Il risarcimento del danno da sinistro stradale e la documentazione probatoria
Sommario: 1. La denuncia del sinistro/richiesta di risarcimento del danno – 2. La documentazione probatoria – 2.1. La dichiarazione testimoniale – 2.2. La perizia tecnica – 2.3. Il verbale delle Autorità – 2.4. Il Report crash della scatola nera
1. La denuncia del sinistro/richiesta di risarcimento del danno
Il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 143, disciplina la “denuncia di sinistro” imponendo ad assicurati, conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, l’onere di denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione.
La denuncia può essere effettuata anche con il modello di constatazione amichevole di sinistro, oggi comunemente chiamato modulo CAI (prima detto CID).
L’uso di tale modulo di denuncia non è tassativo, in quanto il denunciante può utilizzare anche uno schema libero di denuncia, purché riporti gli elementi essenziali, che si possono individuare nella: data del sinistro, luogo del sinistro, targhe delle auto coinvolte, nominativi degli assicurati, conducenti o proprietari dei veicoli coinvolti, oltre alla dinamica del sinistro ed alla firma. Si precisa che l’orario è un requisito essenziale solo nei casi di contestazione del sinistro della controparte, ed in particolare nei casi di negazione evento e/o non urto.
L’importanza della denuncia del sinistro viene sancita, come regola generale, nel codice civile nell’art. 1913, infatti solitamente viene riportata nei contratti assicurativi, indicando l’onere di denuncia dell’assicurato entro tre giorni dal verificarsi del sinistro.
Tale onere viene sancito anche nell’art. 143 del codice delle assicurazioni, che deve essere ottemperato sia se l’assicurato si assume la responsabilità del sinistro, sia se ritiene di non essere responsabile del sinistro ed in questo caso comunica alla propria impresa di assicurazione la “denuncia cautelativa”
In caso di mancata denuncia si applica l’art. 1915 del codice civile, per l’omesso avviso di sinistro. Tale articolo prevede la perdita della copertura assicurativa se l’assicurato dolosamente non adempie all’obbligo di denuncia del sinistro.
La denuncia del sinistro da parte dell’assicurato apre la procedura di sinistro finalizzata alla definizione della responsabilità tra i veicoli coinvolti e successiva liquidazione dei danni. (1)
2. La documentazione probatoria
L’accertamento in concreto di un profilo di responsabilità a carico di un conducente, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l’altro conducente si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.(2)
L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ. comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (3)
Pertanto, la documentazione probatoria in un sinistro auto riveste un ruolo fondamentale al fine di provare, anche documentalmente, il reale accadimento dei fatti e la responsabilità di un conducente.
Tra i principali elementi di prova si possono menzionare, gli accertamenti presso le Autorità verbalizzanti, gli accertamenti sullo stato dei luoghi, le dichiarazioni testimoniali, il verbale delle Autorità intervenute, ed infine, quando presente, il report crash delle scatole nere.
2.1. La dichiarazione testimoniale
Ciò premesso, iniziamo la valutazione focalizzandoci sulla più comune fonte di prova, ovvero la dichiarazione testimoniale.
Ed invero, nel caso di incidente stradale, l’assicurato che chiede il risarcimento alla propria assicurazione ha l’obbligo di indicare i testimoni sin dalla denuncia di sinistro.
Tale onere risulta meglio specificato dall’art. 1, comma 15, Legge 124/2017, che modifica l’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, introducendo il comma 3-bis che dispone testualmente:
“In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”. (4)
Se l’assicurato non adempie a tale onere, sarà la compagnia assicurativa che, appena prende in gestione la pratica di sinistro, a richiedere la dichiarazione testimoniale di eventuali persone che hanno assistito all’evento.
Il testimone deve essere chiaramente identificato attraverso i dati anagrafici rilevabili dalla dichiarazione stessa e dall’allegato documento d’identità. Inoltre, nella sua dichiarazione, deve chiaramente identificare, attraverso le targhe, i veicoli coinvolti e deve descrivere la dinamica del sinistro vista direttamente e non udita da altri soggetti e soprattutto deve indicare la data e, possibilmente, l’ora dell’evento dannoso. Infine la dichiarazione deve essere firmata dal testimone.
La produzione di testimonianze rilasciate da soggetti diversi ma identiche nei contenuti vanno comunque accettate, fermo restando che convenzionalmente, due testi non hanno un valore superiore rispetto ad una testimonianza singola.
Ed invero, in presenza di due testimonianze convenzionalmente valide tra loro in contrapposizione deve essere confermata la presunzione di corresponsabilità. (5)
2.2. La perizia tecnica
Un ulteriore ruolo fondamentale per la formazione della documentazione probatoria è la perizia che la compagnia assicurativa disporrà a seguito della denuncia del sinistro.
Nella prassi, nell’assicurazione r.c.a., la propria compagnia e quella di controparte affida ad un perito l’incarico di ispezionare l’automobile, che deve essere messa a disposizione per almeno due giorni ex art. 148 C.d.A.
Il perito, oltre ad ispezionare e quantificare i danni riportati dal veicolo, valuterà anche la loro compatibilità sulla base della dinamica riportata in denuncia. Infine, qualora possibile il perito andrà a mediare con l’assicurato, avvocato o carrozzeria cessionaria del credito, al fine di concordare il valore dei danni riportati dal veicolo assicurato.
Tale perizia tecnica si aggiungerà alla documentazione probatoria che la compagnia assicurativa andrà a raccogliere nel momento di denuncia del sinistro.
Un’ulteriore documentazione che l’impresa assicurativa può decidere di richiedere è la c.d. perizia di riscontro. Tale perizia avrà formalmente le stesse caratteristiche sopra descritte, ma sostanzialmente avrà una finalità diversa.
Solitamente, la perizia di riscontro viene disposta quando si ha una incompatibilità dei danni sul veicolo periziato per primo; pertanto il perito andrà, presa visione dei danni e/o della perizia del veicolo antagonista, a valutare la compatibilità e la coerenza dei danni rispetto alla dinamica riportata nella denuncia del sinistro.
Tale ulteriore documentazione tecnica sarà considerata fondamentale per due motivi, inizialmente per la definizione della responsabilità del sinistro, soprattutto in caso di negazione evento o dichiarazione di non urto della controparte, e successivamente per la liquidazione dei danni che risultano compatibili e inerenti al sinistro denunciato.(6)
2.3. Il verbale delle Autorità
Ulteriore elemento fondamentale per la definizione della responsabilità è ravvisabile nel verbale delle Autorità intervenute a rilevare il sinistro.
Il verbale può risultare fondamentale se sanziona uno dei conducenti e se riporta l’indicazione con la dichiarazione dei testimoni presenti sui luoghi, altrimenti potrà essere utile solo per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei soggetti coinvolti.
Se uno dei conducenti risulta sanzionato per comportamenti di guida contrari al codice della strada e riconducibili alla causa del sinistro, la responsabilità va attribuita esclusivamente a quest’ultimo.
Convenzionalmente, come previsto dalla convenzione Card, modificata recentemente nel 2019, si dispone che, se entrambi i conducenti sono stati sanzionati per comportamenti di guida contrati al codice della strada, la responsabilità da attribuire è concorsuale, mentre se non sono state elevate contravvenzioni ma il verbale riporta una dinamica chiara ed esaustiva, la stessa prevale sulla dichiarazione testimoniale presente.
Invece, se non sono state elevate contravvenzioni e non emerge una chiara ricostruzioni della dinamica del sinistro, il verbale diventa irrilevanti ai fini della definizione della responsabilità del sinistro.
Si precisa inoltre che, il valore probatorio del verbale non è modificabile neppure in presenza di un ricorso accolto sulla sanzione irrogata.
Di contro, in presenza di un verbale delle Autorità dal quale non risultano sanzioni a carico dei conducenti o una chiara dinamica del sinistro, la dichiarazione testimoniale assunta davanti le Autorità verbalizzanti, o il cui nominativo del testimone risulta dal verbale, prevale sulle dichiarazioni testimoniali presentate dall’assicurato. (7)
Specificamente, come previsto dall’articolo 135 comma 3-bis che del codice delle assicurazioni private (modificato dalla Legge 124/2017), fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. (8)
2.4. Il Report crash della scatola nera
Ulteriore, ma eventuale, documento probatorio valutabile per la definizione della responsabilità, da parte dell’impresa di assicurazione, è il report crash della scatola nera.
La scatola nera è un dispositivo che, una volta istallato sull’autovettura, permette di monitorare diversi parametri del funzionamento della vettura, raccogliere dati che in caso di sinistro potranno tornare utili per capire le dinamiche dell’incidente.
Inoltre, installare la scatola nera sulla propria auto permette di ottenere una riduzione del costo dell’assicurazione, in quanto reso obbligatorio dalla legge. (9)
L’Italia è il primo paese al mondo per la diffusione di questi sistemi con quasi 4 milioni di scatole installate nel 2014. (10)
Ciò detto, entrando nel dettaglio delle funzionalità della scatola nera, qualora sia in discussione l’esistenza del sinistro, basterà accedere al report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. Si precisa che, il dispositivo andrà a registrare sia l’accensione che lo spegnimento del veicolo, oltre l’itinerario percorso dallo stesso, ma anche il c.d. crash e la velocità tenuta dal veicolo al momento dell’impatto.
La valenza probatoria del report crash, a dispositivo funzionante, è ritenuta convenzionalmente superiore a quella di una dichiarazione testimoniale con riferimento alla data e ora del crash, nonché alla localizzazione dell’evento, la provenienza e direzione di marcia del veicolo e la modalità di collisione (frontale, laterale o posteriore).
La dinamica del sinistro riportata nel verbale o in una eventuale modulo cai a firma congiunta continuano ad avere una valenza probatoria superiore al report crash. (11)
Note
(1) Nigro B., Nigro L., “Il risarcimento nell’infortunistica stradale”, Maggioli Editore, 2011.
(2) Cfr. Tribunale Perugia sez. II, 15/11/2018, n.1499 in www.laleggepertutti.it
(3) Cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12610 in www.laleggepertutti.it
(4) Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
(5) Fortunato G., “La nuova RC auto ed il processo risarcitorio”, Giuffrè Editore, 2008
(6) Di Feo C., Nigro L., “La mediazione obbligatoria nell’infortunistica stradale”, Maggioli Editore, 2012
(7) Hazan M., “La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto”, Giuffrè, 2006.
(8) Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
(9) Neroni B., Gei E., “Dove gatto metto i soldi?”, Youcanprint Editore, 2020.
(10) Ania – Servizio Statistiche e studi attuariali
(11) Hazan M., Bugli A., “L’assicurazione RC Auto dopo la legge sulla concorrenza 2017”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017
Avv. Gaetano Conigliaro
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