Il sovraindebitamento – Legge 3/12

Il sovraindebitamento – Legge 3/12

Il vento del cambiamento ha soffiato con forza negli ultimi anni sul precedente impianto delle procedure concorsuali, portando sicuramente opportune novità, ma anche disordine e forti incertezze: il sovraindebitamento – Legge 3/12

La procedura concorsuale introdotta dalla L.3/2012 è nata per tutti quei debitori diversi dall’imprenditore commerciale non piccolo che versino in stato di sovraindebitamento. Procedure, queste, che presentano analogie con alcune procedure disciplinate dalla legge fallimentare, come per esempio per la procedura di liquidazione dei beni che al pari del fallimento è una procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dei debitori insolventi ripartendo il ricavato fra i creditori secondo, appunto, i criteri ispirati dal principio della parità di trattamento.

L’accordo di composizione della crisi, invece, presenta affinità con il concordato preventivo e con gli accordi di ristrutturazione dei debiti, essendo finalizzato al raggiungimento di una soluzione della crisi da sovraindebitamento, concordata tra debitore e creditore.

Il piano del consumatore, infine, è una procedura riservata solo ai consumatori incolpevoli del proprio sovraindebitamento. Proprio come per l’accordo di composizione della crisi, si prevede il superamento del dissesto mediante l’attuazione di un piano predisposto dal debitore senza richiedere l’approvazione dei creditori: affinché il piano possa divenire efficace basta, dunque, la sola omologazione del tribunale.

In definitiva, il vento del cambiamento ha soffiato con forza negli ultimi anni sul precedente impianto delle procedure concorsuali, portando sicuramente opportune novità, ma anche disordine e forti incertezze a causa, soprattutto, dell’occasionalità e della fretta relativa al continuo susseguirsi di interventi legislativi.

Ciò che si spera è che queste innovazioni possano consentire realmente di conciliare la tutela efficiente dei creditori con il risanamento delle imprese in crisi superando quelle condizioni di sovraindebitamento che hanno portato il debitore a rimanere insolvente; inoltre è importante sottolineare, anche, che la predetta L.3/2012 è uno strumento di tutela del debitore che sicuramente si inserisce in un provvedimento di più ampia portata in materia di prevenzione e lotta all’usura.

Lo stesso titolo “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” è abbastanza eloquente e fonda il proprio obiettivo nella possibilità di consentire “al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”.

Pertanto è necessario entrare in questa prospettiva che prende in considerazione questioni tecniche, aspetti normativi, scelte politiche inquadrando questo tema all’interno di una sfera più larga della civiltà in senso lato, mirando a tutelare una categoria, quella dei debitori, oggi sempre più debole e con tutele sempre più precarie.

Nei primi anni di applicazione della legge n. 3/2012 e del decreto ministeriale n. 202/2014 le prassi in uso nei Tribunali hanno messo in luce non pochi aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento: preliminare a tutte sembra essere quella relativa alle modalità di nomina dell’OCC o del professionista facente funzioni di OCC.

L’art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, recita testualmente che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f. In tal caso il professionista nominato agirà nella veste di gestore della crisi, liquidatore o di gestore per la liquidazione: l’interpretazione consente di concludere che attualmente esistono due modalità di designazione dell’ausiliario del giudice nella composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il sovraindebitato può attualmente esercitare una delle opzioni concesse dalla legge n. 3/2012, al precipuo fine di porre rimedio al suo sovraindebitamento: egli può chiedere al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest’ultimo delegato, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f. o di un notaio; ovvero, in alterativa, il debitore può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi competente per territorio che, per tramite del gestore della crisi individuato dal referente, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.


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