Il ruolo del giurista nell’antica Roma

Il ruolo del giurista nell’antica Roma

Giurista e avvocato due figure necessarie nella storia giuridica romana

Il giurista è l’esperto del diritto, e fino al IV secolo a.C., ha avuto un ruolo di rilievo oltre che nella conoscenza delle norme, anche nella loro creazione.

Ciò su cui dobbiamo porre la nostra attenzione nel momento in cui parliamo di giuristi, non è solo il ruolo di interpretazione che andavano a svolgere sul quale dobbiamo soffermarci, ma è anche di estrema importanza un altro fattore: la funzione che essi avevano nel contesto sociale e politico. Possiamo dire che, da una parte, il prestigio all’interno della comunità di cui essi godevano era sufficiente a dare loro un ruolo di risalto rispetto ad altri; dall’altra il giurista non deve dimenticare che se non ha conoscenza di tutte le altre forme di arte non potrà mai avere (nella sua completezza) un dialogo con gli altri intellettuali che lo circondavano, o con cui inevitabilmente si ritrovava a confrontarsi.

Tutto ciò trova validità non solo per il giurista, che avendo una conoscenza maggiore in vari ambiti ha a sua volta la capacità di avere maggiore possibilità di svolgere il proprio compito all’interno dell’Urbe, ma è valido anche per tutti coloro che lavorano in ambito giuridico.

Prima di andare a delineare lo stretto rapporto avvocato – giurista, è necessario soffermarsi su alcuni giuristi che hanno davvero lasciato il segno nella storia giuridica di Roma.

Parlando di avvocati solitamente viene fatto riferimento a Cicerone, quale uno dei più grandi e carismatici profili della professione forense.

Nell’ambito dei giuristi ci sono state molte figure autorevoli. Solo per citarne alcuni, Giulio Paolo, Ulpiano, Papiniano, Elio Marciano, Gneo Flavio.

I giuristi divennero figure di grande importanza nella vita giudiziaria dell’epoca entrando a pieno a farne parte.

Nel panorama giuridico, avvocati e giuristi vengono a rappresentare figure diverse ma complementari. Nel momento in cui i cittadini romani necessitavano delle loro prestazioni si potevano rivolgere a tali figure. L’avvocato era parte necessaria nel processo. Senza di esso la parte non poteva stare in giudizio. Il che significava che non aveva la possibilità di mostrare le proprie ragioni o comunque non aveva facoltà di mostrare il suo diritto che andava a rivendicare.

L’avvocato doveva seguire il suo cliente nella preparazione della causa. Doveva quindi totalmente essere parte attiva insieme all’assistito. Il compito dell’avvocato poteva essere ben duraturo nel tempo.

Cosa diversa poteva essere per il giurista. Il suo compito era quello di fornire pareri su questioni legate all’ambito legale. Una volta fatto ciò, il suo compito terminava. Era egli conoscitore del sapere giuridico, ma a differenza dell’avvocato il suo, era più un compito teorico.

Inoltre non doveva necessariamente avere affinità con arti quali l’oratoria (indispensabile invece per un avvocato che esponeva la difesa del suo assistito nel Foro).

Il termine giureconsulto deriva dal latino: iuriconsultus, da ius, iuris: diritto; e consulere: consultare. Egli era l’esperto per eccellenza del diritto, che come abbiamo detto, forniva opinioni su argomentazioni legali, e spesso si dedicava all’insegnamento del diritto.

Fino al IV secolo ebbero un ruolo fondamentale anche nella formazione delle leggi stesse, e quindi non solo sull’interpretazione delle medesime.

Possiamo affermare che la figura del giurista  si può trovare già nel periodo arcaico, benché in tale periodo vi era una forte connessione, all’epoca, tra diritto e religione. I primi giureconsulti, se così già li possiamo denominare, non erano una classe  riconosciuta, ma in essi rientravano i patrizi, che avevano il potere di interpretare il fas e lo ius. Ad essi si poteva rivolgere chiunque avesse necessità; erano gli interpreti delle consuetudini e degli usi che vigevano in quel momento all’interno dell’urbe. Tuttavia, spesso, le loro interpretazioni, variavano in base agli interessi dei patrizi. Ciò ovviamente portò a un malcontento generale dei ceti più bassi.

Di fatto tale malcontento portò ad una ribellione della plebe.

Sarà solo con il passaggio dall’età arcaica a quella repubblicana che verrà meno il potere pontificale nelle interpretazioni dello ius. Ciò che inizia a prendere campo è la laicità della giurisprudenza, e di conseguenza la facoltà di interpretazioni lontane dal volere divino. Sarà infatti proprio con tale passaggio (da un diritto legato alla sfera religiosa, ad un diritto “laico”) che i giuristi vedranno accrescere il loro potere e la loro autorità all’interno della società. Giuristi e non solo avvocati, iniziano ad essere parte integrante della vita giuridica e processuale.

Tale accrescimento del loro potere fu dato anche dalle innovazioni in campo processuale. Mi riferisco qui in particolare alla Lex Aebutia e alle due Legis Iuliae, che diedero vita al processo per formulas. Il loro compito di consulenza aumenterà in ambito civile, in quanto tale assistenza veniva principalmente data ai magistrati nella redazione delle formule più adatte al caso che gli si sottoponeva. Tuttavia l’importanza che avevano conosciuto durante l’età repubblicana, tenderà a diminuire notevolmente da Augusto in poi. Ciò in merito allo ius publice respondendi ex auctoritate principis.

Esso era un segno di prestigio, ma allo stesso tempo indicava anche la fine dell’attività del giureconsulto per  come l’aveva svolta fino a quel momento, in quanto prima, la sua opinione era primeggiante alla formazione  del diritto, adesso ciò che diventa fonte principale del diritto non è più la loro interpretazione o consulenza, ma  diviene il principe la fonte primaria del materiale giuridico che viene a crearsi.

Tuttavia la fine vera e propria del giureconsulto per come lo abbiamo descritto ci sarà nel V secolo, quando nel 426  d.C., Valentiniano III redasse una legge: la legge delle citazioni, la quale stabiliva che i giudici dovevano tenere presente, per le loro decisioni, le opinioni solo di alcuni giureconsulti, tra i quali possiamo citare: Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino. Per le interpretazioni di altri giuristi si poteva ricorrere solo se uno di quelli sopra citati, aveva fatto lui stesso il nome di questo o quel giureconsulto. Notiamo bene quindi che a parte questi  pochi, all’interno dell’Urbe non vi era volontariamente, spazio per ulteriori giuristi. Il ruolo del giurista non ha mantenuto una posizione sociale preminente. Contrariamente a quanto invece è accaduto per la figura dell’avvocato.


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