Il risarcimento da ritardo aereo
E’ ormai comunemente noto che la normativa di cui al Regolamento CEE 261/04 (il quale prevede per il viaggiatore il diritto ad una compensazione pecuniaria nei casi di volo aereo cancellato e/o negato imbarco) è stata estesa, a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali comunitarie, anche all’ipotesi di ritardo aereo, ciò sul presupposto che il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato non è affatto dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo ritardato: entrambi infatti sono costretti ad una sosta forzata e ad una perdita di tempo, meritando di essere risarciti.
Ai passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario o in arrivo in un aeroporto comunitario (sempre se la Compagnia aerea è comunitaria) viene quindi riconosciuto oltre al diritto al risarcimento del danno (che dovrà provarsi secondo il diritto interno di ogni singolo stato membro), anche la cd. compensazione pecuniaria (che scaturisce in re ipsa) quantificata in € 250, 400 o 600 (a seconda della distanza del volo), qualora questi risultino vittime di un ritardo aereo pari o superiore alle tre ore.
Il vettore aereo, di contro, potrà evitare di offrire il dovuto risarcimento solo nell’ipotesi in cui sia in grado di provare con assoluta certezza (e con documentazione non interna) che il ritardo è stato dovuto a “circostanze eccezionali” tali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Sul punto è bene precisare che: “Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo” in tal senso Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sentenza 17 settembre 2015, n. 257/14 (in sostanza la compagnia aerea non può addurre a giustificazione del ritardo aereo ed al fine di sottrarsi al risarcimento del danno o alla dovuta compensazione pecuniaria, il semplice disguido tecnico riconducibile alla ordinaria manutenzione dell’aereo).
Orbene riassumendo, nei casi di cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo prolungato è’ quindi possibile per il passeggero richiedere ed ottenere dal vettore aereo il risarcimento del danno subito (patrimoniale e non patrimoniale) oltre alla compensazione pecuniaria in misura fissa.
Il regolamento CE 261/2004 prevede, inoltre, che in caso di ritardo superiore alle due ore, la compagnia aerea sia tenuta a garantire la dovuta e necessaria assistenza ai passeggeri, al fine di scongiurare ogni possibile disagio.
Più nello specifico, detta assistenza è obbligatoriamente dovuta al passeggero:
1. se il volo intracomunitario che copre una tratta inferiore o pari a 1500 Km ritarda almeno due ore;
2. se il volo intracomunitario che copre una tratta superiore a 1500 Km ritarda almeno tre ore;
3. se il volo internazionale che copre una tratta inferiore o pari a 1500 Km ritarda almeno due ore;
4. se il volo internazionale che copre una tratta tra i 1500 e il 3500 Km ritarda almeno tre ore;
5. se il volo internazionale che copre una tratta superiore a 3500 Km ritarda almeno quattro ore.
Detta assistenza consiste nel diritto del passeggere ad avere:
1. pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
2. un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
3. il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
4. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Nel caso in cui detta assistenza non venga prestata dalla compagnia aerea, la giurisprudenza di merito (per lo più pronunce dei Giudici di Pace) è solita configurare detta omissione quale inadempimento contrattuale da parte del vettore aereo e quindi, anche in detta ipotesi, per il passeggero sarà possibile ottenere un risarcimento.
Sulla individuazione della tipologia di danno risarcibile a seguito di omessa assistenza, la giurisprudenza dei Giudici di Pace di tutta Italia si è espressa in molteplici modi.
Non vi è dubbio che sia genericamente riconosciuto il cd. danno patrimoniale che le parti possono (e devono) dimostrare di avere subito tramite prove documentali; ad esempio i costi sostenuti nell’immediatezza del ritardo (ricevute di alberghi, ristoranti, bar a cui il passeggero ha dovuto far ricorso per supplire all’omessa assistenza da parte del vettore aereo) o i costi di servizi già acquistati in occasione del viaggio e non utilizzati a causa del ritardo (ad esempio il costo della navetta prenotata per il trasporto dall’aeroporto di arrivo all’albergo ecc..ecc..).
Più interessante è il discorso in merito al cd. danno non patrimoniale, che la giurisprudenza di merito (anche se non in maniera unanime) sembrerebbe riconoscere nella figura del cd. danno esistenziale.
Sul punto si segnalano varie pronunce giurisprudenziali che liquidano detto danno in via equitativa, quindi senza necessità di previa quantificazione da parte del passeggero: “Il trasportato ha diritto al risarcimento del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, per i disagi subiti a causa dei ritardi nell’esecuzione del contratto di trasporto qualora il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli” in tal senso Giudice di pace Carinola, 23/02/2006, nonché: “In caso di ritardo pari o superiore a due ore per le tratte aeree che non superino i 1500 Km, il passeggero cui non venga prestata l’assistenza di cui agli art. 5 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 del regolamento n. 261/2004/Ce ha diritto al risarcimento del danno che deve essere valutato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.” in tal senso Giudice di pace Brindisi, 26/08/2013, n. 557.
Il contenuto di tale danno spazierebbe, infatti, dal “patimento, stress, rabbia e depressione derivante dalla lunga attesa nell’aeroporto” (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), al “nervosismo e alla frustrazione” (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), alla “necessità di modificare l’organizzazione delle proprie giornate alterando la propria tranquillità” Giudice Pace Roma, sez. IV, 18 novembre 2002).
Va ad ogni modo sottolineato come, seppur non manchino pronunce che considerino sufficiente, ai fini del risarcimento del danno esistenziale liquidabile in via equitativa, un ritardo superiore almeno alle due ore la giurisprudenza maggioritaria appare molto prudente in ordine alla valutazione dell’importanza del ritardo effettuato, facendo riferimento a ritardi “prolungati” o a ritardi comunque “notevoli e rilevanti”.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Alberto Di Febo
Avvocato iscritto all'ordine degli Avvocati di Imperia.
Titolare dello studio legale Di Febo con sede a Sanremo (IM) alla Via G. Matteotti n. 51.
Specializzato in Risarcimento danni da responsabilità contrattuale e extracontrattuale - Condominio - Opposizioni a Sanzioni Amministrative.
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