Il ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia: punti d’unione e divergenze dall’omologo istituto del ricorso PdR

Il ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia: punti d’unione e divergenze dall’omologo istituto del ricorso PdR

La giurisprudenza amministrativa (C.g.a., sez. cons., 28 febbraio 2020, n. 61 – Pres. Carlotti, Est. Bufardeci, Ardizzone) si è pronunciata sulla natura del ricorso straordinario del presidente della regione Sicilia. L’organo supremo della giustizia amministrativa si è trovata a dirimere il contrasto tra due posizioni: il primo orientamento che, pur attribuendo a tal tipo di ricorso un vero e proprio ruolo decidente, lo ritiene un ordinario ricorso amministrativo; altro orientamento si colloca chi sostiene che il ricorso de quo sia, invece, in maniera decisa e irreversibile un ricorso giurisdizionale, dove il parere del CdS assume i connotati a carattere impugnatorio e a struttura vincolante.

In particolare la sezione ritiene di  non aderire  a nessuno delle due posizioni suindicate nè al primo in quanto visione riduttiva nè al secondo orientamento in quanto entrambi i ricorsi sono assolutamente espressione della funzione giurisdizionale che è e rimane distinta dalla funzione amministrativa. Entrambe le tesi infatti peccano per eccesso o per difetto,  la sezione ritiene che si tratta di un rimedio di natura giustiziale. Tale funzione giustiziale riesce ad essere una “via di mezzo” tra rimedio giurisdizionale e amministrativo.

La natura giustiziale accomuna i due ricorsi oggetto della pronuncia delle sezione che tuttavia non rendono nessuno dei due tipi di ricorso espressivi di funzione giurisdizionale. A tal proposito la Corte regionale precisa: (… i procedimenti sono e rimangono comunque procedimenti amministrativi, pur mutuando taluni tratti dei giudizi. Le loro discipline o, meglio, le eventuali lacune di tali discipline, possono dunque essere colmate attraverso il ricorso sia ai principi del procedimento amministrativo sia a quelli del processo, a seconda della natura più o meno contenziosa dello specifico procedimento e delle esigenze che occorre, di volta in volta, tutelare”).

Tra i due rimedi esistono anche diverse distinzioni quali, che nella decisione della sezione siciliana, vengono ricordati: la legge costituzionale, istitutiva, del ricorso del presidente della regione Sicilia diversamente dal ricorso del PdR, la procedura diversa dei due rimedi amministrativi e la funzione e la forza del parere del Consiglio di Stato( che solo nel ricorso al presidente regione Sicilia è obbligatiorio ma non vincolante).

Sullo spunto delle considerazioni summenzionate la sezione conclude con il seguente principio di diritto: “il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non può essere assimilato a un ricorso giurisdizionale ed esso è sempre stato e rimane un rimedio amministrativo giustiziale a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa”.


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