Il referendum sulla eutanasia e il completed life

Il referendum sulla eutanasia e il completed life

Sommario: 1. Premessa – 2. Il Completed life3. Fondamento giuridico della eutanasia – 4. Considerazioni conclusive

1. Premessa

La richiesta per il riconoscimento giuridico dell’aiuto al suicidio e della morte inflitta deliberatamente, con il consenso della vittima (la così detta Eutanasia), diventa ogni giorno più ingombrante; certamente tale battaglia è la logica conseguenza della cultura anti – solidaristica, tipica dei tempi moderni, che sua Santità Giovanni Paolo II non esitò a chiamarla “Cultura della morte1.

Costituisce un vero obbligo morale contrastare tale richiesta ma altrettanto è doveroso, da parte di ognuno di noi, nessuno escluso, cercare di comprendere i fattori che rendono una ancora piccola parte della Società civile disponibile e favorevole a dare il proprio assenso alla abolizione degli steccati giuridici predisposti alla tutela della vita.

Le prime richieste eutanasiche risalgono agli anni sessanta del secolo scorso, quando si iniziò a sostenere che, qualora un malato si fosse trovato in condizioni di sofferenza fisica e psichica insostenibili, a causa di una patologia incurabile, sarebbe stato bene interrompere tali sofferenze e donare serenità al soggetto fragile. Veniva data preminenza, quindi, al diritto a non più soffrire piuttosto che alla inclinazione primaria di tutti gli uomini e le donne di permanere nella propria esistenza il più a lungo possibile.

Il malato si trova a vivere, senza dubbio alcuno, una condizione drammatica che non può essere disconosciuta o minimizzata o risolta con sufficienza da parte di chi, per sua fortuna, può condividerla soltanto idealmente e la Società tutta non deve rimanere indifferente alla sofferenza dei singoli che la compongono; per questo, essa con l’aiuto della scienza medica che ha compiuto notevoli passi in avanti nella individuazione di terapie capaci di mitigare il dolore, tramite la somministrazione di analgesici, deve sempre di più cercare una strada percorribile.

Proprio per questo le cure palliative sono oggi previste dai protocolli di cura grazie alla legge 15 marzo 2010, n. 382 la cui attuazione è obbligatoria in tutte le strutture sanitarie e curative e mira ad accompagnare il malato, nel rispetto della sua dignità di persona, da parte dei sanitari, gli addetti alle cure, ai familiari e a tutti colori che a qualsiasi titolo se ne occupano, a sopportare la propria condizione nel miglior modo possibile.

Non bisogna neanche nascondere che tra i fattori più destabilizzanti nella condizione di infermità uno è rappresentato dal senso di inutilità, accompagnato dalla percezione di essere un peso per coloro che sono accanto, costretti a sopportare il malato e se, in questa condizione, lo Stato offrisse ai fragili la possibilità di farsi uccidere da un medico in maniera indolore, il senso di inutilità sarebbe destinato a crescere in maniera esponenziale e il desiderio naturale di permanere in vita verrebbe vissuto come una colpa o una scelta egoistica atto a togliere energia ed ossigeno alle famiglie e alla intera Società.

La previsione lecita, accettata e condivisa della uccisione su richiesta o dell’aiuto al suicidio avrebbe come scopo quello di rendere insopportabile non più la vita ma il rapporto con gli altri e di porre la decisione personale come un dovere o un atto altruistico nella indifferenza di tutti.

Il diritto non può favorire la solitudine e l’abbandono e soprattutto non può rendersi indifferente alla possibilità che i soggetti fragili permangano o meno in vita.

2. Il Completed life

In caso contrario la conseguenza naturale di ciò sarà la strada, pericolosissima, che si è già intrapresa nei Paesi Bassi dove, non solo è legge dal 2001, ex l. 12 aprile, n. 137, la liberalizzazione alla possibilità di uccidere ma, ora, stanno prevedendo la cd. Completed life ovvero “la decisione delle persone nella vecchiaia, senza avere altrimenti una malattia medica o un disturbo associato a grave sofferenza, che sentono che la loro vita è completata e non hanno più utilità o che si stancano della vita quando vedono i loro coetanei morire uno ad uno. Non vedono più alcun valore nella loro vita e quindi insistono per terminarla3.

Il Completed life fu presentato per la prima volta nel 2017 quando un membro della Camera dei rappresentanti olandese, la Sig.ra Pia Dijkstra presentò una proposta legislativa sul diritto di iniziativa. L’atto proposto portava e porta il nome di Wet toetsing levenseindegeleiding van ouderen op verzoek ovvero “atto di cessazione della vita su richiesta dell’anziano”. Tale atto è stato concepito come un perfezionamento dell’atto eutanasico poiché quest’ultimo non offre le stesse possibilità a tutti e non prende in considerazione coloro i quali ritengono che la loro vita “sia completata” anche se godono di buona salute. Con tale atto si cerca di offrire a queste persone una forma di assistenza diligente e professionale autorizzata dal Governo per porre fine alla loro vita.

Tante sono le perplessità che sorgono nel leggere tale atto: il concetto di vita compiuta viene presentato come un fenomeno naturale che può accadere alle persone, al pari di tanti altri accadimenti, e viene presentato in senso positivo ovvero come se la vita fosse stata più che soddisfacente e ad un certo momento, non presentando più possibilità o occasioni, potesse essere conclusa. Il desiderio di concludere la vita, inizialmente limitato agli over 75, sarà nel tempo esteso anche a tutti gli altri inducendo coloro che non ritengono di avere una vita appagante a concludere la propria esistenza. Una volta somatizzata dalla società questa possibilità si potrà avere la perdita del desiderio di vivere da parte di molti, forse troppi soggetti.

Tutti coloro che si oppongono a tali metodiche sono facilmente tacitati perché considerati troppo confessionali ma vero è che ci viene imposta una nuova ideologia: quella della autodeterminazione.

Dal vortice della secolarizzazione e, soprattutto, della individualizzazione è emersa la “Grande narrativa della Autodeterminazione” orientata interamente alla condizione di benessere individuale4.

Il Completed life non rafforzerà la natura premurosa della Società ma la renderà, al contrario, ancora più inospitale; la nozione di vita completata corrisponde ad una sapiente operazione di marketing che mira a sostituire il concetto rigido e agghiacciante di suicidio. Anche le persone che non soffrono affatto o non gravemente o solo temporaneamente potrebbero decidere di considerare la propria vita completata; facendo diventare dominante nella vita di noi tutti l’illusione della autodeterminazione.

Come può essere compito del Governo l’uccisione di persone sane? Come può essere accettabile in ogni società che una Commissione possa decidere se la vita è completata? In base a quali criteri?

3. Fondamento giuridico della Eutanasia

Il fondamento giuridico della eutanasia risiede nella secolarizzazione della esistenza avutosi come conseguenza della secolarizzazione della società e del diritto e ciò risulta evidente dalle motivazioni addotte da coloro che promuovono tale pratica.

Essi si basano sulle teorie di Norbert Hoester5 e Peter Singer6. Il primo, filosofo del diritto penale, rifiuta il concetto di dignità umana come criterio etico, poiché questo concetto, a suo dire, è una formula vuota con cui possono essere collegati tutti i valori. Propone invece un’etica degli interessi, secondo la quale non vanno tutelati la dignità, ma gli interessi elementari dell’uomo (e in una certa misura degli animali). Hoerster chiede che l’eutanasia attiva sia consentita se una persona malata terminale la desidera sulla base di una considerazione matura, discernibile e illuminata.

Singer che ha molto influenzato Hoester, esprime una filosofia morale di stampo consequenzialista impostata come una forma di utilitarismo, secondo la quale, l’azione moralmente giusta è quella che massimizza la soddisfazione delle preferenze del maggior numero di esseri senzienti; in tale categoria Singer include anche gli animali dotati, al pari della specie umana, della capacità di soffrire e, quindi, della preferenza a non soffrire.

Secondo Singer, la differenza di specie quindi non è in sé una differenza moralmente rilevante, sebbene possa esserlo indirettamente nella misura in cui si traduce in una differenza di preferenze o nell’intensità delle stesse. Considerare la differenza di specie come moralmente rilevante in sé è quindi una forma di indebito pregiudizio al pari del razzismo o del sessismo, in cui si considerano differenze moralmente neutre, come la razza o il genere sessuale, come fondanti differenze di trattamento o di considerazione morale.

Le sue tesi derivano principalmente da quattro premesse: 1. il dolore, inteso come qualsiasi tipo di sofferenza fisica o psicologica, è negativo a prescindere da chi lo provi; 2. la specie umana non è l’unica in grado di provare sofferenza o dolore ed è innegabile che ciò accada anche a tutti gli animali di specie non umana, molti dei quali sono in grado di provare anche forme di sofferenza che vanno al di là di quella fisica; 3. nel soppesare la gravità dell’atto di togliere una vita, bisogna prescindere da specie, razza e sesso, ma guardare ad altre caratteristiche dell’essere che verrebbe ucciso, come il suo desiderio di continuare o meno a vivere, la qualità della vita che sarebbe in grado di condurre, ecc.; 4. tutti noi non siamo responsabili solo di quello che facciamo, ma anche di quello che avremmo potuto impedire o che abbiamo deciso di non fare.

3. Considerazioni conclusive

Il problema è quindi antropologico ed allora il contrastare la legalizzazione dell’uccidere deve essere posto sotto la giusta luce ovvero che la persona umana è un essere creato per un fine soprannaturale e non buttato a caso e senza un perché sulla Terra. È necessario riscoprire e ricomprendere che il fine vita è un momento delicato, doloroso ma sacro e soltanto questa consapevolezza ci farà uscire da questo periodo dominato dall’individualismo e dal nichilismo. Uscendo da questo guado potremo riappropriarci di quei vincoli di solidarietà e aiuto tra gli uomini e le donne, oggi in via di estinzione, che sono necessari e fondanti delle società. Soltanto allora le proposte eutanasiche appariranno come destituite di senso.

Quando si profila la possibilità di fare ricorso alla eutanasia siamo sempre in casi tragici, laceranti, angosciosi, che meritano rispetto; gestire questi casi attraverso lo strumento tipico del diritto, quello della legge, ed in particolare di una legge permissiva equivale a dare una risposta sbagliata a problemi reali.

La legge non è affatto adatta a risolvere problemi estremi come quelli presi in considerazione dalla eutanasia poiché essa esiste per governare situazioni ordinarie e non eccezionali e meno che mai per gestire socialmente un valore altissimo, la compassione, irriducibile a qualsiasi forma giuridica.

Nella prossima primavera si terrà il Referendum radicale sull’omicidio del consenziente che prevederà l’abrogazione parziale dell’art. 579 del nostro Codice penale.

Qualora dovesse vincere la linea referendaria, potremmo già essere certi che lo scenario configuratasi in Belgio sarà nostro fra qualche anno.

 

 

 

 

 


1 Giovanni Paolo II, Impegno per l’edificazione della civiltà dell’amore, n. 2, Udienza generale di Mercoledì 15 dicembre 1999, consultabile online su www.vatican.va
2 Il 15 marzo 2010 la Camera approva con 476 voti a favore e nessun contrario, la legge n. 38 ”Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.Non soffrire diventa a tutti gli effetti un diritto per noi cittadini! Si tratta di una legge veramente innovativa, che, come si legge sul sito del Ministero della Salute “per la prima volta tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del cittadino, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia”.Ecco i punti salienti della legge 38: • rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica• reti nazionali per le cure palliative, per la terapia del dolore, per l’età pediatrica• Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore Formazione del personale medico e sanitari . Cfr www.parlamento.it
3 Il disegno di Legge prevede che le persone dall’età di 75 anni che considerano la loro vita completa ma senza avere una malattia o un disturbo associato ad una grave sofferenza possono chiedere ed ottenere il suicidio assistito da un forniture di cure appositamente addestrato. Cfr. in lingua italiana www.associazioneliberauscita.it o il lingua olandese S. van der Geest, P. Satalkar, Thinking about Completed life euthanasia in the Netherlads from the Generativity Perspective: A Reflexive Exploration, in Anthropology Aging, 2021, vol. 42. n. 1, p. 128-139.
4 Cfr. M. Brecht, Nine misunderstandings regarding completed life, consultabile online su http://www.ethisofcare.org/”>, 3 novembre 2017. Ancora L. Bakermans, Completed life in Netherlands, consultabile su www.oneofus.eu, 18 ottobre 2021.
5Norbert Hoerster (nato il 15 marzo 1937 a Linger) è un avvocato e filosofo tedesco che si occupa in particolare di questioni di filosofia giuridica, etica e filosofia della religione.
6 Peter Albert David Singer (nato il 6 luglio 1946 a Melbourne, Australia) è un filosofo ed etico australiano. Le sue teorie sono state molto contrastate e combattute.

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