Il tar si pronuncia: non è ammesso il risarcimento del danno per espulsione del bullo da scuola

Il tar si pronuncia: non è ammesso il risarcimento del danno per espulsione del bullo da scuola

Con il presente contributo si vuole concentrare l’attenzione su un tema di fondamentale importanza soprattutto, ma non solo nel contesto scolastico ossia il bullismo. Se si volesse dare una definizione del fenomeno, sarebbe opportuno precisare che lo stesso viene a realizzarsi nel momento in cui un soggetto o gruppi di soggetti prendono di mira uno o più coetanei, ponendo in essere comportamenti caratterizzati da molestia o aggressività nei confronti di tali categorie di soggetti solitamente deboli e incapaci di difendersi da soli, cagionandogli dei disturbi psicologici che possono generare nella mente di chi li subisce una paura.

L’evoluzione sociale ha contribuito alla diffusione di questo fenomeno soprattutto all’ interno dell’ambiente scolastico, dove spesso accade che un alunno o gruppi di alunni, talvolta per un motivo, talvolta per differenze culturali, religiose o di pensiero, talvolta per il semplice gusto di denigrare, prendono di mira un compagno/a generando nello stesso una paura che lo spinge a sottostare alle richieste del bullo per evitare di subire un atto fisico o un ricatto.

Di questo fenomeno si è occupato il TAR nella sentenza nr. 90/2023. In modo particolare l’episodio su cui il TAR è stato chiamato a pronunciarsi aveva ad oggetto l’impugnazione proposta dai genitori di un alunno avverso i provvedimenti disciplinari che il Consiglio scolastico aveva emesso nei confronti del figlio. In fatto era accaduto che due ragazzini avevano aggredito un compagno sia all’interno che all’ esterno del contesto scolastico, e ciò aveva portato il Consiglio scolastico ad espellerli dalla scuola, fino al termine dell’anno scolastico causandone di conseguenza la bocciatura.

I ricorrenti, genitori di uno dei due bulli chiedevano un risarcimento del danno in quanto dichiaravano che le condotte del figlio dovevano essere valutate in modo differente rispetto a quelle del compagno con cui aveva agito, in quanto il figlio non aveva mai avuto comportamenti scorretti ne tantomeno aggressivi sia a scuola che al di fuori del contesto scolastico e, in particolare, nonostante la confessione effettuata dal figlio dei ricorrenti gli stessi, continuavano a ritenere che le condotte violente del figlio fossero state poste in essere in quanto lo stesso sarebbe stato influenzato da un compagno di scuola fortemente problematico. In virtù del fatto accaduto impugnavano i provvedimenti disciplinari  emessi dal consiglio scolastico nei confronti del figlio; in particolare:

– in relazione all’ espulsione ritenevano che vi fosse stata la mancata adozione o pubblicazione del regolamento di disciplina che avrebbe dovuto indicare quali fossero i comportamenti suscettibili di sanzioni disciplinari, quali fossero le sanzioni da applicarsi in caso di violazione di quest’ ultimo e quale fosse l’organo competente ad applicare la sanzione;

– in relazione all’ allontanamento dalla comunità scolastica ritenevano che non fosse stata data motivazione dell’irrogazione della sanzione più grave;

per cui gli stessi chiedevano all’ amministrazione il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla perdita dell’anno scolastico ed ai disagi psicologici ed esistenziali patiti dal minore.

Tuttavia la loro richiesta è stata rigettata per i seguenti motivi di diritto:

– quanto alla emanazione ed alla pubblicazione del regolamento di disciplina deve rilevarsi che, come documentato dall’Amministrazione resistente, sul sito Internet istituzionale dell’Istituto risultava pubblicato il “Regolamento di Istituto”;

– in relazione all’ allontanamento dalla comunità scolastica il regolamento di Istituto, nella premessa del titolo quinto stabiliva espressamente che «le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse al di fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico».

Quindi si può concludere affermando che è legittima l’esclusione da scuola di un bullo al fine di tutelare l’incolumità fisica non solo della vittima frequentante lo stesso istituto scolastico ma anche al fine di tutelare gli altri compagni da condotte intenzionali e ripetitive che l’aggressore potrebbe nuovamente porre in essere; ne è dovuto il risarcimento del danno ai genitori del bullo quando vi sia stata la confessione da parte di quest’ultimo di aver posto in essere condotte violente, ne è dovuto il risarcimento per la gravità dei provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio scolastico avverso il minore autore dell’aggressione, in quanto tali provvedimenti  non arrecano disagi  al minore, avendo gli stessi una finalità rieducativa e tendendo al ripristino dei rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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