Il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato

Il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato

Sommario: §1. Introduzione – §2. La definizione di rifugiato – §3. Le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato – §4. Le clausole di cessazione dello status di rifugiato – §5. Le clausole di esclusione dello status di rifugiato – §6. Conclusione

 

 

§1. Introduzione

Le ragioni per cui le persone emigrano sono molteplici, complesse e soggette a cambiamento:coloro che emigrano per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni, alla fame, a catastrofi naturali o condizioni di sottosviluppo e arretratezza economica, e coloro che si spostano per cercare una vita migliore. Questo dimostra come  le persone che emigrano non sono facilmente classificabili, perché provengono da esperienze  e ambienti sociali differenti. Le violazioni sistematiche dei diritti umani in diverse regioni nel mondo generano situazioni di sfollamento molto complesse, come ad esempio il caso dei Rohingya o la questione al confine tra Stati Uniti e Messico. La mutata natura dei conflitti armati e dei processi di sfollamento, così come le profonde inquietudini riguardo i flussi migratori “incontrollati”, il traffico e la tratta degli essere umani sono sempre parte integrante del contesto all’interno del quale la protezione dei rifugiati deve essere realizzata. A ciò si aggiungono ulteriori fattori aggravanti come la gestione dei campi profughi, le difficoltà nel gestire i richiedenti asilo e il loro ricollocamento nonché problemi sanitari, sfruttamento e sicurezza sia degli stessi migranti sia degli Stati ospitanti.

In questo contesto la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 ha rappresentato un punto di svolta nell’elaborazione di standard per il trattamento dei rifugiati. Pietra miliare della protezione dei rifugiati, la Convenzione  fornisce i concetti fondamentali del regime di protezione dei rifugiati e gli standard di base per un’azione fondata su principi elencando sistematicamente i diritti e le responsabilità dei rifugiati, nonché gli obblighi degli Stati aderenti  e pertanto costituisce una cornice universale all’interno della quale gli Stati adottano le norme interne in materia e possono cooperare e condividere le problematiche risultanti dai movimenti migratori.

Dopo aver fornito una definizione esaustiva del concetto di rifugiato, il presente lavoro mira a definire una panoramica d’insieme delle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato analizzando, poi,  le ipotesi e le situazioni per cui una persona perde lo status di rifugiato o per le quali ne può venire esclusa poiché vengono meno quelle condizioni necessarie affinché tale status possa sussistere.

§2. La definizione di rifugiato

Il diritto di cercare asilo è stato, dapprima, universalmente riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1945 che all’art.14.1 stabilisce che “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”. La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951[1] ha radicato una nozione globale del termine rifugiato nel regime legale internazionale secondo il quale un rifugiato è una persona che “nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi[2]“. Pertanto un rifugiato è una persona che soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione si realizza necessariamente prima che lo status sia formalmente riconosciuto da parte dello Stato di asilo e pertanto la determinazione dello status di rifugiato non ha l’effetto di conferire la qualità di rifugiato:essa constata l’esistenza di detta qualità[3].Una persona, quindi, non diventa rifugiato perché è stata riconosciuta tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. La tutela dei diritti del rifugiato garantiti dalla Convenzione di Ginevra sarà, però, limitata fino a quando lo Stato non avrà stabilito che la situazione del richiedente aslo abbia soddisfatto la definizione della suddetta Convenzione.

La c.d. clausola d’inclusione della nozione di rifugiato contiene, dunque, le condizioni  essenziali per  il riconoscimento dello status di rifugiato: un timore fondato di subire una persecuzione;  la persecuzione deve essere basata su ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche;  la persona deve trovarsi al di fuori del suo Paese di cittadinanza o, se apolide, al di fuori del suo Paese di residenza abituale; o infine  la persona deve essere impossibilitata o, a causa di tale timore, restia ad avvalersi della protezione di tale Paese.

La determinazione del “giustificato timore d’essere perseguitato” rappresenta la chiave della definizione ed implica una decisione basata sulla previsione da prendere in merito a cosa potrebbe accadere al richiedente se ritorna al suo stato d’origine .La definizione in questione implica la presenza sia di un elemento soggettivo nel soggetto che richiede di essere riconosciuto rifugiato(il timore è un fatto soggettivo) che un elemento oggettivo (la dimostrazione che questo stato d’animo sia fondato su una situazione obiettiva).La determinazione della qualità di rifugiato richiederà quindi una valutazione delle dichiarazioni dell’interessato da valutare caso per caso ma questo non basta a determinare la sua qualità di rifugiato, richiedendosi necessario un esame oggettivo delle presunte circostanze di fatto/retrostante situazione concreta.

§3. Le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

Gli strumenti internazionali al riguardo ed in particolare la Convenzione non disciplinano specificatamente il tipo di procedura da seguire per determinare lo status di rifugiato ed è quindi compito di ogni Stato determinare la procedura più opportuna per la determinazione di tale status. Indipendentemente dalle procedure che possono essere stabilite per l’accertamento dello status di rifugiato, l’autorità nazionale competente, di ogni Stato, prende la decisione sulla base di una valutazione complessiva della domanda presentata dal richiedente al fine di stabilire se la persona ha dimostrato un “fondato timore di persecuzione”. Può richiedere asilo e ottenere la protezione internazionale dello Stato di arrivo lo straniero che ha il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di razza o appartenenza ad un determinato gruppo etnico; motivi di opinione politica, religione, nazionalità o appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica o perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in uno Stato in modo irregolare ed è privo di documenti. A tal fine, però, è necessario che i responsabili della persecuzione nel paese di provenienza dello straniero siano lo Stato, partiti o organizzazioni politiche che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato si rifiuta di fornire protezione contro persecuzione o gravi danni.

Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga.

Tra gli obblighi vincolanti in relazione alle procedure per la determinazione dello status di rifugiato,ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, sussiste l’obbligo di non discriminazione[4]  affinché vengano seguite procedure eque ed efficienti. Il rispetto di questi obblighi basilari richiede che “lo Stato si astenga dal compimento di atti direttamente discriminatori e che si impegni ad adottare dei provvedimenti che assicurino una sostanziale uguaglianza nel procedimento di riconoscimento dello status, tenendo conto dei fattori relativi al sesso, all’età, e alle circostanze relative ai diversi individui[5]”. Ad esempio particolari tutele devono essere accordate per le donne richiedenti asilo o persone che hanno subito violenze sessuali.

Tuttavia in ogni singolo caso di richiesta di protezione internazionale[6] i fatti rilevanti devono essere forniti dallo stesso richiedente e spetterà, pertanto, alla persona incaricata di procedere alla determinazione dello status di rifugiato la valutazione complessiva della credibilità delle dichiarazione del richiedente. In questo contesto l’onere della prova[7] ricade sul richiedente. Nella maggior parte dei casi, però, una persona che scappa da persecuzioni arriva sprovvisto di tutto e accade spesso che non sia in grado di sostenere le proprie dichiarazioni con prove certe: i casi in cui il richiedente può fornire delle prove a sostegno delle sue dichiarazioni costituiscono l’eccezione e non la regola. Quindi, quando l’onere della prova spetti in principio al richiedente, l’accertamento  di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente al richiedente asilo e all’esaminatore e sarà compito di quest’ultimo utilizzare tutti i mezzi a disposizione per accogliere tutte le prove necessarie. Da ciò si evince come l’onere della prova non deve essere interpretato restrittivamente vista la difficoltà di colui che chiede lo status di rifugiato. Anche dopo che il richiedente si sia sforzato di illustrare i fatti riferiti, é difficile, nella maggior parte dei case, che tutti le informazione possono essere comprovate per cui, se questo fosse un requisito imprescindibile, la maggior parte delle istanza presentate non potrebbero essere accettate. Quindi molto spesso è indispensabile concedere il beneficio del dubbio quando tutti gli elementi della prova sono stati raccolti e le dichiarazioni del rifugiato non siano contrastanti. La valutazione finale deve, perciò,  includere la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine e della situazione individuale del richiedente, in particolare la condizione sociale, l’età, il sesso ed eventuali disabilità al fine di valutare se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi.

§4. Le clausole di cessazione dello status di rifugiato

Lo status di rifugiato è mantenuto sino a quando il soggetto non incorra in uno dei casi di cessazione previste ai  sensi dell’articolo 1 sezione C, paragrafi da 1 a 6. Le clausole c.d di cessazione enunciano,infatti, le condizioni per le quali un rifugiato cessa di essere tale e sono fondate sulla considerazione che la protezione internazionale non deve essere accordata quando non è più necessaria o giustificabile. Al pari delle clausole di esclusione, che saranno analizzate nel prosieguo del presente lavoro,le clausole di cessazione hanno un carattere restrittivo che richiedono una valutazione accurata del singolo caso. Il suddetto articolo stabilisce che “una persona non fruisce più della presente Convenzione: a. se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; b.se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; c.se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; d. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata; e. e se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza; f.trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei suo domicilio precedente”. Tra queste clausole di cessazione, le prime quattro corrispondono ad un cambiamento nella situazione del rifugiato di cui egli stesso ha preso volontariamente l’iniziativa, mentre le ultime due si fondano sulla considerazione che la protezione internazionale non è più giustificabile ove sono intervenuti mutamenti nel Paese in cui l’interessato temeva di essere perseguitato.

Tuttavia nell’ipotesi in cui il rifugiato abbia volontariamente scelto di avvalersi della protezione dello Stato di cui é cittadino (lett. a) e in quella in cui, avendo perso la cittadinanza del paese in cui temeva di essere perseguitato, la abbia riacquistato (lett. b), è necessario che l’individuo abbia agito volontariamente, cioè deve aver inteso di riavvalersi della protezione del suo Stato di cui originariamente aveva la cittadinanza o di riacquistare quest’ultima, e deve aver effettivamente ottenuto protezione idonea ovvero la cittadinanza stessa. Se il rifugiato non ha agito volontariamente egli non cesserà di essere un rifugiato. Mentre in virtù della prima clausola una persona che ha una cittadinanza cessa di essere rifugiata quando si riavvale della protezione derivante da tale cittadinanza, in base alla seconda clausola (lett.b) la persona perde lo status di rifugiato quando riacquista la cittadinanza precedentemente perduta. Nella causa di cessazione dello status prevista alla lett.c, invece, non è sufficiente solo l’acquisizione della cittadinanza ma è anche necessario che il Paese di accoglienza accerti che lo Stato di nuova cittadinanza garantisca una protezione effettiva al rifugiato. Solo quando entrambe queste condizioni siano effettivamente soddisfatte.

Inoltre nel caso del ritorno nel Paese rispetto a cui esisteva il timore di persecuzione, è essenziale che si verifica una permanenza stabile e duraturo nello Stato d’origine. Se un rifugiato, munito di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza si reca nel paese di origine per un soggiorno temporaneo, ciò non costituisce un “ristabilimento volontario della residenza”[8]  e quindi non implica la perdita dello status di rifugiato. E’ opportuno ribadire che il ristabilimento nel proprio paese di origine deve essere libero e volontario e non determinato da pressioni di qualunque tipo.

Infine le ultime due ipotesi (rispettivamente alle lett. e ed f) relative alla cessazione delle circostanze che hanno originato lo status di rifugiato, applicabili a due diverse categorie ossia le persone che hanno una cittadinanza e coloro che ne sono prive, fanno riferimento invece a un cambiamento delle circostanze oggettive nello Stato d’origine, tale da rendere ingiustificata e non più necessaria la protezione internazionale. Per “circostanze” si intendono mutamenti radicali nel paese tali da far presumere che siano venute meno le basi del timore di persecuzione[9]. In questo caso non è il rifugiato che esprime la volontà di rinunciare alla protezione internazionale, ma è il Paese di asilo che prende atto del cambiamento delle circostanze intervenuto nel Paese di origine. Un semplice mutamento, transitorio, che però non rappresenti un mutamento radicale delle circostanze che hanno determinato il timore di persecuzione, non è sufficiente di per sé ad applicare questa clausola. Pertanto soltanto un cambiamento fondamentale, costante e concreto che abbia già  rimosso completamente le cause fondate del timore di persecuzione, valutate e individuate alla luce della situazione di ciascun singolo rifugiato, può rendere operativa la clausola di cessazione dello status di rifugiato per la possibilità di godere della protezione del Paese di cittadinanza o di residenza.

§5. Le clausole di esclusione dello status di rifugiato

Oltre alle clausole di cessazione, la Convenzione di Ginevra del 1951 individua una serie di ipotesi in presenza delle quali uno straniero o apolide non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, pur trovandosi in una situazione in cui rientrano elementi quali il timore fondato di persecuzione,

La prima clausola di esclusione dello status di rifugiato, prevista all’art. 1, lett. D, si applica a quelle ipotesi in cui la protezione internazionale non viene attivata perché la persona beneficia già di protezione o di assistenza da parte di un organismo delle Nazioni Unita diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Uniti per i Rifugiati (“UNHCR”).  Per l’attuazione di tale protezione, cosi come contemplata dalla Convenzione di Ginevra, è necessario che il soggetto abbia già ricevuto questo tipo di protezione  e che non abbia cessato di beneficiarne eliminando, dunque, il fondato timore di subire persecuzioni. E’ essenziale, inoltre, che il soggetto si trovi nei territori su cui è esercitato il controllo dell’Agenzia predisposta di cui alla prima parte dell’art. 1, lett. D) della Convenzione di Ginevra, e che possa, senza pregiudizio, beneficiare della protezione dei medesimi. Tale protezione internazionale o assistenza è, ad esempio, stata accordata in passato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per la Ricostruzione della Corea (UNKRA) ed è attualmente accordata ai profughi palestinesi dall’Ufficio di Soccorso e di Lavoro delle Nazioni Unite per i Rifugiati di Palestina e Medio Oriente (UNRWA United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East)[10]. Quest’ultima agenzia offre protezione solo ai palestinesi che rientrano nella definizione di rifugiato palestinese cosi come specificato dalla Risoluzione 2252 (ES-V) del 4 luglio 1967 e delle successive Risoluzioni[11] dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e che si trovano nei territori di operatività dell’UNRWA: Giordania, Cisgiordania, Libano e Striscia di Gaza inclusa Gerusalemme Est .Pertanto un rifugiato palestinese che si trovi fuori di detta zona non beneficia dell’assistenza dell’UNRWA e può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

L’art. 1, lett. E), della Convenzione di Ginevra prevede, invece, che “la presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato”.Questa disposizione consiste nella mancanza del bisogno di protezione  a chi sia stato accolto in un paese in cui gode dei diritti e dei doveri solitamente connessi al possesso della cittadinanza di tale Stato, pur senza possedere formalmente detta cittadinanza(c.d “rifugiati nazionali”), assimilando lo status dell’interessato a quello del cittadino del paese considerato. Ciò implica una residenza continua e non un semplice soggiorno e l’interessato deve essere protetto dal refoulement (respingimento) o dall’espulsione.

Gli strumenti internazionali anteriori al secondo conflitto mondiale non contenevano nessuna disposizione tendente ad escludere i criminali dal loro campo di applicazione. Soltanto nell’immediato dopoguerra furono per la prima volta adottate previsioni specifiche volte ad escludere dal beneficio dell’assistenza e della protezione coloro che sono ritenuti indegni della protezione internazionale. A tal fine l’art. 1, lett. F), della Convenzione individua, tre distinte ipotesi in cui l’individuo non è meritevole di ricevere protezione internazionale perché resosi colpevole di azioni gravissime ed inaccettabili[12]. Tra queste  la priva prevede chiunque  “ abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini”. La ratio di tale ipotesi consiste lo straniero che  abbia commesso (istigato o concorso) ai crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità, cosi come definiti dai vari strumenti internazionali in tal senso, primo fra tutti lo Statuto della Corte Penale Internazionale.

La seconda ipotesi prevede ad escludere dalla protezione internazionale colui che “un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati”.Lo scopo di questa clausola  di proteggere la collettività del paese di accoglienza dal pericolo di ammettere un rifugiato che abbia commesso un grave crimine di diritto comune. Per stabilire se un reato sia di “diritto comune” o invece si tratti di un reato politico, si deve tener conto in primo luogo della sua natura e del suo scopo, ricercare cioè se esso sia stato commesso per motivi prettamente politici e non per motivi puramente personali o di lucro. E’ anche indispensabile che esista un nesso di casualità stretto e diretto tra il reato commesso e il fine politico invocato[13].Le condizioni di applicabilità di tale ipotesi di esclusione sono che il reato sia stato commesso al di fuori dello Stato di accoglienza e prima del momento del riconoscimento dello status di rifugiato e che il reato possa essere considerato “grave”. Quando vi siano ragioni per ritenere che un crimine sia stato commesso nello stesso Stato di accoglienza, o comunque dopo l’ingresso dell’interessato nel medesimo, tale clausola di esclusione non può essere attuata, restando comunque salva la facoltà dello Stato di accoglienza di procedere contro l’interessato, ove ve ne siano i presupposti, secondo le disposizioni previste dal proprio sistema interno, o anche di allontanarlo dal Paese, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 32 e 33[14] della stessa Convenzione di Ginevra.

L’ultima ipotesi prevista all’art. 1, lett. F include i soggetti che “colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite”quali enunciati nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite. Le disposizioni in questioni enumerano i principi fondamentali che regolano la condotta degli Stati parte dell’Organizzazione tanto nelle relazioni reciproche quanto nelle relazioni con la comunità internazionale nel suo insieme. Ciò implica che un soggetto, per poter essere considerato colpevole di azioni contrarie a questi principi, deve essersi trovato in una posizione di potere in uno Stato membro ed avere contribuito alla  violazione dei principi in questione da parte del suo Stato[15].

Da quanto analizzato si evince come le cause di esclusione  impediscono che il richiedente possa essere ammesso in uno Stato e richiederne la protezione a fronte di prevalenza di una delle cause di esclusione sulle esigenze di protezione, e per tale motivo devono essere sempre interpretate restrittivamente. L’accertamento della sussistenza di una causa di esclusione è rimesso all’autorità di ogni Stato responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale che, nell’ipotesi di un richiedente ammissibile allo status di rifugiato, ma rientrante in una delle cause di esclusione previste dalla normativa internazione e recepita nell’ordinamento interno dovrà rigettare l’istanza formulata dal richiedente

§6. Conclusione

Le spiegazioni fornite illustrano come la determinazione dello status di rifugiato non è certamente un procedimento automatico ma piuttosto richiede una disamina delle varie situazioni del richiedente e dei fattori umani in gioco, nonché delle conseguenze derivanti da un possibile diniego da parte delle autorità dello Stato ospitante. Il riconoscimento dello status di rifugiato comporta certamente per rifugiato diritti e doveri nonché  gli obblighi previsti dalla Convenzione di Ginevra e dalla normativa internazionale e nazionale. Allo stesso modo in cui la protezione dei rifugiati è uno status riconosciuto ad un soggetto, essa può anche venire meno in determinate circostanze. In linea di massima, la cessazione della protezione internazionale è legata al comportamento delle persone interessate, a sviluppi nel paese di origine o a una combinazione di entrambi i fattori. In particolare, le differenze tra le clausole di esclusione  e quelle di cessazione previste per lo status di rifugiato, riguardano le ipotesi di reato e di pericolo per la sicurezza dello Stato, l’ordine e la sicurezza pubblica che caratterizzano le ipotesi di esclusione.

La logica alla base delle clausole di cessazione e di esclusione è che i motivi che possono condurre alla perdita dello status di protezione internazionale sono tassativamente elencati nelle disposizioni pertinenti ed inoltre le clausole in questione devono essere interpretate in modo restrittivo. In termini di procedura, ogni decisione volta a far cessare, o escludere e quindi non accordare, la protezione internazionale deve essere il prodotto di un processo decisionale equo, rigoroso ed adeguatamente informato. Quest’aspetto è essenziale, tenuto conto delle conseguenze potenzialmente tragiche che la perdita oggettivamente infondata dello status di rifugiato può significare per l’interessato e altri, in modo particolare i familiari e in particolar modo le categorie più vulnerabili come i bambini. Tali ipotesi sono da considerarsi eccezioni rispetto alla regola generale, e devono quindi essere interpretate in modo restrittivo.

 

 

 


[1] Entrata in vigore il 22 aprile 1954, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 24 luglio 1954, n. 722. Il Protocollo relativo allo status dei rifugiati entrato in vigore nell’ottobre 1967 soppresse la limitazione temporale agli avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, contenuta nella definizione di rifugiato della Convenzione. Benchè parte integrante della Convenzione del 1951, il Protocollo è uno strumento giuridico a sé e gli stati firmatari si impegnano ad applicare gli artt. da 2 a 34 della Convenzione a tutti coloro che rispondono alla definizione di rifugiato contenuta nell’art.1.
[2] Art. 1 lett.A co.2. Tale definizione che è stata letteralmente ripresa dal legislatore comunitario nella direttiva 2004/83/CE all’art. 2, co. 1, lett. c), e da quello italiano nel d.lgs. n.251/2007 all’art. 2, comma 1, lett. e).
[3] UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, Ginevra, settembre 1979, par. 28.
[4] Art. 3 della Convenzione sullo status dei rifugiati prevede quanto segue: “Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine”.
[5] International Commissiono of Jurists, L’immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani, Guida per operatori del diritto n. 6, Ginevra, traduzione in italiano 2012, p.67.
[6] Cfr. European Asylum Support Office, Guida pratica dell’EASO: valutazione delle prove, Marzo 2015, ISBN 978-92-9243-808-1.Disponibile al seguente indirizzo: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/PG%20Evidence%20Assessment%20-%20IT.pdf
[7] Rif. Manuale UNHCR, op.cit.,parr.195-201.
[8] Cosi il par.134 del Manuale UNHCR, op.cit.
[9] UNHCR,Manuale., op.cit., par.135e rif.par.137-138.
[10] UNHCR, op.cit., par.142-143.
[11] Cfr. UNHCR, Note riviste sull’applicazione dell’Articolo 1D della Convenzione del 1951 riguardante lo Status di Rifugiato per i Rifugiati Palestinesi,Ottobre 2009, reperibile al seguente indirizzo: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Note_sull_applicazione_dell_Articolo_1D_della_Convenzione_del_1951_per_i_rifugiati_palestinesi.pdf
[12]In ambito europeo la direttiva 2004/83/CE recepisce le ipotesi individuate dal testo convenzionale all’art. 12, lettere a), b) e c), mentre nell’ambito della normativa italiana dette ipotesi son state recepite all’art. 10, co. 2, d.lgs. n. 251/2007.
[13] UNHCR, op.cit., par.151-152.
[14] Fa riferimento al principio di non-refoulemtent (Divieto d’espulsione e di rinvio al confine) secondo cui: “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
[15] Ibid., par.163.

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