Il risarcimento del danno biologico-terminale, il danno catastrofico e l’inammissibilità del danno tanatologico: la Cassazione del 2020
Sommario: 1. La vicenda – 1.1 I motivi di infondatezza del ricorso – 2. L’esclusione della risarcibilità del danno tanatologico
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n.5448 del 28/02/2020 torna ad occuparsi di uno temi più discussi e dibattuti negli ultimi anni in sede civilistica, tornando a specificare le differenze tra: danno biologico- terminale, danno catastrofico e della loro trasmissibilità e risarcibilità iure hereditatis.
Risulta, invece, solido l’orientamento giurisprudenziale sulla non risarcibilità del c.d danno tanatologico, riprendendo il principio espresso dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2008 e ribadito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015.
1. La vicenda
Gli eredi di una vittima di incidente stradale, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo C.M. e la M. Assicurazioni S.P.A.
Parte attrice, infatti, adiva il tribunale per sentir dichiarare il primo convenuto, esclusivo responsabile del sinistro in cui aveva perso la vita la nonna materna, e, per l’effetto, condannare altresì la M. Assicurazione in solido al risarcimento dei danni.
Orbene, il Tribunale dichiarava il C.M. esclusivo responsabile del sinistro e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di curo 79.002,00, a titolo di risarcimento del danno parentale subito dalle attrici; rigettava invece, la domanda di risarcimento del danno c.d. tanatologico subito in proprio dalla nonna, formulata dalle attrici iure successionis, atteso che la vittima, in stato di coma dopo l’incidente, non era stata in condizione di percepire il suo stato.
In seguito, la Corte d’Appello in parziale accoglimento del gravame, condannava in solido gli appellati al pagamento, dell’ulteriore somma di curo 6.000,00 (oltre interessi), a titolo di “danno biologico terminale” subito dalla vittima nei sei giorni di vita seguiti all’incidente, trasmissibile iure hereditatis.
A questo punto, la parte attrice decideva di ricorrere in Cassazione lamentando che la Corte territoriale, nel decidere unicamente sulla risarcibilità del danno cosiddetto biologico-terminale, aveva omesso di pronunciarsi sulla formulata richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno morale che sarebbe spettato alla nonna per essere stata vittima di un reato in esito al quale la stessa aveva perso il bene vita.
1.1 I motivi di infondatezza del ricorso
Ebbene la Corte di Cassazione, nel dedurre l’infondatezza del ricorso, osserva quanto segue:
“va innanzitutto premesso che le espressioni “danno biologico terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva”… la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale”.
Ed invero, la Corte di Cassazione prosegue dando delle definizioni dei danni esaminati, ai fini risarcitori:
Danno biologico c.d. terminale[1]: è il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis“, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’ apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. Il suddetto danno, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza.
Danno morale terminale o danno catastrofale: al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).Tale danno si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente. In tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l’esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente.
2.L’esclusione della risarcibilità del danno tanatologico
A parere di chi scrive, risulta opportuna l’analisi del c.d danno tanatologico e dei motivi che escludono la sua risarcibilità iure hereditatis.
Per danno tanatologico[2] si intende il pregiudizio al diritto alla vita sofferto dalla persona deceduta, a causa dell’uccisione da parte di un terzo che abbia comportato la morte immediata della vittima.
In ordine alla risarcibilità del danno de quo, la questione è stata oggetto di attenzione da parte delle quattro sentenze gemelle del novembre 2008 delle Sezioni Unite, che hanno avallato la tesi contraria all’ammissione della tutela risarcitoria in caso di danno da morte immediata, componendo il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione.
La tesi che nega la possibilità di ottenere un ristoro da danno tanatologico ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994 e nelle più recenti sentenze delle Sezioni Unite del 2008 e del 2015.
Tali orientamenti superano l’originaria prospettiva, secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile è legata a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente.
Si evidenzia, infatti, come risulti primaria l’esigenza di riparazione dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva”. (Corte Cost. n.372 del 1994).
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. Civ. n.12253/2007).
Riprendendo quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2015[3]: “La morte quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno confermato che, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali si intendono tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi anche allo Stato).
[1] Cfr. Corte di Cassazione nell’ordinanza n.5448 del 28/02/2020
[2] G. Chinè, M. Fratini, A. Zoppini, Manuale Superiore di Diritto civile, nel Diritto Editore
[3] Cassazione SS.UU. Sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.
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