Il risarcimento del danno da sovraffollamento carcerario per i detenuti in stato di custodia cautelare
La presente questione[1] trae spunto da una recente ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Udine in data 9 febbraio 2017, n. 125 con la quale è stato affermato che l’istanza di un soggetto detenuto, ristretto unicamente in forza di titolo cautelare, volta ad ottenere il ristoro del danno morale sofferto per condizioni detentive tali da violare l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo appartiene alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, che potrà, qualora ritenga accertato il pregiudizio subito dal ricorrente, riconoscere in suo favore il ristoro pecuniario stabilito dall’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n.354.
Si tratta di un provvedimento estremamente interessante che ha il merito di chiarire molte tematiche attuali ed oggetto di dibattito (tra le più rilevanti, se dover conteggiare o meno, tra i metri quadrati a disposizione del detenuto, anche il letto) e rappresenta un riuscito tentativo di risolvere, in via giurisprudenziale, le (non poche) problematiche lasciate aperte dal legislatore dell’emergenza utilizzando – in maniera persuasiva ed, al contempo, equilibrata – la tecnica argomentativa dell’interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale come criterio paragonabile a quello dell’interpretazione sistematica.
La decisione nasce da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) da un detenuto in custodia cautelare, in attesa di primo giudizio, il quale richiedeva un risarcimento monetario poiché dal 25 ottobre 2015, per effetto di condizioni detentive contrarie alla dignità della persona, si era – a suo dire – determinata una violazione dell’art. 3 CEDU.
La norma dell’art. 35-ter, ord. penit., invocata dal reclamante prevede che qualora il ricorrente sia stato detenuto <<[…] in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto […] il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito pregiudizio>>. Lo specifico rimedio risarcitorio esperibile ai sensi dell’art. 35-ter, ord.penit. di fronte al giudice di sorveglianza è, tuttavia, subordinato alla condizione che l’interessato sia detenuto in espiazione di pena a titolo definitivo; laddove, qualora il ricorrente alleghi di avere patito un pregiudizio per violazione dell’art. 3 CEDU nel corso della custodia cautelare <<non computabile nella determinazione della pena da espiare>>, il ricorso dovrà essere indirizzato al giudice civile (comma 3, art. 35-ter, ord. penit.).
Nel caso in esame l’interessato si trovava sottoposto a custodia cautelare ed era “in attesa di primo giudizio”. In altri termini, il Magistrato di Sorveglianza si è trovato in presenza di una fattispecie (recte: una delle molte fattispecie) non espressamente disciplinate dalla infelice formulazione dell’art. 35-ter, cit. Che cosa fare, quindi, nei casi in cui l’azione risarcitoria è proposta da un detenuto in custodia cautelare ancora ristretto?
Guardando alla dizione del comma 3 della norma cit., si potrebbe essere portati a ritenere che, in tutti i casi in cui, nella determinazione della pena ancora da espiare, non si possa tenere conto del periodo di custodia cautelare nel corso del quale si è verificato il trattamento detentivo inumano e degradante, il risarcimento di natura (solo) pecuniaria debba essere disposto dal giudice civile, senza che rilevi la circostanza che l’interessato sia libero o ancora detenuto.
Tuttavia, in questo secondo caso deve considerarsi che lo stesso comma 3 stabilisce che l’azione risarcitoria deve essere attivata di fronte al tribunale del distretto nel cui territorio il soggetto ha la residenza <<entro sei mesi dalla cessazione della custodia cautelare in carcere>>. Il magistrato ha ritenuto, quindi, che il legislatore avesse qui presente un soggetto in stato di libertà, implicitamente rimandando alla competenza del magistrato di sorveglianza nel caso in cui il soggetto si trovi, invece, ancora detenuto. Tale soluzione interpretativa pare, inoltre, avvalorata da più ampie considerazioni di ordine logico-sistematico.
Alla luce dell’interpretazione sistematica della disposizione invocata, confortata anche dalla recente sentenza costituzionale del 14 giugno 2016, n. 204 deve ritenersi, infatti, che nella fattispecie lo strumento compensativo di cui all’art. 35-ter, ord. penit., possa trovare applicazione nella sua modalità pecuniaria. La lettera della disposizione penitenziaria suggerisce, quindi, all’interprete il criterio logico per risolvere i casi non espressamente contemplati dalla medesima[2].
<<Il legislatore>>, osserva infatti la Corte, <<introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando, per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso rimettente, quando e come al secondo subentra il primo. È a questo scopo che il comma 2 dell’art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell’ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli del secondo comma dell’art. 35-ter impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall’ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato>>.
Ne consegue, secondo l’indicazione offerta dal Giudice delle leggi, che la dizione normativa non costituisce affatto un ostacolo ad un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, che peraltro si salda con gli esiti cui conduce l’interpretazione logico-sistematica[3].
Quanto alla individuazione del giudice competente, il magistrato, facendo applicazione al caso di specie – non espressamente disciplinato dalla disposizione dell’art. 35-ter, ord. penit. – delle indicazioni ermeneutiche contenute nell’arresto costituzionale sopra citato[4], ha ritenuto di fare governo della disciplina risarcitoria di matrice europea nel senso di assicurare al danneggiato forme di riparazione rapide ed adeguate, dunque escludendo soluzioni interpretative che vedano, nella fattispecie in esame, procrastinata – tra l’altro ad un termine incertus quando – la possibilità di agire giudizialmente (individuando, ipoteticamente, il relativo dies a quo al momento della definitività del titolo esecutivo, ovvero al momento della scarcerazione dell’interessato per il venir meno del titolo cautelare). In tale ottica, pertanto, <<non può che adottarsi – in una prospettiva costituzionalmente orientata – la procedura che consente, in tutti i casi in cui non sia possibile operare una riduzione della pena detentiva, di procedere al ristoro in forma monetaria. Tale modello risarcitorio assume, infatti, come ha ricordato la Consulta, piena autonomia rispetto alla modalità di riparazione principale consistente nella proporzionale riduzione della pena da espiare, in tutti i casi in cui questa non sia concretamente praticabile>>.
Tale approdo interpretativo non potrebbe essere superato dal rilievo, disatteso expressis verbis dalla Consulta, secondo il quale il potere del magistrato di sorveglianza di liquidare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno avrebbe natura eccezionale (e, dunque, insuscettibile di estensione in via interpretativa), e pare – anzi – avallato dalla stessa lettura costituzionale laddove afferma che sarebbe fuori dalla logica del sistema il negare ogni forma di riparazione in rapporto ad accertate condizioni detentive tali da violare l’art. 3 CEDU per la sola ragione che non è possibile, nel caso concreto, operare alcuna riduzione di pena. Ancor più agevole è osservare, infine, che il procrastinare ad un termine incerto (che ipoteticamente potrebbe precludere per anni al danneggiato di agire giudizialmente) la possibilità di ottenere il ristoro per il pregiudizio subìto si configurerebbe quale opzione interpretativa in flagrante contraddizione con l’esigenza che lo strumento risarcitorio sia dotato di <<rapidità e concretezza>> secondo l’indicazione promanante sia dalla CEDU che, ora, anche dalla Corte costituzionale.
Pertanto, il magistrato di sorveglianza, utilizzando con sapienza e cautela la tecnica dell’interpretazione conforme alla giurisprudenza costituzionale, ha risolto un problema obiettivamente lasciato irrisolto dal legislatore dell’emergenza ed ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza in relazione alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Per quanto concerne il merito della questione, il magistrato, dopo aver ricostruito con dovizia di particolari le condizioni della detenzione[5], in particolare nel carcere di Gorizia, ha valutato se essa sia, in effetti, consistita in trattamenti inumani e degradanti, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo.
A tal proposito, si deve evidenziare che lo specifico rimedio risarcitorio esperibile ai sensi dell’art. 35-ter, ord.penit., di fronte al giudice di sorveglianza è soggetto a un duplice presupposto, ben definito dall’architettura normativa poiché la disposizione prevede che qualora il ricorrente sia stato detenuto <<in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto […] il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito pregiudizio>>.
Il riferimento portato dall’art. 35-ter, ord. penit., alla disposizione dell’art. 69 della medesima legge penitenziaria cit., definisce ulteriormente l’ambito della cognizione del magistrato di sorveglianza in relazione all’applicazione dello specifico rimedio risarcitorio in esame, poiché precisa che la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell’Amministrazione penitenziaria suscettibile di risarcimento, deve consistere in un pregiudizio <<attuale e grave>> della posizione soggettiva del detenuto o dell’internato (art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.)[6]. Con riguardo al requisito dell’attualità del pregiudizio sofferto, si osserva ancora che una lettura rigorosa del testo normativo imporrebbe di concludere che la competenza del magistrato di sorveglianza perduri sino a quando duri il trattamento lesivo, dovendo recedere qualora quest’ultimo venga, per qualunque ragione, a cessare. Occorre, tuttavia, osservare che il pregiudizio è l’effetto dell’attività lesiva e, anche quando quest’ultima sia cessata, rimane attuale sino a quando non è risarcito, come la stessa Corte europea ha più volte ribadito. Ne consegue che il magistrato di sorveglianza è competente a decidere anche quando la condizione detentiva contraria all’art.3 CEDU sia venuta meno, e che quando l’evocato art. 69, comma 6, lett. b) si riferisce ad un <<pregiudizio attuale>> intende impropriamente, ma sicuramente riferirsi alla permanenza della situazione lesiva, che il magistrato di sorveglianza, anche a seguito di azione inibitoria ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit., può essere chiamato a rimuovere. Ed è in questa accezione che, per relationem, deve intendersi il concetto di attualità del pregiudizio “importato” nell’art.35-ter ord. penit.
Tale interpretazione, se pure in contrasto con il tenore letterale, si palesa tuttavia imposta allo stato attuale, poiché il legislatore non ha ritenuto di chiarire con una norma di interpretazione autentica la portata applicativa del rimedio risarcitorio de quo, a pena di consegnare l’istituto alla sostanziale ineffettività, esponendo di conseguenza l’Italia a una nuova condanna in sede europea. Si rileva, inoltre, che tale lettura è ora validata dall’orientamento ormai assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità[7].
In merito al parametro della gravità del pregiudizio de quo, va considerato che la Corte europea, con recente arresto in tema di accertamento delle condizioni detentive tali da costituire violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha affermato il principio che la mancanza di spazio sufficiente all’interno delle camere di pernottamento inferiore a 3 mq non integra automaticamente un trattamento inumano e degradante, la cui sussistenza va, invece, verificata sulla base del livello minimo di gravità che il maltrattamento deve avere raggiunto, alla luce della durata del medesimo e in seguito alla verifica della sussistenza di eventuali ulteriori elementi che possono, nel caso concreto, avere aggravato il livello inevitabile di sofferenza e umiliazione derivante dalla condizione di restrizione carceraria, ovvero all’opposto, mitigato le medesime (quali la disponibilità di acqua calda, di illuminazione e di ricambio dell’aria, il numero e la qualità delle opportunità ricreative, culturali e lavorative interne all’istituto penitenziario) caratterizzando la detenzione del soggetto[8].
Con riguardo ai parametri cui la valutazione del giudice deve informarsi, la giurisprudenza ha rilevato che, in materia di accertamento delle condizioni detentive inumane o degradanti, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazione; e tale valutazione è operata esclusivamente alla stregua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legislativa o codicistica[9]. Alla luce dell’espresso disposto legislativo, inoltre, il giudice italiano è vincolato all’interpretazione dell’art. 3 CEDU stabilita dalla Corte EDU (art. 35-ter, comma 1, ord.pen.). Ciò premesso, secondo un rilevante leading precedent in materia di violazione dell’art. 3 CEDU, (a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire nella cella; (b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie; e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi della medesima[10]. In questo solco, poi, si inserisce la già citata sentenza della Grande Chambre di Strasburgo Mursic/c. Croazia, che ha affermato alcuni importanti principi ai quali il giudice nazionale deve ispirarsi per orientare la propria decisione.
Per quanto riguarda la questione dello spazio minimo di cui un detenuto deve disporre ai fini dell’art. 3 CEDU, la Corte afferma che tale spazio minimo personale a disposizione per ciascun detenuto non può essere inferiore a 3 m2, che pertanto viene assunta a soglia minima applicabile in materia di spazio personale nel caso di soggetti detenuti in una cella collettiva[11]. La Corte precisa inoltre che, ai fini del calcolo dello spazio personale a disposizione, va dedotta la superficie corrispondente al bagno, mentre la CEDU non detrae invece lo spazio occupato dagli arredi che occupano la camera di detenzione. Inoltre, la Corte EDU non ritiene di per sé vincolanti le indicazioni fornite dal CPT o dagli altri organi internazionali o nazionali, per la ragione principale che ai fini della propria valutazione, la Corte deve tenere in considerazione una pluralità di fattori e circostanze pertinenti, laddove il CPT e le altre organizzazioni elaborano i loro parametri a fini di prevenzione dei trattamenti contrari ai principi internazionali. Le norme nazionali sono, inoltre, molto variabili e rispondono ad esigenze specifiche dei diversi sistemi penitenziari[12].
Per quanto concerne il secondo profilo indicato dalla Grande Chambre, si tratta della rinnovata esplicitazione dell’assunto per cui occorre considerare lo spazio libero di movimento tra gli arredi della camera[13]. In questa prospettiva si pone anche la recente giurisprudenza della Cassazione[14], per cui, ai fini del calcolo dello spazio detentivo minimo cui ciascun detenuto in una cella collettiva ha diritto, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 3 CEDU e del conseguente ristoro previsto dall’art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n.354 (c.d. Ordinamento Penitenziario), la indicazione funzionale dello spazio minimo individuale come spazio destinato al movimento, desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU, è tale da comportare la necessità di escludere dal computo quelle superfici occupate da strutture tendenzialmente fisse – tra cui il letto – mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Qualora, in concreto, al netto di tale detrazione, fosse accertata la esistenza di una offerta inferiore ai tre metri quadri, ciò, in rapporto all’attuale assetto interpretativo fornito dalla CEDU, non determina di per sé una violazione dell’art. 3 Conv. Eur., ma una forte presunzione di trattamento inumano o degradante, superabile solo attraverso l’esame congiunto e analitico delle complessive condizioni detentive e della durata di tale restrizione dello spazio minimo.
Benché la pronuncia affermi di fare applicazione dei princìpi europei, l’affermato principio non appare in linea con le indicazioni fornite dalla CEDU nella giurisprudenza Ananyev consolidata dalla Muršič, poiché “fonde” – per così dire – due dei tre parametri di matrice europea sopra indicati nel (nuovo) concetto di “spazio minimo vivibile” o “funzionale” che assomma due dei criteri europei (precisamente, quello relativo alla misura dello spazio minimo personale e quello concernente la possibilità di agevole movimento dei detenuti all’interno della camera di detenzione). Tale approdo interpretativo, secondo la Cassazione, porta a escludere dal computo della superficie utile a costituire “spazio minimo vivibile” quella occupata dal letto a castello presente nella maggioranza delle camere di detenzione, poiché trattasi di arredo tendenzialmente fisso e non facilmente amovibile[15] (dunque, idoneo a creare un ostacolo al libero movimento delle persone detenute).
Nella giurisprudenza di merito, per quanto riguarda l’imputazione degli arredi fissi ai fini della determinazione della superficie disponibile, sembra prevalere un criterio di natura funzionale, nel senso che sono computati ai fini dello spazio utile anche quegli arredi che, pur costituendo un oggettivo ingombro, possono essere utilizzati per le funzioni quotidiane della vita. In particolare, è orientamento di merito prevalente che la superficie occupata dal letto (proprio), poiché utilizzabile durante il giorno come piano di appoggio, per la lettura ovvero come divano, non dovrebbe essere escluso dal computo dello spazio detentivo personale, poiché “spazio vivibile”.
L’arresto della Cassazione compie, dunque, un passo ulteriore in avanti, stabilendo che l’intera superficie occupata dai letti deve essere detratta ai fini del calcolo dello spazio residuo a disposizione dei soggetti ristretti, in quanto, a prescindere dalla funzionalità rispetto alle funzioni della vita quotidiana, essa rappresenta un oggettivo ingombro alla possibilità di movimento all’interno della camera di detenzione[16]. La Cassazione, in altri termini, pare introdurre, con l’arresto citato, una lettura consapevolmente divergente rispetto alla giurisprudenza assestata dalla Grande Camera con la sentenza Muršič c. Croazia adottando standard ancor più esigenti, sotto il profilo degli spazi detentivi, di quelli assicurati dalla giurisprudenza di matrice europea. E una tale lettura non appare certamente fuoriuscire dal perimetro interpretativo generale della disciplina introdotta con il d.l. 92/2014, che è quello di accogliere – di fronte a possibili incertezze sull’ermeneutica del disposto normativo – la soluzione che comporta il massimo di effettività dello strumento compensativo[17], secondo una linea interpretativa già del resto agevolmente identificabile nella giurisprudenza costituzionale[18].
I parametri di matrice europea, in definitiva, verrebbero ad assumere sotto l’indicato profilo <<il ruolo di istanze minime concernenti gli spazi detentivi e, più in generale, del livello del trattamento penitenziario assicurato dall’Italia, ma non certamente quello di limite negativo opponibile al giudice nazionale, che sembrerebbe investito della facoltà, dischiusa dall’arresto di legittimità in analisi, di riconoscere ai detenuti ricorrenti il ristoro compensativo previsto dall’art. 35-ter, ord. penit., anche in presenza di condizioni detentive che, pur conformi ai requisiti minimi enucleati dalla Corte di Strasburgo, non attingano tuttavia una soglia qualitativa adeguata con riferimento ad altri e più ampi parametri, quali a es. indicati nelle fonti di soft law e, segnatamente, nelle raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura>>.
La Corte EDU osserva che benché in alcuni casi estremi sia possibile ritenere che la flagrante mancanza di spazio minimo detentivo sia di per sé sufficiente a integrare la violazione dell’art. 3 CEDU[19], nella ordinarietà dei casi la eventuale disponibilità di spazio detentivo personale inferiore a 3 mq integra soltanto una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU. Secondo la Corte EDU[20], per vincere la “forte presunzione” devono concorrere tutte le condizioni seguenti: le riduzioni dello spazio personale devono essere di breve durata e occasionali (<<courtes, occasionnelles et mineures>>[21]); devono essere assicurate una sufficiente libertà di circolazione fuori delle celle e attività “adeguate” fuori delle stesse: almeno un’ora/giorno di esercizi all’aria aperta (preferibilmente nel quadro di un più ampio programma di attività); cortile dei passeggi “ragionevolmente ampio” e per quanto possibile, riparato dalle intemperie; possibilità per i detenuti di trascorrere una “parte ragionevole” della giornata fuori delle celle per praticare attività “motivanti” (lavoro, corsi formativi, etc.[22]); il luogo di detenzione deve presentare, in termini generali, delle condizioni “decenti”[23]; il detenuto non deve essere sottoposto ad altre condizioni da considerarsi come aggravanti delle condizioni di detenzione.
In conclusione, il magistrato ha ritenuto che nel caso di specie la disponibilità in concreto di spazi calpestabili all’interno della cella non avesse consentito agli occupanti di muoversi liberamente tra gli arredi della medesima qualora presenti in 6 o 7 all’interno della camera, tenendo conto del carattere non occasionale della esiguità degli spazi e considerato, dall’altro lato, la protratta permanenza dei detenuti all’interno delle camere di detenzione. Per tali periodi, individuabili in complessivi giorni 231, la circostanza che lo spazio “vivibile” fosse assai ridotto oscillando tra i mq 2,20 e i mq 2,64, e il fatto che tale situazione si fosse protratta per un apprezzabile periodo di tempo[24], non ha consentito di ritenere superata la “grave presunzione” di trattamento non conforme all’art. 3 CEDU. Per gli altri periodi, in cui pure lo spazio personale “vivibile” è sceso sotto i 3 mq (sia pure non nella percentuale sopra indicata), il magistrato ha, invece, ritenuto che le numerose opportunità trattamentali di cui il ricorrente ha potuto fruire abbiano costituito un valido fattore compensativo[25] della detenzione in condizioni non ottimali (l’interessato, in meno di un anno di permanenza all’interno della detta struttura, è stato ammesso a sei corsi, un laboratorio teatrale e avrebbe potuto anche lavorare se non avesse opposto rifiuto per motivi personali).
[1] Giacomo Romano, Il risarcimento ex art. 35-ter ord. pen. si applica anche ai detenuti in stato di custodia cautelare, Gazzetta Forense n. 5, Giapeto Editore, Napoli, 2017.
[2] Invero, nell’evocato arresto costituzionale, la Corte, stigmatizzando l’<<erroneo presupposto interpretativo>> adottato dal magistrato di sorveglianza rimettente, secondo il quale, nel testo della disposizione di cui all’art. 35-ter, ord. penit., «[l]’uso dell’avverbio “altresì” e l’espressione “residuo periodo” dissolv[a]no ogni dubbio sul ruolo solo “complementare” delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza», sicché il rimedio pecuniario non sarebbe «approdo consentito al magistrato di sorveglianza “per l’intero” ma solo per la parte “residua” non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli “incapiente”» rileva, in senso contrario, che l’ultimo periodo dell’art. 35-ter, comma 2, <<stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione di pena, perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un’effettiva riduzione del periodo detentivo>>.
[3] Osserva ancora la Corte: <<Sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che, come ha prospettato il giudice rimettente, in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non può sfuggire infatti all’interprete che quest’ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario. Né si può sostenere che la persona condannata all’ergastolo potrebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del comma 3 della disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi in cui l’ergastolo va scontato interamente in carcere, ovvero casi nei quali di fatto l’azione civile sarebbe negata>>.
[4] La Consulta ha osservato: <<I commi 2 e 3 dell’art. 35-ter impugnato distinguono la competenza a provvedere sulla richiesta di ristoro economico a seconda che l’interessato sia o no detenuto: nel primo caso è competente il magistrato di sorveglianza, nel secondo il tribunale civile. Diversamente da quanto ha affermato il giudice rimettente, infatti, non può considerarsi «eccezionale e straordinario» il potere del magistrato di sorveglianza di liquidare, «a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro» al detenuto che ha subìto un trattamento disumano, e non c’è alcuna ragione per negarlo nei casi in cui non vi è prima una riduzione di pena da operare>>. Da ultimo la Corte ha ritenuto di trasmettere una chiara direttiva ai giudici: <<Giova infine ricordare che la sentenza della Corte EDU, nel caso Torreggiani, ha chiesto all’Italia di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 della CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in vigore, avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore>>.
[5] Il ricorrente allegava <<di essere stato ospitato presso la struttura di Gorizia in due camere di detenzione, di superficie lorda pari a mq 24,00 dalla quale andrebbe detratta la superficie “non vivibile” pari a mq 12,20, con la conseguenza che la superficie effettivamente fruibile sarebbe di soli 11,80 mq per sei persone. All’interno della cella vi sono le brande “a castello”, inamovibili poiché imbullonate e fissate a terra. Lo spazio intercorrente tra una branda e l’altra è di circa 50 cm, non concretamente “vivibile”. Inoltre, le brande sistemate “a castello” impediscono di aprire completamente le finestre, redendo più difficoltoso il transito dell’aria e della luce, ulteriormente impedita dalla presenza di grate alle finestre. Con riguardo a quest’ultima deficienza, non vi si può sopperire autonomamente, poiché gli interruttori elettrici non funzionano. La camera detentiva è, inoltre, corredata di altri arredi, quali gli armadietti (uno piccolo e uno grande), sgabelli, tavolo, piano cucina, calorifero e supporto esterno per la TV. All’interno delle celle i detenuti devono permanere per circa 14 ore al giorno. Anche l’igiene personale è limitata dalla assenza di acqua calda nel bagno della cella e di doccia all’interno del medesimo. Inoltre è carente la pulizia del pavimento e delle suppellettili. All’interno della struttura di Gorizia, inoltre, non vi è una palestra, né una zona ludica. I corsi didattici sono << sporadici>> e non permettono di soddisfare la domanda dei detenuti>>. Inoltre, il reclamante lamentava <<l’assenza di qualsiasi sostegno per il detenuto che termini l’esecuzione della pena, il quale si trova di fatto a contare unicamente sulle proprie forze e sulle eventuali risorse familiari o personali>>.
[6] Fuoriescono, pertanto, dal concetto di “attualità del pregiudizio” sia le eventuali violazioni al diritto convenzionale subite in relazione a detenzioni pregresse rispetto all’attuale vicenda esecutiva (sofferte, cioè, in forza di titoli esecutivi diversi da quello attualmente in esecuzione, ovvero periodi presofferti separati dalla detenzione attuale da una soluzione cronologica che ne ha interrotto la continuità); sia le violazioni che, pur correlate a detenzione riferibile all’esecuzione in corso al momento della domanda, non siano tuttavia attuali poiché medio tempore oggetto di risarcimento davanti al giudice civile ovvero indennizzate dalla Corte europea ai sensi dell’art. 41 della CEDU, ovvero ancora si riferiscano a pregiudizio non ancora concreto e attuale poiché proiettato nel futuro della esecuzione in corso.
[7] Cfr., anche recentemente, Cass., sez. 1, 16 luglio 2015, n. 876, Ruffolo.
[8] Cfr. Corte EDU, GC, sent. 20 ottobre 2016, Mursic vs Croazia.
[9] Cfr. Cass., sez. 1, 12 dicembre 2014, n.17014, ric. Gambardella.
[10] Cfr. Corte EDU I, 10 gennaio 2012, Ananyev ed altri /c. Russia, nn.42525/07 e 60800/08.
[11] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c. Croazia, §107.
[12] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c. Croazia, cit., §107.
[13] Cfr. Corte EDU, sent. Torreggiani c. Italia, pag. 16: <<Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules>>.
[14] Cfr. Cass. sez. 1, 9 settembre 2016, n. 52819, ric. Sciuto.
[15] La rilevata divergenza trae le Corti in punto determinazione dei parametri di accertamento della violazione convenzionale sul profilo “spaziale” non è scevra da importanti ricadute sul piano applicativo. Infatti, come risulta evidente dalla lettura delle sentenze europee riconducibili alla giurisprudenza Ananyev, il metodo seguito dalla Corte di Strasburgo implica dapprima la verifica sulla sussistenza dello spazio personale per ciascun detenuto in una camera collettiva, per poi passare – solo qualora tale primo riscontro non sia di per sé bastevole ad individuare una criticità rispetto all’art. 3 CEDU – alla ponderazione degli eventuali “fattori compensativi” della rilevata mancanza di spazio. Così operando, la CEDU valuta il parametro spaziale sempre al lordo del mobilio presente all’interno della cella, deducendo solo la superficie occupata dal bagno (v. § 114 della sentenza Muršič). Merita anche osservare che, nelle sentenze di matrice Ananyev, il secondo requisito (la possibilità, cioè, per i detenuti di muoversi agevolmente tra gli arredi) è sostanzialmente relegato ad elemento di valutazione ancillare e rafforzativo qualora si tratti di confermare una presunzione di violazione convenzionale già aliunde evidente sul piano dello spazio personale a disposizione del detenuto, mentre non è mai preso in considerazione laddove il detto spazio risulti compreso tra la soglia critica dei 3 mq e i 4 mq (al contrario, in questi casi la Corte alsaziana considera una pluralità di elementi compensativi per verificare la sussistenza della violazione). La Cassazione, invece, interpreta – come si è visto – il concetto di “spazio detentivo minimo” in termini di “spazio funzionale”, giungendo alla conclusione che spazio minimo personale è solo lo spazio sgombro da arredi fissi o che comunque rappresentano un ostacolo alla libertà di movimento delle persone presenti all’interno della cella. La giurisprudenza di merito elaborata dalla magistratura di sorveglianza ha – fino ad ora ed anteriormente alla Muršič – sempre ritenuto che, ai fini del calcolo dello spazio personale minimo a disposizione di ciascun detenuto non dovesse comprendersi la superficie del bagno, traendo tale assunto dalla distinzione che il regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario (art. 7, D.P.R. 230/2000) pone tra il locale bagno e la camera detentiva vera e propria. Su tale profilo, pertanto, la faglia interpretativa apertasi tra CEDU e Cassazione non pare destinata a produrre alcuna conseguenza.
[16] Va ribadito che la Corte EDU, nel caso in cui, sulla base di tale preliminare verifica, accerta la carenza di spazio individuale come sopra indicata, procede direttamente alla ponderazione di eventuali elementi compensativi ed assegna un valore decisivo alla durata della violazione “spaziale” riscontrata, al punto da considerare che un periodo protratto di detenzione in grave ristrettezza di spazi personali comporti ipso facto la sussistenza della violazione convenzionale. Qualora tale primo requisito sia invece assolto, il giudice nazionale dovrà verificare il rispetto dell’ulteriore e distinta condizione rappresentata dalla possibilità, per il detenuto, di muoversi liberamente tra la mobilia della cella. Sotto questo profilo, occorre tenere conto degli arredi che costituiscono un ostacolo significativo: armadietti fissi e le “colonne” di letti a castello rientrano certamente tra questi. Tuttavia, un peso non secondario ai fini del detto riscontro avrà non solo il mero ingombro fisico dei mobili, ma altresì la disposizione di questi all’interno della camera detentiva: ciò che conta – parafrasando la Corte EDU – non è infatti il mero computo metrico, ma la possibilità per i detenuti di muoversi senza difficoltà tra gli arredi (sentenza Muršič c. Croazia del 2016, cit., § 114). In tale prospettiva, che pare la più aderente alla (attuale) posizione della Corte europea, non viene quindi in linea di conto soltanto la mera superficie occupata dai letti e dagli altri arredi fissi, bensì anche la loro disposizione all’interno della camera: si pensi, a titolo esemplificativo, a delle “colonne” di letti a castello strettamente accostate le une accanto alle altre in modo tale da ostacolare il movimento di chi, alzandosi dal letto, intenda raggiungere il tavolo o il locale bagno. In un siffatto contesto, può collocarsi l’indicazione offerta dalla evocata sentenza della Cassazione circa la necessità di detrarre dalla superficie totale della cella, ai fini del calcolo dello spazio “vivibile”, anche l’ingombro dei letti, laddove resta, invece, qualche perplessità – sul piano della coerenza con le indicazioni della giurisprudenza europea – riguardo l’asserto della Suprema Corte per cui la verifica andrebbe operata pur sempre sul piano meramente geometrico, riconducendo, nella sostanza, ad una questione di mero “spazio calpestabile” un accertamento che appare certamente più complesso. Un ulteriore elemento di perplessità deriva – per vero – anche dalla affermazione, contenuta nella chiusa della sentenza in analisi, per cui la discesa dello spazio detentivo disponibile al di sotto della soglia minima dei 3 mq determinerebbe la necessità di considerare comunque gli eventuali fattori compensativi laddove, in questo aspetto, la giurisprudenza europea è più rigorosa, dal momento che anche nel caso Muršič – come si è già puntualizzato – ha trovato conferma il principio per cui, salve permanenze detentive in spazi personali inferiori ai 3 mq brevi e occasionali (§ 130 e 131: <<… courtes, occasionnelles et mineures…>>), la durata protratta della detenzione in condizioni di estrema ristrettezza spaziale è insuscettibile di compensazione con altri elementi trattamentali e conduce direttamente alla declaratoria di accertamento della violazione convenzionale.
[17] Cfr. Cass., Sez. 1, 16 luglio 2015, n.876, Ruffolo, cit.
[18] Cfr. C. cost., sentt. nn.26/1999, 266/2009 e n.135/2013.
[19] Cfr. Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic/c.Italia.
[20] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c.Croazia, cit., §132-138.
[21] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c.Croazia, cit., § 130.
[22] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c.Croazia, cit., §150-152.
[23] Cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c.Croazia, cit. §134.
[24] La Corte EDU osserva che – benché in alcuni casi estremi sia possibile ritenere che la flagrante mancanza di spazio minimo detentivo sia di per sé sufficiente a integrare la violazione dell’art. 3 CEDU (CEDU, 16.07.2009, Sulejmanovic/c.Italia), nella ordinarietà dei casi la eventuale disponibilità di spazio detentivo personale inferiore a 3 mq integra soltanto una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU. Ciò significa che, secondo le circostanze, gli effetti cumulativi delle altre condizioni di detenzione possono vincere questa presunzione – benché ciò sia molto difficile in caso di mancanza “flagrante” o “prolungata” di spazio personale inferiore ai 3 m2.
[25] Nel caso in cui lo spazio detentivo personale si situi tra i 3 e i 4 mq, il fattore spaziale deve essere ponderato con altri elementi negativi, quali <<[…] un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques>> (cfr. Corte EDU, GC, Mursic/c.Croazia, cit. §139).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.