, l’adesione implicita da parte delle S.U. alla teoria monista del principio di legalità in forza della quale il principio di irretroattività e di riserva di legge non rappresenterebbero altro che corollari del principio di legalità, perché accomunati dalla stessa ratio, in ossequio al brocardo “lex previa, lex scripta, lex certa e lex stricta”.

La ratio del favor libertatis coinvolge anche il principio di precisione che, a mio avviso, avrebbe potuto

rappresentare un valido ed immediato strumento ermeneutico per la risoluzione del quesito posto dai giudici remittenti.


[1] C. Cass., sez IV, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci.
[2] C. Cass., sez. IV, n. 8448 del 5/10/1972, Bartesaghi
[3] C. Cass., sez. V, sent. n. 79 del 6/10/1982; Cass. S.U., sent. 33040 del 26/02/2015
[4]  C.Cass, sez.III, sent. n. 3877 del 14/11/1995, Prati, Rv 203205
[5] Secondo le S.u. sono rilevanti, ai fini dell’individuazione di una pena illegale, solo gli errori condotto nei passaggi medianti i quali si giunge ad una pena illegale
[6]  C. Cass. S.U., sent. n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv.265111
[7] Cort. Cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n.236 del 2011
[8] Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 – dep. 2018, Matrone
[9] Sez. U civ., n. 27341 del 23/12/2014
[10] C. cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011
[11] C. cost., sent. n. 148 del 1983; sent. n. 394 del 2006
[12] S. U, n. 2977 del 06/03/1992, Piccillo, Rv. 189399
[13] C. cost., sent. n. 149 del 2018
[14] cfr. Marinucci e Dolcini, Manuale, di Parte Generale, V ed.

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Domenico Piccininno

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza magistrale; esperto principalmente in diritto del lavoro, diritto civile, diritto penale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario, in criminologia forense e psicologia forense e HR con un master di “Criminologia e Scienze Forensi per l’investigazione e la Sicurezza” e corsi di Alta formazione nel settore legale, criminologico e di psicologia forense. Ha collaborato, in qualità di legal counsel and legal assistance, per vari studi legali di indirizzo civile e penale e, in qualità di consulente criminologo investigativo- forense e docente di criminologia forense, collabora per l’Istituto di Scienze Forensi (ISF) s.r.l.s. e ISF College Corporate University e collabora per l’Università popolare UNISED di Milano, in qualità di Prof. Aggiunto di diritto penale e procedura penale al primo anno del Corso biennale di Specializzazione in Criminologia forense presso il Dipartimento di Criminologia dell’Università popolare UNISED (MI). Collabora per vari istituti di formazioni accreditati in qualità di docente di diritto e criminologia forense. Ha collaborato, altresì, presso la Procura della Repubblica di Bari e presso l’ufficio economato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e offre servizi di consulenza tecnica forense per aziende, per istituti di credito, per privati, alle Procure delle Repubbliche per conto dell'ISF s.r.ls., in qualità di Vice coordinatore e Responsabile ISF s.r.l.s. PUGLIA, in tema di imputabilità, capacità a testimoniare, valutazione di personalità, stalking, violenze e abusi sessuali, valutazioni bio-psico-sociali connessi ai reati, coadiuvato dall'equipe specializzato dell'ISF s.r.l.s. È saggista per alcune riviste di indirizzo legale e di scienze forense e autore e co-autore di alcuni manuali di indirizzo forense, quali i "Compendi di diritto penale parte speciale"in 3 Volumi, ed. Primiceri e "L'indagini Investigativa. Manuale teorico-pratico", ed. Primiceri.

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