Il risarcimento dei danni per la perdita o l’avaria dei bagagli

Il risarcimento dei danni per la perdita o l’avaria dei bagagli

Dopo un lungo viaggio in aereo, in nave, in treno o in bus, molti passeggeri, nel recuperare il proprio bagaglio, scoprono purtroppo che lo stesso (e/o i beni presenti all’interno) ha subito alcuni danni durante il trasporto o, a volte, è stato addirittura smarrito.

Le domande che vengono poste abitualmente, in questi casi, non riguardano tanto il diritto al risarcimento per i danni subiti, quanto piuttosto l’entità del medesimo e, soprattutto, se esso comprenda anche il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli.

La responsabilità del vettore per la perdita o l’avaria delle cose trasportate

Prima di rispondere a queste due domande, è necessario analizzare la normativa che prevede la responsabilità del vettore (aereo, marittimo, ferroviario o stradale) per i danni alle cose trasportate.

Nel nostro ordinamento, è l’art. 1693 del codice civile a stabilire che “il vettore è responsabile della perdita e avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario”, a meno che egli non provi che i danni siano derivati da:

  • caso fortuito;

  • dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio;

  • dal fatto del mittente o del destinatario.

La responsabilità del vettore, dunque, deve considerarsi presunta nel caso in cui la perdita (smarrimento, distruzione o danno irreparabile) o l’avaria (il danneggiamento parziale) delle cose trasportate si siano verificate nel tempo intercorrente tra il momento della consegna delle stesse a quello della riconsegna al passeggero. Con la conseguenza che il vettore, per liberarsi da tale presunzione di responsabilità, dovrà fornire le prove liberatorie sopra indicate.

Consegna e registrazione dei bagagli

L’art. 1693 c.c., tuttavia, sembrerebbe garantire una tutela giuridica solamente ai bagagli consegnati, omettendo ogni riferimento a quelli non consegnati (i bagagli a mano) o non registrati.

Così non è.

Nelle varie tipologie di viaggio il prezzo del biglietto comprende anche il trasporto dei bagagli del passeggero, che costituisce un’obbligazione accessoria a quella del trasporto di quest’ultimo. Il vettore, infatti, è obbligato a trasportare i bagagli nei limiti di peso e volume prestabiliti nelle condizioni iniziali.

La registrazione del bagaglio, inoltre, dà luogo alla stipula di un autonomo contratto di trasporto di cose e comporta solo il versamento di un corrispettivo speciale (nei casi di eccesso di peso o dimensioni straordinarie).

Questo significa che la responsabilità del vettore è estesa a tutti i bagagli, consegnati o meno e a prescindere dalla loro registrazione, ma la differenza sostanziale risiede nell’inversione dell’onere della prova: in caso di consegna dei bagagli la prova liberatoria sarà a carico del vettore, mentre, in caso di mancata consegna, spetterà al passeggero dimostrare la colpevolezza del vettore.

La responsabilità del vettore nelle diverse tipologie di trasporto

L’onere della prova, però, nei casi di consegna o meno dei bagagli, presenta caratteristiche differenti nelle varie tipologie di trasporto.

In particolare, in quello:

  • Marittimo, per i bagagli:

    1. consegnati (chiusi), il vettore risponde della perdita o avaria degli stessi, salvo che dimostri che le stesse siano derivate da cause a lui non imputabili;

    2. non consegnati, il vettore è responsabile solo se il passeggero dimostri che perdita o avaria siano state determinate da cause imputabili al vettore.

  • Aereo, il vettore può liberarsi dalla presunzione di responsabilità solo se prova di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno. Per i bagagli:

    1. consegnati: il vettore deve dimostrare, inoltre, che il danno sia derivato dalla natura o dal vizio della merce o dall’imballaggio difettoso della stessa;

    2. non consegnati: il passeggero deve provare che la perdita o l’avaria si siano verificate all’inizio delle operazioni di sbarco per cause imputabili al vettore.

  • Ferroviario, la responsabilità del vettore è presunta dalla conclusione del contratto sino alla riconsegna, a meno che egli dimostri che i danni alle cose trasportate siano derivati da vizi o dal difettoso imballaggio delle stesse, oppure da fatto/omissione del mittente/destinatario, o infine dal caso fortuito.

  • Stradale, il vettore è responsabile in via presuntiva dal momento della consegna a quello della riconsegna, purché dia prova delle stesse cause previste per il trasporto ferroviario.

L’entità del risarcimento del danno e il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli

Fatta questa lunga premessa, possiamo rispondere alle domande iniziali: a quanto ammonta il risarcimento del danno per lo smarrimento, la distruzione o l’avaria dei bagagli? Nel risarcimento è incluso anche il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli o i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento ulteriore?

Il risarcimento del danno

La risposta alla prima domanda varia a seconda della tipologia di trasporto e dell’avvenuta consegna del bagaglio; limitatamente al trasporto aereo, inoltre, un ulteriore variabile è rappresentata dall’adesione o meno degli Stati alla Convenzione di Montreal del 1999.

Bisogna aggiungere, inoltre, che nell’ambito dei trasporti la valuta del risarcimento è costituita dai D.S.P. (Diritti speciali di prelievo: al cambio attuale 1 D.S.P. = 1,19 Euro).

Nel trasporto:

  • Ferroviario, per i bagagli:

    1. consegnati, i passeggeri hanno diritto al risarcimento di 40 D.S.P. per ogni chilogrammo mancante o a 600 D.S.P. per ogni collo;

    2. non consegnati, il risarcimento è pari a 700 D.S.P. per ogni passeggero.

  • Marittimo, per i bagagli:

    1. consegnati: il risarcimento è pari ad € 6,26 per ogni chilogrammo;

    2. non consegnati: non vi è alcun limite al risarcimento.

  • Aereo, i passeggeri hanno diritto al risarcimento fino a 1.131 D.S.P. o, in caso di mancata adesione dello Stato alla convenzione di Montreal, a 17 D.S.P. per ogni Kg in caso di bagagli consegnati; per i bagagli non consegnati il risarcimento è pari a 332 D.S.P. per ogni passeggero.

Limitatamente al trasporto aereo, è importante aggiungere che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, i passeggeri hanno l’obbligo di presentare reclamo alla Compagnia aerea entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna del bagaglio (termine esteso a 21 giorni qualora la consegna avvenga in ritardo) e, in caso di risposta negativa/mancata risposta, agire in giudizio entro il termine di 2 (due) anni dal giorno di arrivo dell’aereo (o da quello previsto, se il volo è stato cancellato), oltre il quale il diritto è prescritto.

Il risarcimento del danno dei beni previsti all’interno dei bagagli

La risposta alla seconda domanda è parzialmente negativa: i beni trasportati all’interno dei bagagli, generalmente, non solo risarcibili, a meno che il passeggero non decida di registrare il bagaglio e fornire al vettore una dichiarazione di maggior valore del bagaglio stesso, pagando ovviamente un ulteriore supplemento per il trasporto.

Tale dichiarazione, infatti, permette al passeggero, in caso di perdita del bagaglio o danneggiamento dei beni presenti all’interno del medesimo, di ottenere il superamento dei limiti previsti per il risarcimento, fino al raggiungimento del valore effettivo dei beni smarriti o danneggiati.


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Laureatosi in Scienze Giuridiche nel 2010 e in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso civile stragiudiziale e giudiziale, fino al conseguimento del titolo di Avvocato nel 2016. Successivamente, ha orientato l'attività professionale nelle materie di Diritto dei consumatori, Diritto dei trasporti e del Turismo e Diritto Sportivo, nelle quali si sta specializzando.

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