Il trattamento dei crediti erariali nelle procedure concorsuali minori

Il trattamento dei crediti erariali nelle procedure concorsuali minori

L’estensione dell’applicazione dell’art. 6 comma 9-ter D.L. 193/2016 alla liquidazione del patrimonio

 

Nota a Tribunale di Grosseto, VG 465/2020 sez. fallimentare, decreto del 20.05.2020

di Andrea Jonathan Pagano, ricercatore universitario; Simone Giugni, avvocato; Simonetta Sforzi, avvocato; Rita Emanuela Galvagno, avvocato; Claudio Cataldo, avvocato; Cristina De Rose, avvocato e Mariangela Salvante, dottoressa commercialista.

Abstract. L’articolo inerisce alla presentazione di un ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L.3/2012 da parte di una ditta agricola individuale.

Il piano presentava la espressa esclusione e falcidia integrale degli importi di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione ed enti e Comune di Grosseto inerenti a sanzioni ed interessi, parificando la instauranda procedura alla stregua di una rottamazione, sottendendo ad una estensione di quanto prescritto nel D.L 193/2016, poi convertito in Legge, formalmente riservato agli accordi ed al piano del consumatore, altresì alla liquidazione ex art. 14-ter.

Il gestore della crisi confermava la bontà normativa formale di quanto asserito nel piano richiamando la disposizione normativa di cui alla Legge di conversione 225/2016.

Il Giudice Delegato, confermando le tesi dell’istante e del gestore, dichiarava ritualmente la apertura della liquidazione.

Il testo analizza questioni e criticità correlate alla natura del debito, alla funzione concorsuale espressa dallo spirito legis decoctionis nonché alle generali norme che governano il combinato disposto di cui alla L.225/2016 e L.3/2012, fornendo un commento sulla estensione del favor statuito dal Tribunale di Grosseto alle procedure strettamente liquidatorie.

 

Sommario: 1. Massima – 2. Il caso – 3. La questione – 4. Conclusioni e soluzioni giuridiche

 

1. È ammissibile la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L.3/2012 presentato da un debitore agricolo ditta individuale anche allorquando sia operata una falcidia integrale, in ordine ai crediti latu sensu erariali, delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché le voci “aggio” e spese di notifica.

2. Una ditta agricola individuale [1], avente quale oggetto sociale le coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali costruzione, depositava ricorso per accedere alla procedura concorsuale minore di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012.

Uno dei tratti salienti del piano concerneva il trattamento proposto per la soddisfazione dei debiti erariali [2]. In particolare, l’istante stralciava de plano, falcidiando la sommatoria totale relativa alle pendenze con Agenzia delle Entrate – Riscossione, Inps ed Enti vari, decurtando ad nutum gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, indicate, nonché le voci “aggio” e spese di notifica.

Il piano depositato era debitamente corredato dalla relazione particolareggiata ex art 9 et seq. a firma del Gestore della Crisi nominato dalla Camera di Commercio, il quale, nel confermare la tesi relativa allo stralcio – “Pertanto si è provveduto al calcolo del quantum dovuto sottraendo le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi […], nonché le voci “aggio” e spese di notifica” –  adducendo quale motivazione la corretta applicazione dell’istituto normativo di cui all’art.6 comma 9-ter L. 225/2016[1], concludeva col tenore di valutare positivamente la proposta, sotto tutti i punti di vista e pur presentando l’alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, la stessa era ritenuta fondatamente attendibile ed, in base ad una valutazione ex ante, ragionevolmente attuabile [3].

Ricevuto il ricorso ex 14-ter, il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del G.D. Dott.ssa Frosini dichiarava la apertura [4] della procedura senza nulla eccepire in ordine alla falcidia delle somme erariali, estendendo, implicitamente la applicabilità dell’istituto alla fattispecie liquidatoria minore.

3. Il problema di fondo che sottende all’intera procedura concerne l’esatto inquadramento sistematico dell’istituto.

Difatti, alla lettera della legge, le procedure espressamente richiamate sembrano essere esclusivamente il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Posto che sia assolutamente legittima, nonché accolta con favore, la tesi estensiva, viene da chiedersi la motivazione sottendente all’originaria preclusione.

In particolare, se al consumatore, per definizione inquadrato quale soggetto contraente “debole” appare congruo ed in linea con l’esprit de loi della norma c.d. “salva suicidi” [5], sembra plausibile inquadrare il favor della falcidia di cui alla L.225/2016, per i soggetti non fallibili ed altro da sé dal consumatore, allorquando la maggioranza dei creditori presti il consenso alla esecuzione dell’accordo concorsuale.

Difatti, al netto della successiva promulgazione della norma di cui al cram down erariale, spiccatamente pro-contribuente, appare plausibile ritenere che la decurtazione ad nutum delle somme diverse dal mero tributo fosse stata pensata nel caso di un soggetto debole ovvero di un soggetto che avesse ricevuto l’assenso della maggior parte dei creditori.

La liquidazione ex art.14-ter, pensata per i soggetti non fallibili, già ab initio, aveva ed ha tuttora il tratto peculiare favorevole della assenza di previsione di qualsivoglia voto da parte della massa, demandando la apertura della liquidazione al giudizio del G.D. allorquando ricorrano i presupposti di ammissibilità e convenienza [6].

La decurtazione de plano di sanzioni, interessi, aggio e spese di notifica, all’interno di un procedimento, contenuto in altra sezione rispetto a quella di cui alla composizione della crisi nonché presentato da un soggetto non consumatore in cui, in ogni caso, la omologa prescinde dall’assenso dei creditori, appare, forse, nell’ottica del Legislatore, finanche troppo severa nei confronti dell’Agente Riscossore.

4. Le conclusioni degli autori sono del tenore di accogliere con estremo favore la applicazione estensiva dell’istituto anche alla procedura liquidatorio prescritta ai sensi dell’art. 14-ter.

In calce, nell’aggiungere che, forse, a distanza di circa cinque anni dalla promulgazione della norma, sarebbe stato opportuno, nella stesura del Codice della Crisi d’impresa [7], integrare espressamente suddetta possibilità, gli autori auspicano che un simile favor possa essere quanto prima esteso anche alle procedure di cui agli artt. 160 e 182 bis, anche alla luce e sulla scorta delle ultime novelle inerenti alla legittimazione, rectius cram down [8], in capo al Tribunale di votare in sostituzione dell’Agente Riscossore.

 

 

 

 

 


[1]Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n.  3, i debitori possono estinguere   il   debito   senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore”.
[1] F. Cesare and G. Angaroni, “L’accordo di composizione della crisi dell’impresa agricola,” 2021.
[2] M. Cocco, “Crisi da sovraindebitamento  e ammissibilità della finanza esterna nella liquidazione dei beni.,” 2022.
[3] I. L. Nocera, “Piano del consumatore: eliminato il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria,” 2021.
[4] A. Farolfi, “La liquidazione del patrimonio,” pp. 1623–1633, 2021.
[5] G. Limitone, “Sovraindebitamento: requisito della meritevolezza e sproporzione del debito,” 2021.
[6] G. D. Attorre, “La liquidazione del patrimonio,” 2021.
[7] M. Montanari, “Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi,” 2021.
[8] “Accordo di composizione della crisi e cram down erariale: la prima pronuncia di merito,” Il Fallimentarista, 2021.

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Andrea Jonathan Pagano

Corporate Lawyer at Sime s.r.l.
M.D. Law at University of Pisa 2010-2015;Ph.D. Law at Turiba University 2017-2018;Lecturer Private International Law at Turiba University 2017;Ph.D. Management Engineering (Insurance Law) at Riga Technical University 2018 - in progress;Lecturer Smart Insurance Contract at Riga Technical University 2018;Visiting Fellow Insurance risk management at University of Pisa 2020 - 2022;Adjunct Professor “Insurance risk: evaluation and management” Master in Risk Management at University of Pisa 2022 - in progress

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