Il ricorso cumulativo, Consiglio di Stato: ammissibilità del cumulo delle domande
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 11 novembre 2021, n. 7537
Con precedente commento è stata affrontata la questione afferente la ammissibilità innanzi al G.A. del ricorso cumulativo di due distinte domande ed autonome per come risolta dal T.A.R. Basilicata, Sez. I, sent. 23 agosto 2021, n. 572.
La suddetta sentenza è stata, poi, gravata ed allora appare necessario, a parere di chi scrive, rendere noti al lettore gli esiti e gli sviluppi successivi che hanno condotto l’adito Consiglio di Stato ad affermare, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la ammissibilità del ricorso.
Invero, in esito al giudizio di primo grado, il T.A.R. Basilicata, in buona sostanza, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso cumulativo per carenza di presupposizione giuridica e di carattere logico tra i “distinti e autonomi provvedimenti amministrativi, rispettivamente di aggiudicazione di un pubblico incanto e di revoca di aggiudicazione di altra e diversa procedura comparativa “ponte”, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti” reputando la rinuncia alla domanda di annullamento della revoca irrilevante sul presupposto che l’accertamento delle condizioni dell’azione avesse carattere pregiudiziale.
La società ricorrente in sede di appello ha censurato la sentenza per erroneità sul presupposto di una connessione oggettiva tra i due atti (aggiudicazione gara a regime – revoca gara “ponte”), palesata dalla comunanza dei presupposti e riconducibilità agli interessi e pretese azionate dalla deducente.
Ed ancora, quale ulteriore motivo di appello, la considerazione che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la circostanza che la questione in rito era stata affrontata dalla società ricorrente, in sede processuale, e risolta attraverso la rinuncia parziale alla impugnativa degli atti relativi di una delle due domande proposte e, più precisamente quella della c.d. “gara ponte”, rinunciata con memoria notificata e depositata in giudizio, in vista della trattazione dell’istanza cautelare. Sul punto, l’appellante ha richiamato la sentenza Cons. Stato n. 3373 del 26.4.2021 secondo cui la rinuncia parziale è idonea a rimuovere in radice il profilo di inammissibilità.
Il Collegio ha reputato fondato il motivo col quale l’appellante ha censurato la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo (proposto uno actu avverso le due gare).
Infatti, hanno ritenuto i giudici di Palazzo Spada che <<…Ha errato il giudice di primo grado nell’escludere l’evidente connessione oggettiva esistente tra i due ricorsi proposti “uno actu” […] siccome avvinti, gli stessi, da un unico, immanente, comune e trasversale interesse palesato dalla circostanza, piuttosto evidente, ma sbrigativamente messa a fondamento della propria decisione, che la impugnata revoca dell’aggiudicazione “ponte” trova fondamento e motivazione sulla disponibilità manifestata dall’aggiudicatario nella gara “principale” a dare esecuzione anticipata al contratto “a regime”…>>.
Il Collegio ha affermato che <<…i due ricorsi sottendono, infatti, un comune e imprescindibile denominatore rappresentato dalla partecipazione alla gara “definitiva” di una impresa che, se espunta dalla competizione, determinerebbe la caducazione automatica della revoca, la quale, come sopra anticipato, si regge esclusivamente sulla manifestata disponibilità dell’aggiudicatario di dare corso anticipato al contratto definitivo (gara “a regime”)…>>.
Secondo il Giudice ad quem, pertanto, è evidente l’interesse posseduto e azionato dalla società ricorrente di conservare, attraverso la caducazione dell’aggiudicazione in favore dell’aggiudicatario, l’esecuzione di una commessa che essa reputa “importante e remunerativa”, sia pure nei limiti temporali dell’affidamento “ponte”.
In conclusione il Consiglio di Stato ha affermato che: <<…Tale convergenza di interesse avrebbe ragionevolmente comportato, sotto altro profilo, la trattazione congiunta dei due ricorsi ove separatamente proposti, se non meglio la loro riunione, per un esame congiunto e un approccio unitario e logico alle questioni di fatto e di diritto sottese nonché a motivo delle ricadute giuridiche coinvolgenti l’intero assetto del servizio e le sue modalità di svolgimento.…>>.
Acclarata, quindi, l’ammissibilità del ricorso di primo grado, il Collegio ha esaminato l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a..
Pertanto, richiamando il precedente orientamento giurisprudenziale di cui alla decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.5 del 2015, il Collegio ha comunque ritenuto di procedere nel merito, scrutinando gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo.
Per dovere di esposizione, pur non essendo il merito oggetto di esame in questa sede, lo scrutinio di ogni singolo motivo ha condotto il Collegio a concludere per il rigetto del ricorso a fronte della riscontrata legittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati.
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avv. Francesco Bello
Francesco Bello
Avvocato del Foro di Matera esperto in diritto amministrativo, assiste gli Enti pubblici e le imprese in relazione alle problematiche connesse al diritto amministrativo ed agli appalti pubblici in generale.
Ha conseguito il Master II Livello in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori pubblico (L.n.190/2012) e privato (L.n.231/01) presso l'Università LUISS Roma ed ANAC; ha conseguito, altresì, il Master Interuniversitario II Livello in Diritto Amministrativo MIDA presso Università La Sapienza Roma