Il regolamento di giurisdizione (Tesi di laurea)
Il regolamento di giurisdizione
di Anna D’Aniello
In applicazione del principio della divisione dei poteri, la giurisdizione costituisce una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa e amministrativa.
In senso specifico, è la quantità di potere attribuita ad un determinato ordine di giudici (ordinari e speciali, civili, penali o amministrativi) di decidere la domanda giudiziale proposta.
La giurisdizione trova fondamento nella Carta costituzionale, in cui si stabilisce all’art. 24 che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi: quest’affermazione oltre a fondare il principio della domanda di parte, delinea il fine della giurisdizione che consiste nel realizzare l’attuazione processuale dei diritti.
L’ordinamento italiano è ispirato al principio dell’unicità della giurisdizione secondo il quale la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario l’art.102 Cost.); nello stesso tempo, vi sono tuttavia alcune deroghe, in particolare vi sono casi tassativamente previsti in cui la funzione giurisdizionale può essere esercitata, da magistrati speciali, anche se permane al contempo il divieto di istituirne di nuovi (art 102 2° comma Cost).
I magistrati speciali sono: il Consiglio di Stato e altri organi di giustizia amministrativa per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi; la Corte dei conti, nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; i tribunali militari, che, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione nei casi stabiliti dalla legge e, in tempo di pace, per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate; il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle controversie relative al regime delle acque pubbliche; le commissioni tributarie, in materia tributaria.
La giurisdizione costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza impedisce al giudice di decidere il merito della lite, dovendo egli chiudere il processo in rito per la presenza del vizio di carenza del potere giurisdizionale.
L’art 1 cpc “salvo speciali disposizioni di legge” attribuisce l’esercizio della giurisdizione civile ai giudici ordinari; si tratta dunque di stabilire quali siano i casi in cui si fa eccezione a tale regola: quali siano cioè i limiti alla giurisdizione del giudice ordinario.
I limiti in questione sono desumibili dall’art 37 c.p.c. nonché dagli artt. 3-11 della legge 218/95 di riforma del diritto internazionale privato.
In particolare, si ha difetto di giurisdizione in materia civile quando:
la giurisdizione spetta a un giudice speciale;
quando la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni esclusive della pubblica amministrazione;
la giurisdizione spetta al giudice straniero (l. n. 218/1995).
La misura dell’incidenza che la questione di giurisdizione ha sul processo si coglie anche nella previsione di un mezzo specifico, estraneo al sistema dei gradi di giudizio, utilizzabile per risolvere la questione: il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all’art. 41 c.p.c..
Il regolamento preventivo di giurisdizione è strumento atto ad evitare che si proceda dinanzi ad un giudice sfornito di giurisdizione, per tale motivo questo strumento ha una funzione di economia processuale.
La successiva trattazione sarà caratterizzata dallo studio di questo particolare strumento, della sua funzione all’interno del processo e della sua evoluzione alla luce degli interventi legislativi e giurisprudenziali in materia.
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