Il recesso contrattuale, la particolarità del recesso da pentimento

Il recesso contrattuale, la particolarità del recesso da pentimento

Il contratto, secondo l’art 1372 del c.c. può essere sciolto per mutuo dissenso o per i casi previsti dalla legge; il rinvio a questa seconda ipotesi sta a sottolineare l’intangibilità del vincolo contrattuale, il quale rimarrà imperituro a meno che non intercorra una delle eventualità che la legge prevede per il suo scioglimento, e sottolinea anche l’assoluta impossibilità di sciogliere il vincolo per volontà unilaterale di una delle parti, a meno che questa stessa possibilità non sia riconosciuta proprio dalla legge o dall’accordo delle parti.

I “casi previsti dalla legge”  ci rimandano, quindi, al recesso, che svolge la funzione di porvi termine.

Il recesso legale da la possibilità alla parte di svincolarsi dal rapporto contrattuale qualora si presentino variazioni delle condizioni originariamente pattuite e modificate in corso di rapporto.

Il potere di scioglimento unilaterale del contratto, in alcuni casi, potrà anche non trovare fonte nella legge, e trovarla quindi nello stesso accordo, tramite l’ammissione del recesso unilaterale convenzionale: questa tipologia di recesso è pattuita dalle due parti in sede di accordo, e ne fissa il limite di esercizio non oltre il momento in cui il contratto abbia principio di esecuzione (nei contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso sarà ammesso ma non avrà effetto per le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione).

Ma bisogna soffermarsi, adesso, sul c.d recesso da pentimento.

Il recesso c.d. da pentimento è caratteristica peculiare dei contratti di consumo, stipulati tra un professionista e un consumatore.

La sua funzione, da cui trae il nome, è quella di consentire al consumatore di “pentirsi” della sua scelta di contrarre, e avere quindi la possibilità di svincolarsi dal rapporto contrattuale entro un determinato periodo di tempo senza dover specificare motivazioni e senza incorrere in alcuna penalità.

Potrà sottrarsi al vincolo in tempistiche brevi, senza dover fornire alla controparte alcuna giustificazione e, soprattutto, gratuitamente, revocando il consenso precedentemente dato.

È fissato un unico termine di quattordici giorni, e una regola che scoraggia la violazione degli obblighi di informazione da parte del professionista, in quanto il termine di quattordici giorni sarà prorogato di dodici mesi a partire dalla fine del periodo di recesso iniziale (la scadenza dei quattordici giorni) qualora il professionista non si sia attenuto agli obblighi di informazione che è obbligato a fornire al consumatore.

Il dies a quo, il giorno da cui iniziano a decorrere i quattordici giorni, varia a seconda della natura del contratto e alle prestazioni che ne discendono; per esempio, se ci troviamo di fronte ad un contratto di prestazione di servizi, fornitura di gas o elettricità, si avrà decorrenza a partire dal giorno della conclusione del contratto, mentre in caso di un contratto di vendita, dal giorno in cui il consumatore entrerà in possesso fisico del bene.

Il recesso da pentimento è escluso solamente quando sia oggettivamente incompatibile con la natura del contratto, per esempio se ci troviamo di fronte ad un contratto di prestazioni di servizi.

Notiamo quindi la differenza che intercorre tra la tutela prevista per il consumatore, e la posizione non equamente distribuita tra le due parti contrattuali, (il professionista e il consumatore) fornendogli la possibilità di recedere liberamente e gratuitamente, sebbene in un periodo di tempo circoscritto, da un rapporto contrattuale che non lo convince a pieno, rispetto alla disciplina generale del contratto, tendente alla tutela invece assolutamente equa delle due parti, le quali saranno impossibilitate a disfarsi del negozio non più gradito, senza rischiare di ricorrere in responsabilità contrattuale per violazione delle norme contrattuali, a meno che non intercorrano i casi previsti dalla legge, o questa possibilità sia pattuita dalle parti stesso trovando la sua fonte nello stesso accordo.


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Simona Anna Cordaro

Dott.ssa Simona Anna CordaroHa conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2017 presso l'Università degli studi di Palermo. Ha svolto la pratica forense a Milano occupandosi di diritto civile, in special modo di diritto di famiglia, recupero crediti, responsabilità civile e RC auto. Ha frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense presso la scuola Formazione Giuridica dell'avv. Marco Zincani nella sede di Milano. Attualmente collabora con studi legali a Milano.

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