Il trust ed il diritto successorio, in Italia

Il trust ed il diritto successorio, in Italia

SOMMARIO: 1. Trust testamentario.  ̶  2. Divieto dei patti successori.  ̶  3. Capacità di disporre e di ricevere. Indegnità.  ̶ 4. Divieto di: a) Sostituzione fedecommissaria; b) Usufrutti successivi; c) Rendite successive.  ̶  5. Tutela dei legittimari.  ̶  6. Atto di destinazione e patto di famiglia.  ̶  7. Trust, atto di destinazione liberale e collazione.  ̶  8. Conclusioni.

1. Trust testamentario.

Il diritto delle successioni costituisce terreno prolifero per lo studio dell’istituto anglosassone, poiché è ampiamente sentita l’esigenza di verificare la compatibilità dello stesso rispetto ai principi e limiti del nostro ordinamento in materia successoria richiamata mediante i molteplici riferimenti contenuti all’interno della stessa Convenzione dell’Aja[1].

Il trust ha registrato un ampio utilizzo nel diritto successorio quale alternativa al testamento, poiché esso consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la tutela di soggetti deboli o della redditività di impresa. Il motivo per cui si opta per tale scelta risiede nel limite che impone il nostro ordinamento circa l’unitarietà della successione da tempo criticata in dottrina[2], la quale osserva come l’attuale dinamica dei rapporti sociali ed economici produca una pluralità di interessi che non sempre possono trovare tutela attraverso il tradizionale strumento testamentario.

Su tale linea si basa l’art. 2 della Convenzione che, richiamando tra le forme costitutive di trust l’atto di ultima volontà, da un lato integra la vicenda segregativa e destinatoria proveniente da una legge straniera, mentre dall’altro rimanda alla legge interna la disciplina della validità, della capacità, dei vizi del volere e della tutela dei diritti inderogabili dei legittimari.

A tale riferimento normativo va aggiunto il contenuto dell’art. 3 della Convenzione che sancisce che la stessa si applica solo in relazione ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. Il vulnus costituito dalla mancanza di limitazioni va colmato con il c.d. principio di equivalenza delle forme testamentarie secondo cui qualsivoglia forma testamentaria è idonea e valida alla costituzione del trust.

Rispetto al profilo successorio interno è valida l’applicazione dei principi generali di personalità, con riguardo alla proposizione di un atto personale teso alla tutela dei propri interessi post mortem, della certezza, che si realizza nel contenuto chiaro del testamento[3], e dell’assoluta revocabilità del testamento.

A questi principi vanno collegati le c.d. “tre certezze” del diritto inglese che si identificano nella presenza della volontà di istituire il trust, la certezza, ovvero, determinatezza dei beni da conferire in trust ed, in fine, l’esatta indicazione dei beneficiari[4].

Tuttavia, il legislatore prevede delle limitate eccezioni all’oggetto della disposizione. Infatti, si prevede che il programma testamentario possa essere integrato successivamente da una volontà esterna che completa quella espressa dal testatore.

La figura in esame è ricondotta alla c.d. relatio sostanziale che può verificarsi sia per la determinazione dell’oggetto che del soggetto del testamento[5]. In virtù di tale fenomeno è possibile derogare alla regola generale della personalità del testamento, ma la violazione dell’eccezione espressamente prevista dalla disciplina civilista produce la nullità dell’atto con conseguente nullità del negozio di trust.

A tal proposito, nonostante per il trust sia applicabile il principio della fungibilità delle forme, in tema di vincolo di destinazione, di cui all’art. 2645-ter c.c., la forma prestabilita ad substantiam è l’atto pubblico.

Tuttavia, la questione da superare non si riscontra nella legittimità del vincolo di destinazione che è stato ampiamente dibattuto e risolto positivamente in dottrina, bensì se tale vincolo possa essere idoneo a qualsivoglia tipo di testamento.

In merito a ciò, un primo orientamento[6], accostatosi al principio di equivalenza delle forme testamentarie, asserisce che il vincolo di destinazione può essere espresso secondo ogni forma testamentaria, poiché ove si ritenesse idoneo allo scopo il solo testamento pubblico, lo stesso dovrebbe essere revocato esclusivamente in forma pubblica fornendo un’ulteriore deroga alla fungibilità delle schede testamentarie[7].

Nonostante ciò, appare preferibile abbracciare l’orientamento[8] che, ammettendo il vincolo di destinazione testamentaria, ritiene necessaria ed imprescindibile la forma pubblica della scheda testamentaria poiché si identifica come garanzia di legalità e di consapevolezza della formazione della volontà destinatoria.

Nel trust testamentario il trustee diviene beneficiario non ipso iure, bensì mediante accettazione[9]. Premesso ciò, il legislatore, dinnanzi alle esigenze cautelari che possono sorgere nel momento dell’apertura del trust, offre, ex art. 460 c.c., poteri di gestione conservativa al chiamato e, ex art. 528 c.c., la nomina di un curatore dell’eredità giacente laddove la vicenda successoria risulti essere più complessa.

Al fine di sollecitare una pronta assunzione dell’incarico ed una celere definizione del sistema successorio, il disponente, o testatore, può fissare un termine entro il quale il trustee, o gestore, deve accettare l’incarico e prevedere la loro sostituzione nell’ipotesi di mancata tempestiva adesione.

Tuttavia, la sostituzione di cui si parla, operata dallo stesso disponente o da un soggetto dallo stesso designato, secondo limiti e clausole che ne indirizzano il potere discrezionale, non è riconducibile a quella ordinaria disciplinata ex artt. 688 c.c. e ss.

In mancanza della disciplina di tale ipotesi, nello stesso atto istitutivo, è difficile assumere che gli eredi o i legati possano ricoprire il ruolo di trustee, poiché è un ruolo sconosciuto all’istituzione dell’erede e del legato.

Stante ciò, il problema della non accettazione dell’onere del trustee si manifesta anche in relazione alla pacifica ammissibilità di una nomina giudiziale del nuovo trustee[10], in quanto si tratta di un’ipotesi prevista dalle leggi regolatrici straniere, ma non dalla normativa interna. Per ammettere tale ipotesi queste leggi dovrebbero essere considerate come norme interne extra codices[11].

Premesso quanto detto in tema di non riconducibilità dell’istituto dell’erede nel ruolo del trustee, si assume che il negozio di trust non potrà richiamare collegamenti neanche con l’art. 533 c.c. riguardante l’atto di petizione dell’eredità[12].

2. Divieto dei patti successori.

Il nostro ordinamento, in tema di successione, prevede l’espresso divieto, ex art. 458 c.c., di istituire negozi che possano attribuire o negare diritti su di una successione non ancora aperta.

Tradizionalmente tali patti sono distinti in istitutivi, dispositivi e rinunciativi, a seconda che riguardino la istituzione della propria successione giuridicamente impegnativa per l’ereditando, la disposizione di diritti futuri a favore di altri o la preventiva rinuncia ai diritti futuri.

L’effetto che si produce in presenza di tali negozi è la nullità, ma si ritiene che tale vizio sia escluso dal momento in cui sia dimostrato che il testatore era consapevole della nullità dell’impegno assunto, disponendo, dunque egli, in piena libertà, ovvero quando il vizio sia fatto valere da chi abbia confermato o dato volontaria esecuzione alla disposizione[13].

In dottrina, chi ha approfondito lo studio di tali negozi ha tendenzialmente escluso ogni genere di collegamento tra il negozio di trust ed i patti successori considerando che per il primo, a differenza dei secondi, mancherebbe un patto posto alla base del rapporto intercorrente tra settlor e beneficiario, e che l’atto di disposizione coinciderebbe in un momento precedente all’evento della morte, ovvero nel momento in cui i beni sono attribuiti al trustee[14].

Infatti, ciò che induce ad escludere che il negozio di trust sia un patto successorio risiede nel fatto che, mediante il conferimento dei beni in trust, il settlor trasferisce, mediante atto inter vivos i beni al trustee[15], prevedendo un nuovo trasferimento degli stessi beni per il momento successivo alla morte del settlor[16].

La differenza tra patto successorio e trust risiede nella diversità del risultato finale, in quanto per il primo il trasferimento avviene effettivamente alla morte del de cuius, mentre per il secondo il trasferimento è immediato[17].

Ulteriore analisi va fatta in relazione al c.d. Totten trust in ragione della sua grande diffusione[18]. Tale fattispecie prevede l’ipotesi in cui il settlor effettua un deposito, a nome proprio, presso una banca, individuata come trustee, ed indicando i beneficiari che percepiranno quanto risultante dal deposito al momento della morte[19].

Questo istituto è configurato in modo differente tra sistemi di common law e di civil law. Infatti, negli ordinamenti di common law la fattispecie in esame non è considerata come un negozio mortis causa, poiché genera un equitable interest ad ottenere il saldo attivo del conto bancario al momento della morte del disponente[20].

Nel nostro ordinamento, la dottrina maggioritaria statuisce nel senso di individuare la natura di atto mortis causa a vantaggio del beneficiario, giacchè questo finisce di conseguire una attribuzione de residuo, che si determina e si attualizza solo al momento della morte del depositante: ricorre, per tanto, un caso di disposizione patrimoniale a causa di morte realizzata attraverso un negozio non testamentario, per questa ragione nulla[21].

3. Capacità di disporre e di ricevere. Indegnità.

La capacità testamentaria deve essere presente al momento della redazione del testamento, non al momento dell’apertura del testamento e non è ammessa rappresentanza, neanche se a beneficio di incapaci[22], poiché ha natura di atto personalissimo[23].

Tuttavia, la legge 9.01.2004, n. 6, ha introdotto delle disposizioni a tutela delle persone giuridiche prive di autonomia. Infatti, in ossequio ai principi previsti ex art. 1, della suddetta legge, tali soggetti potranno anche prevedere vicende segregative e destinatorie riconducibili al trust.

Per ciò che concerne i soggetti capaci a succedere si deve fare riferimento all’art. 462 c.c. secondo cui “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.

Con riguardo al trust, in dottrina[24] si afferma che il settlor istituisce tale negozio prevalentemente e generalmente in virtù dei propri discendenti. Tuttavia, l’art. 8 della Convenzione riserva al costituente la regolamentazione della capacità ad esercitare mansioni, diritti ed obblighi che conseguono alle disposizioni del negozio di trust, ragion per cui sarà necessario il rispetto e l’applicazione diretta del dettato normativo di cui all’art 462 c.c., in tema di nascituri, e dell’applicazione conforme della norma di cui all’art. 2645-ter c.c.

Il legislatore italiano prevede anche delle ipotesi tassative di limitazione della capacità ex artt. 596 c.c. e ss., in tema di incapacità del tutore o protutore (art. 596 c.c.), di notaio, testimone, interprete (art. 597 c.c.) e di chi ha redatto o ricevuto testamento segreto (art. 598 c.c.). Tali disposizioni si assumeranno come invalide anche se promosse sotto nome di un’interposta persona[25].

Ai sensi dell’art. 463 c.c., la dottrina[26] e la giurisprudenza[27] ravvisano un’esclusione ex post dalla successione di coloro che hanno perseverato in un comportamento colpevole ottenuto mediante gravi offese arrecate al de cuius o alla sua libertà testamentaria.

L’indegnità non opera automaticamente, poiché non si tratta di incapacità a succedere ed in quanto tale è necessaria una pronuncia costitutiva dell’autorità giudiziaria[28].

4. Divieto di: a) Sostituzione fedecommissaria.

A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il nostro ordinamento riconosce esclusivamente il fedecommesso assistenziale, ovvero, l’ipotesi in cui l’istituito si rinviene nel soggetto interdetto od interdicendo (figlio, discendente, coniuge del de cuius) che ha l’obbligo di conservare quanto ricevuto per “restituirlo” alla sua morte al sostituito che è individuato nel soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia prestato assistenza[29].

Tale istituto produce una doppia delazione di ordine successivo, di cui la seconda delazione è sottoposta alla conditio iuris della sopravvivenza del sostituito al sostituto e della cura dell’incapace. Tuttavia, alla morte del sostituito la vicenda successoria non si conclude con la prima delazione, poiché la seconda delazione acquista efficacia.

In tema di trust la vicenda giuridica è differente. Infatti, la disposizione testamentaria genera una sola delazione tramite la quale il disponente si avvale dell’intermediazione del trustee per il raggiungimento del vantaggio in capo al beneficiario.

La dottrina prevalente configura l’istituito come titolare di una proprietà risolubile, per il quale non vige un vero e proprio obbligo di conservazione, premesso che comunque ogni atto non autorizzato sarà ritenuto nullo, né tanto meno vige un obbligo di restituzione in quanto alla sua morte, e verificatasi la conditio iuris, i beni, oggetto di trust o il loro corrispondete valore economico (exchange products), passano ipso iure nella titolarità dello stesso[30].

Da ciò si desume che l’istituito sia contemporaneamente titolare dei beni oggetto di delazione, nonché amministratore degli stessi, mentre il trustee è titolare di una proprietà “conformata” in quanto funzionalmente avvinta da un vincolo di destinazione che rende i beni che ne sono oggetto “massa separata” nella sua sfera patrimoniale[31].

Al termine della destinazione i beni non passano automaticamente nella sfera patrimoniale del beneficiario finale, poiché occorrerà la redazione di un atto traslativo operato dal trustee.

Le differenze si delineano anche nell’ipotesi di fedecommesso de residuo, poiché anche il trustee come l’istituito ha facoltà di disporre dei beni oggetto di trust, ma sarà sempre vincolato alle disposizioni impartite dal disponente.

 b) Usufrutti successivi.

Tema molto delicato è quello che concerne il divieto di usufrutti successivi in trust ed atto di destinazione.

Tale fattispecie[32] si verifica allorquando il testatore fa conseguire ad un soggetto il diritto di usufrutto che sarà attribuito ad altra od altre persone al momento della morte del primo usufruttuario, ma per effetto diretto della volontà del testatore.

Secondo parte della dottrina non ci sarebbe violazione di tale divieto nell’ipotesi di istituzione di trust o di atto di destinazione testamentario, in quanto, non esistendo alcuna situazione giuridica equiparabile all’usufruttuario ed al nudo proprietario non può verificarsi la scissione tra diritto reale di godimento e di proprietà[33].

Esistono, tuttavia, fattispecie di trust che riconducono alla figura dell’usufrutto allorquando i beneficiari hanno diritto a godere delle utilità economiche dei beni destinati. Tali ipotesi esulano dal divieto di usufrutto successivo solo quando la disposizione testamentaria fa sorgere diversi diritti di usufrutto a termine[34].

c) Rendite successive.

Il divieto di rendite successive si muove sulle previsioni del divieto di usufrutto successivo, con la precisazione che tale divieto si estende, oltre che alle disposizioni a carattere reale, anche alle disposizioni che hanno carattere obbligatorio[35].

Anche in tal caso, per non incorrere in tale divieto, il diritto alla percezione delle rendite deve essere limitato in termini certi[36].

5. Tutela dei legittimari.

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione ex art. 15, questa non deve ostacolare l’applicazione delle norme imperative previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà[37]. Tale regola fa riferimento ad un elenco di materie, disposto dallo stesso art. 15, tra le quali rientrano il testamento e la devoluzione mortis causa, con particolare riferimento all’istituto della legittima.

Si deve precisare che, in relazione all’analisi della tutela dei legittimari, è necessario che la costituzione dei negozi di trust e di destinazione siano basati su di una causa liberale.

La dottrina[38] ha posto il problema applicativo del rispetto della quota legittima in ipotesi di sopravvivenza di una pluralità di legittimari del de cuius, di cui uno di questi non accetti l’eredità.

La giurisprudenza della Suprema Corte[39] ha dato un’affermazione negativa basata sul fatto che la quota rinunciata va ad accrescere la quota degli altri chiamati nella stessa quota.

Ad esempio, se Tizio, vedovo, lascia l’eredità ai figli Caio e Sempronio e Caio rinuncia, la quota di legittima di Sempronio si accrescerà.

Tale orientamento è mutato nel tempo a seguito di successive pronunce della Suprema Corte[40] che ha ritenuto di affermare che della quota del legittimario rinunciante non dovrà tenersi conto, come non dovrà tenersi conto dello stesso allorquando si dovrà individuare la quota di legittima spettante agli altri.

Tuttavia, recentemente la Corte ha nuovamente mutato indirizzo con due sentenze pronunciate a Sezioni Unite[41] con le quali ha ritenuto che la quota del rinunciante si debba tenere conto per il calcolo della quota spettante agli altri legittimati, ma senza che la quota del legittimario rinunciatario accresca la quota degli altri.

D’altro canto si deve anche considerare la problematica che discende dall’ipotesi in cui si debba provvedere al calcolo della legittima per una pluralità di legittimari dei quali uno sia destinatario di un legato sostitutivo di legittima[42].

Secondo quanto affermato da una parte della dottrina[43] e della giurisprudenza, la quota del legittimario che accetta il legato va computata assieme a quella degli altri legittimati.

La Corte[44], prendendo le mosse da tale orientamento, afferma la possibilità di applicare tale ipotesi solo nel caso in cui del coniuge che concorre coi figli e che accetta il legato sostitutivo della quota legittima che ha ad oggetto l’usufrutto generale dei beni ereditati.

Altro orientamento è quello che afferma che il legittimario che accetta il legato sostitutivo della legittima esce dalla cerchia dei legittimari[45], poiché l’equiparazione tra i due tipi di legittimari andrebbe a configurarsi come una forzatura ermeneutica.

In particolare, poi, bisogna rilevare l’importanza della figura del coniuge superstite che gode del diritto di abitazione sulla casa del de cuius e del diritto di uso dei mobili che la corredano.

A parere della dottrina prevalente[46] i beni oggetto di tale fattispecie possono essere acquistati dal coniuge superstite anche se rinuncia al legato.

Nel nostro ordinamento vige il divieto di apporre pesi o condizioni sulle quote spettanti ai legittimari[47], ovvero ogni diposizione che produca menomazione della consistenza economica dell’eredità ed ogni alterazione della posizione giuridica del legittimario rispetto ai beni oggetto di eredità.

Premesso che, la libertà di disporre dei propri beni, a titolo di liberalità, non è illimitato perché vi è tutela della famiglia nucleare, che ha diritto a ricevere una quota dell’asse ereditario[48], la disposizione che istituisce il negozio di trust comportando lesione dei diritti dei legittimari sarà soggetta ad azione di riduzione ex artt. 554 e 558 c.c.

Colui che sarà legittimato ad agire mediante l’azione di riduzione è il trustee. Successivamente, allorché venga concretamente in rilievo la posizione del beneficiario quale intestatario finale dei beni in trust, si assisterà ad una fisiologica ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., con conseguente estromissione dal giudizio del gestore[49].

Dai principi generali contenuti ex art. 553 c.c.si desume che i primi atti a dover essere oggetto di riduzione sono quelle disposizioni che hanno fonte in una successione mortis causa ab intestato, che si verifica nei casi in cui il defunto non redige testamento, ovvero quest’ultimo è diventato nullo, ovvero se nessuno degli eredi istituiti ha accettato l’eredità.

Tuttavia, non è presente nel nostro ordinamento alcun principio che indichi che il legittimario possa agire in riduzione fin dal momento dell’apertura della successione[50].

La regola della riduzione vale anche per le liberalità inter vivos, in relazione alle donazioni, dirette ed indirette[51], lesive della legittima che però potranno essere soggette a riduzione solo successivamente alle riduzioni delle disposizioni lesive mortis causa.

L’ordine di riduzione, di cui all’art. 559 c.c., è tassativamente cronologico e non successivo, poiché ciò che rileva non è il momento in cui si è verificato l’atto soggetto a riduzione, bensì il momento in cui è stata stipulata la singola liberalità[52].

Tale azione non ha carattere reale ma personale, poiché rivolta nei confronti del beneficiario della disposizione che si intende ridurre perché lesiva del diritto di legittima. Codesta natura comporta che nel giudizio che si intende promuovere debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, solo i soggetti che hanno beneficiato della disposizione, testamentaria o di liberalità, che si intende ridurre.

Con riferimento al negozio di trust è da osservare che oggetto della riduzione sia l’atto dispositivo e non già l’atto istitutivo del trust, poiché è solo il primo dei due atti ad incidere sui diritti dei legittimari.

Tuttavia, l’atto di disposizione concernente gli atti compiuti in vita dal defunto, di cui atto tipico è la donazione, nel trust non coincide con la donazione, poiché, non viene compiuto con animus donandi nei confronti del trustee,

In tal modo, il trust potrebbe configurarsi come mezzo per realizzare una donazione indiretta, soggetta a collazione ai sensi dell’art. 737 c.c., così come è stato ritenuto in Francia da una nota pronuncia della Corte di Cassazione d’oltralpe[53].

In realtà, non sempre ci si può avvalere di questa soluzione, perché, ad esempio, nell’ipotesi di donazione indiretta la giurisprudenza di legittimità[54] ritiene che in collazione cada il bene oggetto di donazione e non il denaro utilizzato per il suo acquisto, per cui, nel caso di un trust discrezionale, nel quale il trustee utilizzi il denaro ricevuto per l’acquisto di beni ma con lo scopo di meglio perseguire le proprie finalità, è il trustee, non il disponente, che, godendo dei descritti poteri, decide come investire il fondo ed in cosa trasformarlo, mentre il beneficiario è titolare di un generico diritto di credito.

Per superare la non perfetta coincidenza dell’atto di disposizione con la donazione, si è fatto ricorso alle cd. liberalità atipiche, le quali sono assoggettate all’azione di riduzione ai sensi dell’art. 809 c.c.: il trust istituito con spirito liberale configurerebbe, quindi, una liberalità atipica, diversa quindi dalla donazione indiretta intesa nel senso tradizionalmente noto. Anche da un punto di vista processuale l’azione di riduzione risente, nell’ipotesi di trust, di non poche difficoltà dipendenti dalle caratteristiche dell’atto di disposizione, non configurabile quale donazione per le ragioni appena ricordate.

Il primo problema, conseguente alla peculiarità della natura di tale atto, attiene alla legittimazione passiva dell’azione: va osservato, infatti, come dalla disciplina dell’azione di riduzione si evinca che il soggetto passivo della medesima è rappresentato, oltre che dal beneficiario di una disposizione testamentaria, dal donatario.

Ma come si è visto, nel caso di trust appare problematico qualificare come donatario il trustee, trattandosi di soggetto al quale viene trasferita la titolarità dei beni non per spirito di liberalità ma per consentirgli di adempiere l’obbligazione fiduciaria che egli assume verso il beneficiario; fermo restando che i beni in questione non entrano a far parte del patrimonio del trustee, rimanendo segregati per il conseguimento della finalità stabilita dal disponente, come stabilito dall’art. 11 della Convenzione de L’Aja[55].

6. Atto di destinazione e patto di famiglia.

Il codice civile, ex art. 768-bis e ss.[56], disciplina il patto di famiglia, che si innesta nel tema del passaggio generazionale di impresa, quale istituto alternativo al testamento.

Tale istituto nasce da un complesso intreccio delle discipline di diritto di famiglia, diritto successorio, diritto societario e di impresa, che hanno proprie caratteristiche e principi ma tutte accumunate dal generale principio di unità della successione.

L’istituto prende vita dalla Raccomandazione della Commissione CE del 7.12.1994[57] sulla successione delle piccole e medie imprese, tuttavia, la natura giuridica del patto di famiglia costituisce un aspetto controverso in dottrina che ha generato varie teorie.

Infatti, secondo un primo orientamento, il patto di famiglia, andrebbe ricondotto alle regole in tema di donazione e di successione mortis causa[58], poiché non espressamente derogate.

Altro orientamento ricostruisce la natura giuridica del patto di famiglia in termini di liberalità e riconosce, al suo interno, un grado di articolazione che spazia dallo schema della donazione modale alle liberalità non donative[59].

Tuttavia, date le peculiarità proprie della disciplina normativa del patto di famiglia non è possibile assimilarlo in modo certo ad un negozio tipico e stante che l’applicazione delle disposizioni in tema di successioni a causa di morte, della divisione o della donazione non sarebbe rispondente alle esigenze sottese all’introduzione degli artt. 768 bis ss. c.c., si deve constatare che il patto di famiglia va considerato come tipo contrattuale nuovo e autonomo[60].

Il patto di famiglia può avere ad oggetto il trasferimento, da parte del disponente, dell’azienda o delle partecipazioni sociali, a favore di uno o più dei suoi discendenti.

Il trasferimento dell’azienda potrà essere totale o parziale e, in quest’ultimo caso, la cessione dovrà avere ad oggetto un complesso di beni idoneo a garantire l’esercizio dell’attività d’impresa: il disponente del patto di famiglia può quindi scegliere, a sua discrezione, di trasferire o l’intera azienda o quella parte di azienda di cui è proprietario, oppure altresì uno o più rami di essa.

Con riferimento alla nozione di “trasferimento dell’azienda in tutto o in parte” è necessario richiamare una recente sentenza della Cassazione del 2005[61], in cui il giudice ha affermato che “può configurarsi come trasferimento d’azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale”.

Il patto di famiglia può delinearsi nel contesto del trust o dell’atto di destinazione[62] con la finalità, per il disponente, di attribuire l’azienda o le partecipazioni sociali ad un beneficiario prescelto.

Attraverso il trust, o l’atto di destinazione, è possibile generare gli stessi effetti del patto di famiglia ma in modo differito nel tempo. Ciò è reso possibile in quanto l’art. 768-bis definisce il patto di famiglia come un contratto e per questo riconducibile alla disciplina generale del contratto che prevede la facoltà di apporre termini iniziali di efficacia o condizioni sospensive.

Il trustee assume, in tale ipotesi, una posizione del tutto neutra poiché l’attribuzione in suo favore è meramente temporanea.

La disciplina codicistica[63] prevede che è il legittimario assegnatario a liquidare, in denaro o in natura, i legittimari assegnatari non rinunciatari, per cui, nell’ipotesi del trust tale obbligazione dovrà essere eseguita dal disponente.

Il soggetto individuato a guidare l’impresa è tenuto a farlo in favore di tutti i discendenti, di chi gli attribuito la stessa e non viene arricchito in modo esclusivo dall’assegnazione. Gli altri discendenti non ricevono il controllo, ma a loro spetta la loro quota di ricchezza e di redditi generati dalle partecipazioni oggetto di trust. Da un punto di vista puramente economico, essi non sono quindi in nessun modo danneggiati da una gestione del passaggio generazionale attuato tramite trust[64].

Le utilità prodotte dai beni in trust possono essere accumulate nel trust stesso o versate ai beneficiari del reddito, in quote prefissate o secondo la discrezionalità del trustee, o al verificarsi di determinati eventi. Attraverso le utilità del trust possono essere soddisfatti anche i bisogni di vita del disponente. I beni in trust saranno devoluti ai beneficiari finali una volta sopraggiunto il termine finale di durata. Il disponente può prevenire il rischio che le finalità del trust siano vanificate a causa di eventuali azioni di legittimari che si pretendano lesi o pretermessi, facendo in modo che i loro interessi economici legati al trust siano maggiori della loro pretesa, attribuendo loro vantaggi, come ad esempio corrispondendo loro le rendite dell’attività aziendale, e prevedendo la perdita di tali benefici in caso di azione contro il trustee[65].

Da ciò va concluso in modo molto semplificativo che l’istituzione di un trust per gestire il passaggio di testimone nell’azienda di famiglia non solo è ammissibile, grazie all’introduzione dei patti di famiglia, ma è altresì consigliabile nella maggior parte delle fattispecie concrete.

7. Trust, atto di destinazione liberale e collazione.

La collazione si identifica in quel rimedio giuridico, disciplinato ex lege, funzionale alla divisione ereditaria e finalizzata ad aumentare la massa ereditaria da dividere.

È controverso il suo fondamento in quanto alcuni[66] ritengono che la collazione si basi su di una volontà presunta del defunto, altri[67] affermano che sia relazionata all’esigenza di trattamento egualitario tra i coeredi e, infine, c’è chi ritiene che si tratti di una forma di anticipo su di una futura donazione[68].

L’art. 737, 1° co., c.c. prevede che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati” e secondo un orientamento[69] prevalente il rapporto che si instaura tra coeredi dà luogo ad un rapporto obbligatorio che ha fonte in un prelegato anomalo, poiché è posto a carico del coerede donatario ed in favore degli altri coeredi.

Secondo un altro orientamento[70] si tratterebbe di un’obbligazione alternativa, ex artt. 1285 e ss. c.c., per cui la prestazione in natura e in denaro sono poste sullo stesso piano.

C’è da chiedersi cosa succeda quando il de cuius ha posto in essere un trust o atto di destinazione liberale inter vivos che ha ad oggetto parte dell’asse ereditario di cui sono beneficiari i figli che non godono di collazione e che, tra l’altro, beneficeranno del patrimonio de residuo insieme ad un amico di famiglia.

Su tale punto c’è chi afferma che la divisione debba avvenire in due fasi, nella prima delle quali si determina la quota del coerede estraneo, mentre nella seconda si determinerà la quota spettante ai coeredi legittimari[71].

La collazione non va confusa con la riunione fittizia della massa ereditaria in quanto per determinare la quota disponibile, in questo caso, è necessario far rientrare nella massa ereditaria i beni donati dal coniuge solo per l’ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che è stata lesa dalla donazione.

Nella collazione non ci sono legittimari da tutelare, ma un’eredità da dividere[72].

8. Conclusioni.

Giunti alla conclusione di questo lavoro, può rilevarsi come l’indagine sin qui svolta abbia condotto al dilagante affermarsi e diffondersi del fenomeno della segregazione patrimoniale che ha determinato l’evolversi del sistema della responsabilità patrimoniale verso una maggiore specializzazione, così provocando il sovvertimento del rapporto regola-eccezione previsto dall’art. 2740 c.c.: il ricorso, infatti, ai patrimoni separati si afferma ormai, nella prassi, come la regola, riducendo fortemente l’ambito di operatività della garanzia generica di cui al primo comma della norma succitata.

I motivi di tale capovolgimento sono da riscontrarsi soprattutto nell’evoluzione dell’economia e dei mercati, sia a livello nazionale che internazionale, nonché nelle mutate esigenze di protezione del patrimonio avvertite dai privati.

Con i patrimoni separati si dà vita ad un sistema di garanzie caratterizzato dalla snellezza e dalla duttilità, il quale si rende sempre più necessario nello svolgimento delle attività commerciali e di investimento e che, oltre a proteggere le aspettative dei creditori, agevola la circolazione della ricchezza.

Tenendo conto del risultato appena descritto, è stato poi individuato, nell’ambito dei più recenti sviluppi del fenomeno separativo e, in particolare, della disciplina degli atti di destinazione prevista dall’art. 2645-ter c.c., l’affermarsi di un nuovo ruolo dell’autonomia privata in relazione al fenomeno della separazione patrimoniale.

La norma appena richiamata prevede, infatti, una forma di separazione di carattere generale, la cui struttura e, soprattutto, il cui contenuto finalistico viene plasmato direttamente dai privati, i quali possono decidere per quale scopo ricorrere alla segregazione patrimoniale.

È evidente, pertanto, il duro colpo che il legislatore del 2006 ha inferto – secondo la ricostruzione elaborata da chi scrive – al principio della tipicità dei patrimoni separati, il quale fino ad allora aveva operato con riguardo non soltanto all’individuazione delle ipotesi di separazione, ma anche alla definizione delle finalità delle stesse.

Sulla scorta, infine, dei due risultati appena illustrati, l’obiettivo, posto alla base di questo lavoro, di ricostruire i confini attuali della responsabilità patrimoniale del debitore è stato esteso ad una valutazione, in prospettiva futura, dei nuovi orizzonti della separazione patrimoniale e, in particolare, della possibilità di adottare una normativa interna sul trust.

Dalle recenti evoluzioni in materia di patrimoni separati emerge, infatti, a parere di chi scrive, un’apertura del nostro ordinamento ad una regolamentazione interna del trust, strumento, quest’ultimo, capace di adattarsi alle più svariate esigenze, afferenti tanto alla sfera della persona e dei rapporti familiari, quanto a quella delle attività commerciali e finanziarie.

Pertanto, nell’ultima parte di questo lavoro si è dimostrato, attraverso la comparazione con la disciplina del trust nel sistema giuridico inglese, che una normativa interna sull’istituto in esame, nonostante le perplessità manifestate da più fronti, non è da considerarsi inconciliabile con i principi generali fissati dal nostro ordinamento e che, anzi, essa potrebbe consentire il  superamento dei limiti manifestati dalla separazione patrimoniale nelle sue varie forme tipiche attualmente esistenti in Italia.

In definitiva, l’adozione da parte del legislatore nazionale di una regolamentazione del trust potrebbe rappresentare il coronamento di un processo di trasformazione, avviatosi ormai da tempo, del sistema della responsabilità patrimoniale, per effetto del quale tutto ciò che una volta rappresentava la regola è divenuto ormai, nella prassi, un’eccezione nonostante, ad oggi, vi siano ancora molti professionisti restii al suo utilizzo.


[1] Cfr. artt. 2, 4, 11 lett. c., 15, 18, Conv. Dell’Aja del 1° luglio 1985.

[2] Cfr. M. Leva, Altre forme di trasmissione della ricchezza, I, I fenomeni parasuccessori, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Leva, Padova, 2010, p. 59.

[3] Vedasi ad es. l’art. 628 c.c. secondo cui “È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.

[4] Cfr. D. Zanchi, Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici, Torino, 2008, p. 24.

[5] L’eccezione prevista ex art. 631, co. 2, c.c., riguarda solo i legati e non anche l’istituzione di erede. Un esempio risulta essere la presenza della condizione, meramente potestativa, del consenso del terzo.

[6] Cfr. S. Meucci, La destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano, 2009, p. 308; R. Quadri, L’art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in CI, 2006, p. 1725.

[7] Cit., S. Bartoli-D. Muritano-C. Romano, Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni, Trattati a cura di Paolo Cendon, Milano, 2014, p. 194.

[8] Cfr. S. Bartoli, Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Milano, 2011, p. 66; G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in RDC, 2007, pp. 336-337; F. Patti, Gli atti di destinazione e il trust nel nuovo art. 2645-ter c.c., in VN, 2006, p. 983.

[9] Cfr. S. Bartoli, La natura dell’attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario, in TAF, 2004, p. 62 e nota 40; A. Underhill-D. J. Hayton, Law relating to Trusts and Trustees, Londra, 2003, pp. 449 e ss.

[10] Cfr. G. Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell’attività negoziale, I, Procedimento e uffici in generale, Milano, 1985, p. 28 e ivi nota 60, pp. 133 e 148; Lupoi, 2005, p. 234; Contaldi, 2001, p. 281; Penasa, 2009, pp. 147-148.

[11] Per dubbi sull’ammissibilità cfr. S. Bartoli-D. Muritano, Trust interno e liberalità non donativa, in Aa. Vv., 2008, pp. 75 e ss., pp. 155 e ss, pp. 159 e ss; per l’orientamento favorevole cfr. A. Di Sapio, Fondo patrimoniale: l’alienazione dell’unico bene costituito, l’estinzione per l’esaurimento, lo scioglimento (volontario), il Lar familiaris ed il mito di Calipso, in DFP, 2009, p. 486; L. F. Risso-D. Parisi, Trust istituito da un minore nel suo esclusivo interesse, in TAF, 2009, pp. 380-382; in giurisprudenza per la tesi negativa cfr. Trib. Crotone 29.09.2008, TAF 2009, p. 37; Trib. Reggio Emilia 6.03.2010, TAF 2010, p. 274.

[12] Cfr. Cass. 9.04.1980, n. 2290; Cass. 6.04.1960, n. 796.

[13] Cfr. C. M. Bianca, Diritto Civile, vol. 2, 2001, Milano, pp. 491-492; art. 590 c.c.

[14] Cfr. P. Piccoli, Trusts, patti successori, fedecommesso, in Vita not., 1996, pp. 138 e ss. L’argomento è ripreso da M. Lupoi, Trusts, cit., pp. 663 e ss. Analogamente altra parte della dottrina (A. Zoppini, Il problema della compatibilità del trust con i principi successori del nostro ordinamento, in A. Zoppini-L. Nonne, Fondazioni e trust, cit., p. 162) che pone un ulteriore argomento alla compatibilità del trust con il divieto dei patti successori richiamando la previsione in tema di contratto a favore di terzo in base al quale l’acquisto avviene iure proprio e non attraverso l’eredità. Altra dottrina esclude l’inconfigurabilità unicamente in base alla mancanza di bilateralità del trust (A. Gambaro, Trust, in Dig. disc. priv. – Sez. comm., XIX, Torino, 1999, p. 468; vd. A.C. Di Landro, Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali, Napoli, 2010, p. 231). In tema di trust e diritto successorio vd. E. Moscati, Le fonti della vocazione ereditaria. Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento. Il trust, in Diritto successorio. Saggi, Torino, 2004, pp. 28 ss.; e già ID., Trust e vicende successorie, in Eur. dir. priv., 1998, pp. 1104 ss., il quale conclude la sua analisi affermando che i problemi di compatibilità tra trust e diritto successorio siano da rinvenire nel rapporto con la tutela dei legittimari. Al riguardo, al fine di individuare le tutele spettanti al legittimario leso o privato – attraverso un trust –della propria quota di riserva vd. recentemente le osservazioni di S. Patti, Trust, quota di riserva e causa in concreto, in Liber amicorum per Dieter Henrich, II, Famiglia e successioni, Torino, 2012, pp. 227 ss.

[15] cfr. R. Calvo, La tutela del beneficiario nel «trust» interno, in Riv. trim. dir. proc.civ., 1998, p. 62; F. Penevidari, Trust e divieto dei patti successori, in Riv. dir. civ., 2000,II, p. 873; S. Bartoli,  Il trust ed il divieto dei patti successori particolare riguardo al totten trust, in Trusts, 2002, p. 213; R. Montinaro, Successione mortis causa, pactum fiduciae e trust, in Tratt. di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, I, La successione ereditaria, cit., pp. 265 ss.

[16] cfr. Di recente A.C. Di Landro, Trusts, cit., p. 231, la quale esclude la corrispondenza tra Trust e patti successori in base ad una considerazione strutturale (l’unilateralità) ed una considerazione funzionale (la perdita del potere dispositivo contestuale all’atto di costituzione del trust).

[17] Cfr. F. Parente, Le disposizioni in «forma indiretta» connesse alla morte, in Rass. dir. civ., 2008, pp. 132 ss.

[18] Si tratta di Matter of Totten, Court of Appel of New York, in TAF 2002, pp. 441 e ss.

[19] Spesso, nell’atto istitutivo si provvede anche a prevedere alla riserva di revoca o modifica del beneficiario; cfr. A. Palazzo, Istituti alternativi al testamento, in Trattato il diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, VIII, Napoli, 2003, p. 175.

[20] Cfr. S. Bartoli, Il Trust, Milano, 2001, p. 692.

[21] Cit. S. Bartoli-D. Muritano-C. Romano, Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni, 2014, Milano, p. 218.

[22] I casi di incapacità sono tassativi e sono previsti ex art. 591 c.c.

[23] Cfr. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, Milano, 2009, p. 677.

[24] Cfr. S. Bartoli-D. Muritano, Le clausole dei trusts interni, Torino, 2008, p. 43; M. C. Bianca-M. D’Errico-A. De Donato-C. Priore, L’atto notarile di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile, Milano, 2006, p. 31; S. Bartoli, Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Milano, 2011, p.190.

[25] Tali considerazioni si riflettono in egual modo anche in relazione al negozio di trust.

[26] Cfr. G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 39; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 2010, p. 474; C. Ruperto, Indegnità a succedere, in Enc. Giur. Treccani, XVI, Roma, 1989, pp. 1 e ss; P. Schlesinger, Successioni (dir. Civ.) Parte generale, in NovissDI, XVIII, Torino, 1971, p. 755.

[27] Cfr. Cass. 16.02.2005, n. 3096; Cass. 17.07.1974, n. 2145.

[28] Conclusioni analoghe vanno fatte anche in tema di atto di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.

[29] Cfr. V. Durante, Fedecommesso, in Enc. Giur. Treccani, 1989; A. De Cupis, Il fedecommesso assistenziale, in GI, IV, 1983; G. Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm. Al diritto di famiglia, a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, V, Padova, 1992, p. 227.

[30] Cfr. V. Durante, Fedecommesso, in Enc. Giur. Treccani, 1989, p. 5.

[31] Cit. S. Bartoli-D. Muritano-C. Romano, Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni, Milano, 2014, p. 229.

[32] Cfr. art 698 c.c.

[33] Cfr. R. Montinaro, Il trust nel diritto delle persone e della famiglia, in FPS, 2010, p. 285; S. Bartoli-D. Muritano, Le clausole dei trusts interni, Torino, 2008, p. 189.

[34] Cfr. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, Milano, 2009, p. 1058.

[35] Cfr. Bianca C.M., Commento all’art. 698 c.c., in Aa. Vv., 2010, p.946; Cass. 13.04.1954, n. 1171.

[36] Cfr. S. Bartoli-D. Muritano, Le clausole dei trusts interni, Torino, 2008, p. 189.

[37] Si deve tenere conto anche del Regolamento UE n. 650 del 4.07.2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni ed alla creazione di un certificato successorio europeo.

[38] Cfr. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, Milano 2009, pp. 410-411, 425 e ss. e 431-432.

[39] Cfr. Cass. n. 3888/1976; in dottrina Barbero, 1965, p. 1038.

[40] Cfr. Cass. n. 2424/1987, cass. n. 1529/1995; in dottrina cfr. Ferri, 1981, p. 27; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 4° ed. Milano, 2000, pp. 159 e ss.

[41] Cfr. Cass., SS. UU., n. 13429/2006; Cass., SS. UU., n. 13524/2006; cass. n. 11737/2013.

[42] Cfr. art. 551 c.c.

[43] Cfr. in dottrina Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, Milano, 2009, p. 502; L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 4° ed. Milano, 2000, p. 124 ss.; in giurisprudenza Cass. n. 111/1984, RFI 1984, voce Successione ereditaria, n. 69.

[44] Cfr. Cass., n. 2434/1987, Gc 1987, I, p. 1046; obiter dictum Cass. n. 1529/1995, GC 1996, I, p. 2117.

[45] cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 4° ed.2006, p. 125; Hercolani in Aa, Vv., 2009 a, pp. 3, Torino, pp. 35 e ss.

[46] Cfr. in dottina L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 4° ed. Milano 2000, pp. 16 e ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, 2009, pp. 440 e ss; in giurisprudenza Cass., n. 2474/1987; Cass., n. 4329/2000; Cass., n. 6691/2000.

[47] Cfr. art. 549 c.c.

[48] Cfr. P. Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, 2007, Napoli, ed. ESI, p. 932.

[49] Cit. S. Leuzzi, I trust successori, in Officina del Diritto, Milano, 2011, p. 51.

[50] Cfr. Cass., SS. UU., n. 20644/2004, per la quale il termine di prescrizione per agire in riduzione decorre non dalla morte del de cuius, bensì dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte del soggetto istituito.

[51] Cfr. U. Carnevali, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, p. 144.

[52] Cfr. L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 4° ed. Milano 2000, pp. 275-276.

[53] Cfr. Cass. 20.02.1996, in JCP, 1996, n. 22647.

[54] Cfr. Trib. Bologna 1.10.2003, TAF 2004, p. 67, CorG 2004, p. 65 e FI 2004, I, p. 1295.

[55] Cit. http://www.personaedanno.it/successioni-donazioni/passaggio-generazionale-e-lesione-di-legittima-i-rimedi-damiano-tommasini.

[56] Introdotti con L. 14.02.2006 n. 55.

[57] Tale raccomandazione è stata approfondita dalla Comunicazione della Commissione CE n. 98/C 93/02 relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese.

[58] Secondo G. AMADIO, Anticipata successione e tutela dei legittimari, cit., 654-655, nella <formula> della <successione anticipata> andrebbe ricompreso <il multiforme strumentario, il più delle volte rappresentato da procedimenti negoziali indiretti, immediatamente attuativo di attribuzioni preferenziali (in favore di singoli congiunti, aventi titolo a succedere), realizzatrici di un arricchimento oggettivamente anticipatore rispetto a quello conseguente alla successione mortis causa. Si tratta di formula che, tradotta in chiaro (ma in larga parte banalizzata) ad altro non allude se non al classico tema della vis attractiva della disciplina successoria rispetto alle liberalità inter vivos (e particolarmente alle liberalità non donative): dunque a un problema di rapporti tra autonomia negoziale e operatività delle tutele, offerte dal sistema, agli interessi degli stretti congiunti coinvolti nella successione a causa di morte>.

[59] In questo senso C. Caccavale, pp. 586 e ss: <Il patto di famiglia si presta ad essere inteso come una qualificata ipotesi di donazione, gravata da onere a carico del donatario (cfr. art. 793 cod. civ.)> e, calando il patto nella logica dell’autonomia privata, <viene naturale intenderlo, almeno nella sua configurazione tipica, alla stregua di una peculiare donazione gravata da onere, nella quale la pattuizione modale, a carico del donatario, può essere riguardata come una sorta di stipulazione a favore di terzi, in specie i legittimari esclusi dall’assegnazione>. Sulla donazione modale a beneficio di terzo determinato v., per tutti, U. Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, 11 ss. Contrario alla possibilità di configurare, in generale, la donazione modale come stipulazione a favore del terzo ex art. 1411 c.c., invece U. La Porta, Alcune questioni in materia di donazione modale e contratto a favore di terzo, in Riv. dir. civ., 2007, 15 ss.

[60] Cfr., in merito a tali conclusioni, P. Perlingieri e G. Recinto, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007, p. 942, a parere dei quali <il patto di famiglia non può essere forzosamente assimilato ad una donazione o ad una divisione in quanto presenta un profilo funzionale del tutto peculiare>.

[61] Cfr. Cass., sez. lav., sent. 1.12.2005, n. 26196, in www.legge-e-giustizia.it.

[62] Cfr. Trib. Urbino 1.11.2011, TAF 2012, p. 401; Trib. Urbino 31.1.2012, TAF 2012, p. 406. Entrambe le sentenze sottolineano che, essendo il trust un istituto residuale, questo può essere utilizzato anche in presenza di un istituto previsto specificatamente dalla legge, quale è il patto di famiglia.

[63] Cfr. art. 786-quater.

[64] Cfr. A. Vicari, Gestione del passaggio generazionale delle imprese: dal patto di famiglia al trust,  www.vicariassociati.com.

[65] Cit. B. Franceschini, Patti di famiglia per l’impresa e trust, da Trusts, vol. II, Giappichelli, 2008, p. 12.

[66] Cfr. Cass., n. 989/1995; Cass., n. 1/1997.

[67] Cfr. Cass. n. 1159/1995; Cass., n. 2093/2000.

[68] Cfr. P. Forchielli-F. Angeloni, Della divisione. Artt. 713-768, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 2000, p. 368; A. Burdese, La divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, Torino, 1980, p.272.

[69] Cfr. P. Forchielli-F. Angeloni, op. cit., p. 380; A. Burdese, op. cit., pp. 315 e ss.; in giurisprudenza Cass., n. 1159/1995; Cass., n. 15131/2005.

[70] Cfr. P. Forchielli, Della divisione. Artt. 713-768, in Commentario del codice civile, a cura di A. scialoja-g. Branca, Bologna-Roma, 1982, pp. 285 e ss.

[71] Cfr. G. Capozzi, Successioni e donazioni, 3° ed. a cura di A. Ferrucci-c. Ferrentino, Milano, 2009, p. 1381; art. 737 c.c.

[72] Sono compresi anche i beni che sono usciti dalla massa ereditaria a causa di donazione.


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