Il rinnovo delle concessioni demaniali balneari: evoluzione giurisprudenziale e normativa alla luce dei dettami comunitari

Il rinnovo delle concessioni demaniali balneari: evoluzione giurisprudenziale e normativa alla luce dei dettami comunitari

La disciplina delle concessioni demaniali balneari è, ormai da tempo, al centro di un intenso dibattito europeo – nazionale, relativo nello specifico al regime del rinnovo delle stesse, di cui è utile ripercorrere le tappe principali.

Prima fase: la direttiva 126/2006 CE

La direttiva 126/2006 CE, meglio nota come “direttiva Bolkestein o direttiva servizi”, oltre a riconoscere in materia il principio della libertà di stabilimento, ha statuito che le concessioni balneari debbano essere rilasciate per una durata adeguata e che non si debba far ricorso a procedure di rinnovo automatizzate (art.12 direttiva cit.), in quanto tali meccanismi potrebbero rivelarsi possibili portatori di indebiti vantaggi economici a favore del prestatore di servizi uscente.

Sennonché, l’inerzia del legislatore italiano nel dare attuazione alla direttiva Bolkestein, ha spinto la Commissione europea ad imporre allo Stato italiano il divieto di utilizzo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni balneari, con conseguente utilizzo  – a partire dal gennaio del 2016 – della procedura di evidenza pubblica.

Seconda fase: la decisione “Promoimpresa” del 2016

Con la decisione “Promoimpresa” del 14 luglio del 2016, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto il sistema italiano di rinnovo automatico delle autorizzazioni marittime e lacuali per attività turistico – ricreative, in contrasto con gli artt. 49 del TFUE e 12 della direttiva Bolkestein.

Lo Stato italiano è così intervenuto con la legge n.145/2018 (legge di bilancio del 2019), fissando dei termini massimi per procedere ad una revisione globale del sistema delle concessioni marittime e prevedendo altresì, per le autorizzazioni balneari vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, una durata predeterminata ex lege pari a 15 anni.

Terza fase: il regime attuale

Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze n. 17 e n. 18 del 2021, ha riconosciuto l’incompatibilità della disciplina italiana delle concessioni balneari a scopo turistico – ricreativo con gli artt. 49 del TFUE e 12 della direttiva Bolkestein.

Nello specifico, l’art.49 TFUE impone agli Stati membri il rispetto dei principi di nazionalità, parità di trattamento, adeguata pubblicità e trasparenza nell’espletamento di attività economica, così da garantire libertà di concorrenza a tutti gli operatori economici dell’Unione.

L’art.12 della direttiva Bolkestein prevede invece, che le autorizzazioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse (come le coste sabbiose italiane e i litorali), debbano essere rilasciate tramite procedure imparziali, trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, che tengano conto dei vari interessi giuridici coinvolti.

Dunque, secondo le due pronunce del Consiglio di Stato, le leggi italiane che dispongono la proroga automatica delle concessioni balneari e lacuali non devono essere applicate e gli effetti prodotti dalle concessioni già rilasciate, per le quali è stato fissato un termine di efficacia massima che scadrà il 31 dicembre 2023, vanno considerati tamquam non esset.

Da ultimo, è intervenuta in materia la legge annuale sulla concorrenza (l.118 del 2022), il cui articolo 3 ha ribadito il termine finale di scadenza del 31 dicembre 2023 per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ai fini dell’esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, già rilasciate, salvo che per ragioni oggettive tale data non possa essere rispettata. Il termine di scadenza fissato potrà essere differito dall’autorità competente con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024.


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