Il “trenino turistico”: normativa e criticità

Il “trenino turistico”: normativa e criticità

Il “trenino turistico” inquadrato nei c.d. “veicoli atipici” di cui all’ art. 59[1] del D.Lgs  30 Aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, è oggetto di interminabili dibattiti circa la sua esatta qualificazione giuridica.

Le difficoltà interpretative derivano dalla sua “duplice natura”, da una parte l’identificazione come “veicolo” che pur presentando caratteristiche specifiche, tali da renderlo atipico ponendolo al di fuori del dettato normativo del Titolo III del C.d.S.,  lo rendono soggetto “in toto” alla disciplina generale della circolazione stradale, dall’altra la qualificazione coincidente di “spettacolo viaggiante” ai sensi della Legge 18 Marzo 1968 n. 337 “Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” che impone l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 69[2] del Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Proprio l’art. 4[3] della Legge 337/1968 prevede l’emanazione di un elenco di “attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione”.

Tale elenco emanato con Decreto interministeriale 23 Aprile 1969 e novellato poi con Decreto interministeriale 18 luglio 2016 prevede al suo interno il c.d. “trenino lillipuziano a percorso libero” definito come “locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell’attrazione”.

Di converso il Decreto Ministeriale 15 Marzo 2007 “Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamenti dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici” attuativo dell’art. 59 C.d.S., da una precisa definizione di trenino turistico come “complesso di veicolo finalizzato esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico – ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione”, composto da un “autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi”.

Tali definizioni sono sovrapponibili, come lo sono le competenze in materia, infatti tenendo conto che l’autorità competente è la medesima, cioè l’ente territoriale Comunale competente sia a stabilire il “percorso” del trenino in ossequio all’art. 10 c. 2 del D.M. 15 Marzo 2007, sia come titolare della competenza in materia di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S., emergono indiscutibili problemi di interpretazione in “combinato disposto”.

Per esercitare tale attività è indispensabile una “licenza” ex art. 69 T.U.L.P.S. permanente o occasionale, corroborata da un’autorizzazione alla circolazione su un itinerario prestabilito.

Emergono allo stato attuale “due scuole di pensiero”. La prima ritiene essenziale il possesso di una licenza legittimante l’attività di spettacolo viaggiante di natura generale e permanente rilasciata da un’autorità comunale competente, e conseguente richiesta di autorizzazione a circolare su un determinato percorso all’ente territorialmente competente. La seconda si sofferma sull’importanza di un “passaggio aggiuntivo”, che è il rilascio di un ulteriore licenza di spettacolo viaggiante contenente una “presa d’atto” del titolo già posseduto ed eventuali prescrizioni da parte dell’ente competente territorialmente non solo per la circolazione ma anche in materia di pubblica sicurezza.

Tale seconda prassi non esonererebbe da rilascio di una autorizzazione per la circolazione del trenino, e porrebbe inevitabilmente un problema circa la possibilità di sostituire la “seconda licenza” con un SCIA[4] includente il percorso e teoricamente esaustiva delle autorizzazioni richieste.

La documentazione per il rilascio rispettivamente della licenza, dell’autorizzazione o da allegare alla SCIA dovrà senza dubbio comprendere, la polizza assicurativa per danni cagionati a terzi, il verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato, la dichiarazione circa il possesso di abilitazione alla guida (B-E O D-E in base al  numero di passeggeri), l’omologazione del complesso di veicoli, e il percorso “perentorio”.

Dal punto di vista sanzionatorio l’art. 666 comma 1[5] del Codice Penale depenalizzato dal D.Lgs 30 Dicembre 1999 n. 507,  colpisce con una sanzione amministrativa da euro 258 a 1.549  la circolazione funzionale all’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo mediante tale veicolo, di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. in difetto della licenza, autorizzazione o SCIA.

Tale impianto sanzionatorio sarà da applicare inoltre anche alle violazioni delle prescrizioni eventualmente contenute nei titoli rilasciati e/o eventuali norme regolamentari in materia di cui si dota l’ente locale.

Il dettato normativo suscita comunque delle perplessità in ordine al coordinamento di disposizioni teleologicamente diverse, oltrepassabili solo con un intervento di semplificazione del legislatore.


[1]  1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
[2] Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di   200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
[3] È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno, su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.
[4] Segnalazione certificata di inizio attività. Legge 241/1990 – Art. 19 c.1 – Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
[5] Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

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