Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Con l’articolo 11 del D. Lgs. 74/2000 il legislatore ha previsto una alla tutela della garanzia di pagamento di debiti tributari del contribuente che è, appunto, i bene giuridico tutelato dalla norma in esame.
Secondo il dispositivo dell’articolo in questione: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni». Il secondo comma, invece, stabilisce che: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
In relazione al momento in cui rileva la condotta criminosa è da chiarire che, mentre nell’impostazione precedente, il soggetto attivo del reato doveva essere già debitore per cui doveva esistere un debito tributario precedente all’azione penalmente rilevante dell’agente, con la riforma del 2000, il legislatore sembra aver ampliato il campo di applicabilità dell’articolo 11 rilevando, dunque, la condotta del soggetto attivo del reato che voglia eludere il fisco, anche nell’ipotesi in cui egli abbia agito ancor prima di subire una procedura di riscossione da parte dell’erario.
Certo è che ai fini della configurabilità del reato previsto è punito dall’articolo 11 del D. Lgs. 74/2000 è necessario che il contribuente abbia agito per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva erariale cioè abbia agito per colpire il bene tutelato dalla norma: la garanzia del pagamento dei oneri tributari.
Altro presupposto importante ai fini della configurabilità dell’articolo 11 e quindi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è la sussistenza di un debito tributario di importo superiore a cinquantamila euro, al di sotto dei quali il reato in questione non si configura.
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è, per natura, un reato di pericolo in cui il momento consumativo si identifica nella realizzazione di una condotta finalizzata ed idonea a rendere concretamente vana l’azione di riscossione di un credito erariale.
Essendo un reato di pericolo la tutela penale è anticipata, perché, ai fini della punibilità risulta essere sufficiente la volontà del creditore di eludere il fisco attraverso la messa in atto, però, di una condotta specifica individuata dal dato normativo.
La condotta criminosa rilevante ai fini della configurabilità del reato è identificabile in tutti quegli atti idonei ad eludere il fisco che siano determinati da un’alienazione simulata ovvero da altri atti fraudolenti.
Mentre è di tutta evidenza la chiarezza del significato di “alienazione simulata” e cioè quella azione finalizzata a determinare una situazione fittizia e contrattuale diversa dalla realtà in cui ad esempio una cessione non avviene realmente, bensì solo apparentemente, sulla nozione di “atti fraudolenti” si è reso necessario l’intervento degli Ermellini.
Con sentenza n. 32694 del 2 Settembre 2021, la Corte di Cassazione penale Sez. VI ha chiarito che: «Gli atti idonei d integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono solo quelli di tipo dispositivo, di natura materiale (sottrazione, distruzione, occultamento) o giuridica (ad es. creazione di diritti reali). Non vi rientrano, viceversa, l’omissione del deposito dei bilanci, della presentazione delle dichiarazioni o l’occultamento della contabilità aziendale»
Pertanto, l’azione omissiva non configura il reato in questione rilevando esclusivamente la condotta commissiva finalizzata a rendere inefficace l’attività di recupero crediti dell’amministrazione finanziaria. La pronuncia in esame consente, quindi, di circoscrivere l’ambito delle condotte che rilevano penalmente ai fini della configurabilità dell’articolo 11 rientrando in esso esclusivamente quelle che, oltre a caratterizzarsi per la loro natura fraudolenta o simulatoria mirata sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, siano di natura dispositiva.
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Avv. Gianluca De Vito
Avvocato del Foro di Catanzaro, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 2012.
Esercita la professione forense con carattere di continuità innanzi ad organi giurisdizionali penali, civili ed amministrativi su tutto il territorio nazionale.
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