Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, disciplina e strumenti di tutela per il turista-consumatore

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, disciplina e strumenti di tutela per il turista-consumatore

Per  danno da vacanza rovinata si intende il pregiudizio al benessere psico-fisico che il turista subisce per non aver potuto godere, in tutto o in parte, di un’ occasione di relax e svago. Può accadere e purtroppo non di rado accade, che le aspettative del turista vengano disattese a causa dei livelli di standard dell’alloggio, dei servizi o dei trasporti che risultino inferiori rispetto a quelli pattuiti con il tour operator. L’ assenza di servizi essenziali, i ritardi, gli alloggi fatiscenti, sono tutte situazioni che possono rovinare il godimento del tanto atteso momento di relax. Seppur tuttavia il malcapitato non potrà più godere appieno della vacanza prefissatosi, per fortuna il turista-consumatore ha il Codice del turismo dalla sua parte.

La prima regolamentazione legislativa in materia risale al 1977, anno in cui il nostro ordinamento ha recepito la Convenzione di Bruxelles, seguita poi dalla direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” che è stata recepita dal d.lgs. n. 111/1995 e a sua volta confluito nel Codice del Consumo.

Il Codice del Turismo all’art. 47, comma 1 prevede che “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Si desume da tale articolo  che le cause che possono dar luogo al c.d. danno da vacanza rovinata si rinvengono non solo nell’ inadempimento ma anche nella inesatta esecuzione delle prestazioni  pattutite con il tour operator. Il risarcimento del danno, inoltre, è collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’ irripetibilità dell’ occasione perduta. In ultimo, affinché si possa configurare una fattispecie di danno, l’inadempimento  non deve essere di scarsa importanza. Ricorrendo gli elementi previsti dal succitato articolo il turista può sperare nel risarcimento.

Le voci di danno che si configurano in tal caso sono due: il danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti e il danno non patrimoniale.

Si parla di  danno patrimoniale nel momento in cui si considera la vacanza come un bene rientrante tra i beni giuridici in senso stretto, suscettibile, in caso di lesione, di valutazione economica. Pertanto si parlerà di risarcimento del danno patrimoniale qualora il tour operator, configurandosi un caso di inadempimento o inesatto adempimento, venga meno alla propria obbligazione.
Ma il risarcimento non si limita al danno patrimoniale, accanto  a questo, infatti, la giurisprudenza, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale. La giurisprudenza, prima ancora del Codice del Turismo, ha fatto rientrare il c.d. danno da vacanza rovinata  nella voce di danno non patrimoniale, considerando il mancato godimento della vacanza come un pregiudizio psicologico.

Prima del Codice, tuttavia, il risarcimento del danno non patrimoniale era riconosciuto solo nei casi “previsti dalla legge” così come previsto dall’ art. 2059 c.c.. Di conseguenza il danno da vacanza rovinata trovava riconoscimento solo nei casi in cui i danni esistenziali derivavano da una violazione di un diritto garantito dall’ordinamento. Con l’introduzione del Codice del Turismo viene colmata questa lacuna.

Ma quali sono gli strumenti di tutela che il turista può attuare?

Nel caso in cui  uno dei servizi previsti dall’ offerta , che il tour operator si era impegnato a prestare, mancano o vengono eseguiti con modalità diverse, l’organizzatore è tenuto a risponderne. Ai sensi dell’ art. 43, infatti, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni, assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.
Altresì, ai sensi dell’ art. 44 Cod. Tur. il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali invece si applica l’articolo 2951 del codice civile.
E’ poi prevista la nullità di ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni subiti.

In tema di prova del danno il Tribunale di Milano (sez. XI sent. n. 5036/14) ha stabilito che “la raggiunta prova dell’ inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero”
assolutamente irripetibile”.

In tema di quantificazione del danno, il tribunale di Como con la sent. n. 1034/2014 ha affermato che
“la liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto.

Un problema, oggi superato dalla giurisprudenza, ha riguardato l’interpretazione dell’art. 98 del Codice del consumo, ora art. 46 del codice del turismo, riguardante il termine per il reclamo che il consumatore deve inoltrare al tour operator o all’agenzia, in caso di inadempimento di questi ultimi. Il problema interpretativo ha riguardato il primo ed il secondo comma del suddetto articolo poiché, mentre il primo comma  prevede che ogni contestazione debba essere effettuata senza ritardo, il secondo comma  fa invece riferimento al  termine di dieci giorni.
La giurisprudenza ha ritenuto che il primo  comma si riferisce ad un singolo inadempimento e all’inesatta esecuzione del contratto. In tale caso, il consumatore deve  contestare tale circostanza immediatamente in modo tale da  porre il tour operator e l’agenzia di viaggi nella condizione di poter rimediare all’ accaduto e adempiere all’ obbligazione, potendo  offrire, eventualmente, un’alternativa al consumatore.
Inoltre, come ha stabilito la Corte di Cassazione – Cass. 297/2011-  il  termine di dieci giorni, previsto dal secondo comma, non rappresenta un termine perentorio, di conseguenza la mancata contestazione nel termine non comporta la  decadenza dal diritto ad essere risarciti. La contestazione può essere successiva purchè avvenga nel termine dei tre anni.


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