Il reato di violenza sessuale
Reato di violenza sessuale: tutto sul reato 609 bis c.p.
Il reato di violenza sessuale rientra nella categoria dei delitti contro la libertà sessuale, ovvero in quella più estesa dei delitti contro la libertà individuale.
Il codice penale contempla tale reato all’articolo 609 bis.
Nel dettaglio, il reato di violenza sessuale, perseguibile penalmente, è integrato dalle seguenti condotte: – colui che con violenza (esercizio di forza fisica per contrastare la resistenza della vittima), minaccia (avvertimento che in caso di opposizione alla violenza verrà arrecato un danno alla vittima o ad altri) o abuso di autorità (coartare la volontà della vittima utilizzando la propria posizione di superiorità) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (VIOLENZA SESSUALE PER COSTRIZIONE); – colui che induce un altro a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno quest’ultima, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (VIOLENZA SESSUALE PER INDUZIONE).
La pena prevista è della reclusione da 5 a 10 anni.
Molto interessanti sono le novità introdotte in materia dalla Legge 66/1996, ed in particolar modo: – l’irrevocabilità della querela, da presentare entro 6 mesi dal fatto di reato e non più 3 mesi; – la non punibilità, a determinate circostanze, della sessualità tra minori; – tutela della riservatezza della vittima del reato.
Il soggetto perseguibile per il reato ad esame (soggetto attivo-agente) può essere chiunque (reato comune), anche il coniuge.
Il soggetto passivo, invece, può essere indistintamente un uomo, donna o anche omosessuali.
Reato di violenza sessuale: le aggravanti e la procedibilità
Il reato di violenza sessuale è punibile a querela della vittima, irrevocabile, da proporre entro 6 mesi dal fatto criminoso.
Diversamente, si procederà d’ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso (art. 609 septies c.p.): – nei confronti di una persona di età inferiore a 18 anni (abuso minorile); – da un ascendente, genitore, convivente, tutore o da chiunque risulti affidatario del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; – da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; – contestualmente ad un altro delitto perseguibile d’ufficio; – nei confronti di un minore di età inferiore a 10 anni.
Vi sono delle circostanze che, qualora presenti, determinano un aumento della pena irrogabile, di cui all’art. 609 ter c.p.
L’articolo 609 ter c.p. contempla poi le ipotesi aggravate del reato di violenza sessuale.
Nello specifico, è prevista la reclusione da 6 a 12 anni qualora i reati sessuali siano commessi: – nei confronti di una persona che non ha compiuto 14 anni; – con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti/sostanze lesive per la salute; – da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; – su persona sottoposta a limitazione della libertà personale; – ne confronti di minore di 16 anni da parte di colui che sia ascendente, genitore anche adottivo, tutore; – nelle vicinanza della scuola della persona offesa; – nei confronti di una donna in stato di gravidanza; – nei confronti del proprio coniuge, anche separato o divorziato; – da chi appartiene ad un’associazione per delinquere al fine di agevolare l’attività; – con l’uso di violenza grave tale da arrecare al minore un pregiudizio grave.
La pena è ulteriormente aggravata, da 7 a 14 anni di reclusione, se il fatto criminoso viene commesso nei confronti di un minore di 10 anni.
Reato di violenza sessuale: la nuova sentenza della Cassazione se la vittima è ubriaca
Il reato di violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale (art. 609 octies c.p.).
La pena prevista è della reclusione 6 a 12 anni, che può aumentare in presenza delle circostanze aggravanti sopra indicate o, di converso, diminuire quando il soggetto attivo del reato ha avuto un ruolo di minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato stesso.
Posto che, ai sensi dell’art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p., il delitto di violenza sessuale è aggravato se commesso con l’uso di sostanze alcoliche, con una recentissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 32462/2018) ha statuito che: nel caso di uno stupro di gruppo, se la vittima si è ubriacata volontariamente, a tal punto da non essere in grado di autodeterminarsi, alla pena da irrogare ai soggetti agenti non può essere contestata l’aggravante del ricorso alle sostanze alcoliche o stupefacenti.
Secondo la Cassazione, ai fini della contestazione dell’aggravante in questione, è indispensabile che lo stato di alterazione psichica sia stato indotto dal soggetto agente, ovvero quest’ultimo abbia somministrato alla vittima inconsapevole, sostanze alcoliche o stupefacenti, al fine di porre in essere la violenza sessuale.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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