Il ritorno dell’anatocismo tra vecchi divieti e nuove deroghe convenzionali

Il ritorno dell’anatocismo tra vecchi divieti e nuove deroghe convenzionali

Negli ultimi tempi, il contenzioso con gli Istituti di Credito ha interessato principalmente i rapporti di conto corrente con aperture di credito e saldi passivi a carico dei correntisti.

La questione più dibattuta è stata, ed è tuttora, quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei correntisti, a fronte di quella solo annuale prevista a carico delle Banche.

Come noto, il tema dell’anatocismo non può essere compiutamente trattato prescindendo dall’esame della giurisprudenza a partire dall’anno 2000, fino all’analisi del nuovo art. 120 TUB.

In tal senso, muovendo dai primi arresti sul tema in commento, va segnalato come la Corte di Cassazione nel 1999, dopo aver appurato l’inesistenza di un uso normativo che giustificasse la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha sancito la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata degli interessi anatocistici contemplata dall’art.7 N.U.B.

In seguito, l’art. 120 t.u.b. ha introdotto il principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la definizione dei criteri.

Quasi contestualmente, quindi, con delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, il CICR ha fornito i seguenti indirizzi: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

E così dalla richiamata disciplina discende che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dal primo luglio 2000 — data indicata nella stessa delibera del CICR — la clausola anatocistica deve considerarsi valida.

Cionondimeno, in epoca successiva, la questione viene ripresa dalle Sezioni Unite, che, con sentenza del 2 dicembre 2010 n. 24418, hanno risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi sulle modalità di ricalcolo degli interessi, con o senza capitalizzazione annuale, a seguito della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Le Sezioni Unite, dunque, sposando la teoria dell’assenza di qualsiasi capitalizzazione, hanno non solo bocciato la tesi giurisprudenziale della naturale capitalizzazione degli interessi su base annua, ma hanno finanche dedotto l’infondatezza di altro argomento difensivo delle Banche ancorato sul dato testuale dell’art. 7 N.U.B.

Queste ultime, invero, talvolta affermavano che, pur essendo nullo il comma 2, che fissa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori («I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente»), non sarebbe, invece, nullo il primo comma.

Tanto poteva dedursi, a giudizio delle Banche, dal tenore letterale dello stesso I° comma – «I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno» – che, a conti fatti, avrebbe consentito la persistenza della regola convenzionale della capitalizzazione annuale.

Le Sez. Un., invece, sostengono che la prima clausola attiene soltanto agli interessi creditori del correntista.

Le esposte considerazioni, quindi, lasciano ritenere che i contratti stipulati prima dell’anno 2000 e della delibera CICR debbano seguire le seguenti regole:

-va esclusa l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall’art. 1283 c.c.;

-è dunque nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla Banca.

La principale conseguenza è che, accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, questi ultimi – in ragione di quanto stabilito anche da un’ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. – andranno computati senza alcuna capitalizzazione (cfr. cass. sez. un. n. 24418/10) finché la Banca non si conformerà alla delibera CICR.

Il nuovo art. 120 TUB come modificato dalla l. 49/2016.

In coerenza con le già esposte tematiche mette conto osservare come la novità più qualificante della recente l. 49/2016 risulti senza dubbio l’ennesima modifica apportata all’art. 120 TUB. Lo schema dell’attuale disciplina può essere così riassunto:

  • la pari periodicità della regolamentazione degli interessi debitori e creditori (comma 2, lettera a);

  • la scadenza non inferiore ad un anno;

  • la regolamentazione degli interessi al 31 dicembre o, comunque, al termine del rapporto;

  • l’applicazione di tali norme non più per le <<operazioni in conto corrente>> (art. 120 vecchio testo), ma i <<rapporti di conto corrente ed i conti di pagamento>> (art. 120 nuovo testo).

Ferme queste premesse, al divieto di anatocismo fanno eccezione gli interessi moratori. E’ possibile, quindi, che gli interessi moratori vengano calcolati anche sugli interessi scaduti, salva la necessità di rispetto della soglia di usura o il divieto di interessi comunque palesemente eccessivi (art. 1384 c.c.).

La regola più importante introdotta dalla novella del 2016, tuttavia, è quella che accorda la possibilità di deroga al divieto di anatocismo (punto n. 2 del comma II), che, in concreto, consente al correntista, di approvare preventivamente l’addebito in conto degli interessi scaduti nel momento in cui gli stessi diventino esigibili.

In altri termini, quello che non possono fare le norme attuative del CICR (regolare l’anatocismo) è riconosciuto all’autonomia negoziale delle parti, le quali possono prevedere che gli interessi scaduti producano interessi e ciò non solo per gli interessi creditori, rispetto ai quali l’incipit dell’art. 120 TUB nulla dice (e, quindi, consente, salva la compatibilità con l’art. 1283 c.c.), ma specificamente rispetto agli interessi debitori.

Per quanto appena detto sembra ragionevolmente prevedibile che l’anatocismo/capitalizzazione degli interessi debitori sarà automaticamente incluso nei contratti tra banche e clienti, tenuto anche conto del fatto che di libertà negoziale nei rapporti standardizzati, e a maggior ragione in quelli bancari, ve ne è poca o nessuna.

Tale prassi, peraltro, sarà certamente favorita poi dall’espressa possibilità di fornire l’autorizzazione anche preventivamente e non, come richiede l’art. 1283 per tutti gli altri contratti, con convenzione successiva alla scadenza. Se, pertanto, in tal modo verrà strutturato il computo degli interessi nei contratti bancari diventa di primaria importanza l’individuazione dell’ambito applicativo della norma.

Sotto questo profilo, essendo tale deroga prevista, come si è detto, per ‘le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido ’, non potrà valere per i mutui ed altre operazioni passive che non siano regolate in conto corrente.

La deroga convenzionale non potrà valere per i rapporti diversi da quelli esplicitamente previsti dal n. 2. Quindi, i ripetuti interventi legislativi hanno realizzato una sovrapposizione di regolamentazione che può così essere schematizzata:

  • nella fase anteriore all’anno 2000 l’anatocismo era vietato e le relative clausole nulle;

  • nella fase fino al 2010 l’anatocismo è valido a condizione di reciprocità;

  • nella fase tra 2014 e il 2016 l’anatocismo è del tutto vietato;

  • dal 2016 è vietato solo per gli interessi debitori;

  • per i conti correnti affidati (di diritto o di fatto), a partire dall’entrata in vigore della novella del 2016, tale divieto è derogabile mediante autorizzazioni preventive dei clienti.

In questa prospettiva sembra evidente come il sistema previsto dal riformulato art. 120. TUB vieti solo apparentemente l’anatocismo bancario tout court, ove si consideri che la novella introdotta con l. 49/2016 contempla non più un criterio di contabilizzazione automatica degli interessi sugli interessi, ma prevede, da un lato, uno schema dipendente dalla ‘volontà’ del correntista da esprimersi mediante apposito consenso (art. 120 co. 4) e, dall’altro, un meccanismo convenzionale di estinzione ‘anticipata’ degli interessi scaduti (art. 120 co. 5).


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