Il requisito dell’urgenza è indefettibile nell’accertamento tecnico preventivo

Il requisito dell’urgenza è indefettibile nell’accertamento tecnico preventivo

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo (in breve A.T.P.) di cui all’art. 696 c.p.c. è volto a salvaguardare il diritto a conseguire la prova di un certo fatto o di una situazione di fronte al rischio che, nel frattempo, si producano alterazioni irreversibili che ne precludano la possibilità di un successivo accertamento.

Nel caso trattato dal Tribunale di Milano, concluso con provvedimento del 10 ottobre 2019, erano occorsi dei danni in un box privato per un’infiltrazione di asserita natura condominiale proveniente dal soffitto, la cui proprietaria lamentava il degrado tanto da richiedere interventi urgenti di riparazione che però avrebbero cancellato le tracce dell’infiltrazione; pertanto, chiedeva al Giudice la concessione dell’A.T.P.

Infatti, già il condominio si era accollato delle spese per il ripristino dell’intonaco, circostanza che ha indotto l’attrice ha ritenere che, terminate le opere ordinate dal condominio, non fosse poi più possibile verificare il nesso causale tra l’infiltrazione e l’evento dannoso, salvo il fatto che comunque sarebbe stato suo onere dimostrare l’effettiva condizione del box prima dell’evento di causa.

Inoltre, è emerso in giudizio che la rimessa era semplicemente adibita a ricovero per auto e che l’attrice – a parte del mero materiale fotografico – non aveva presentato relazioni di parte aggiornate; del resto, rimossa anche la causa del danno da parte dei lavori ordinati dal condominio, le infiltrazioni si sono, come si dice in gergo tecnico, “asciugate” ragion per cui è residuato soltanto un danno di carattere estetico del locale, peraltro non abitabile.

Tutto ciò considerato, il tribunale milanese ha dedotto che ben si sarebbero potuti attendere i tempi di un ordinario giudizio di merito, anche considerata la possibilità di ivi richiedere legittimamente un’eventuale consulenza tecnica d’ufficio, per vedere possibilmente cristallizzato il quantum della pretesa risarcitoria, per poi procedere agli eventuali ripristini.

Il ricorso ex art. 696 c.p.c. è stato quindi rigettato per carenza del necessario presupposto dell’urgenza, con contestuale condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali delle parti resistenti, in virtù del principio della soccombenza ex art.li 669 septies e quaterdecies.


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