Il tenore di vita nella separazione e nel divorzio

Il tenore di vita nella separazione e nel divorzio

Qualche giorno fa ha destato grande scandalo la notizia della sentenza della Corte di Cassazione che avrebbe stabilito l’eliminazione del criterio del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio per il calcolo dell’assegno divorzile.

Intorno a questa notizia è stato detto di tutto e di più: vediamo oggi di fare un poco di chiarezza e liberare il tavolo dalle solite bufale.

Intanto, va precisato cosa sia l’assegno divorzile.

Al momento del divorzio (ossia al momento in cui i coniugi, tra le altre cose, riacquistano stato civile libero in quanto il vincolo matrimoniale viene sciolto definitivamente) il giudice può stabilire, in favore del coniuge economicamente più svantaggiato, la corresponsione di un assegno divorzile.

Esso viene stabilito in favore del coniuge che si dimostri bisognoso e alla luce della valutazione di vari criteri da parte del Giudice, come le ragioni del divorzio e il diverso apporto alla conduzione familiare e patrimoniale in costanza di matrimonio.

Spesso, viene confuso con l’assegno di mantenimento: si tratta, in realtà, di due istituti assai diversi.

Il primo, infatti, viene normalmente stabilito in sede di separazione (cioè in un momento di transizione, quando vengono allentati gli obblighi nascenti dal matrimonio ma non ancora sciolto il vincolo) ed ha una funzione di assistenza per il coniuge che abbia un reddito molto basso e a cui non sia addebitata la separazione.

Orbene, recentemente la Cassazione ha stabilito che, tra i vari criteri che il Giudice dovrà tenere a mente nell’assegnare e quantificare l’assegno divorzile non figurerà più il tenore di vita.

La motivazione di questa decisione, in realtà, è piuttosto evidente: si vuole evitare, soprattutto in un momento di grossa crisi come quello che stiamo vivendo, di cristallizzare l’assegno in un momento assai risalente nel tempo.

E’ pur tuttavia vero che questo è solo un criterio che viene sottratto alla valutazione del giudice e solo alla fase di divorzio.

Permane, invece, la valutazione del tenore di vita in sede di separazione e statuizione dell’assegno di mantenimento.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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