Il trust in funzione successoria e la sua qualificazione giuridica
Il trust in funzione successoria trova pieno riconoscimento nel panorama giuridico odierno e rappresenta un importante strumento di pianificazione con cui si attuano i passaggi generazionali dei patrimoni e delle aziende.
In un primo momento la dottrina e la giurisprudenza avevano dubitato della sua validità e della sua efficacia, temendo la violazione del divieto dei patti successori previsto dall’articolo 458 c.c.
Il timore, infatti, era quello di ammettere l’utilizzo di uno strumento negoziale per produrre gli effetti vietati dalla norma menzionata.
Oggi le diffidenze verso il trust in funzione successoria sono state del tutto superate grazie all’incessante opera degli interpreti e, soprattutto, grazie all’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
I giudici di Piazza Cavour, infatti, a partire dal 2019 hanno affermato la piena validità del trust in funzione successoria, il quale deve essere qualificato come un negozio inter vivos che produce effetti post mortem.
Più nel dettaglio le Sezioni Unite hanno precisato che il trasferimento della proprietà dei beni a favore del trustee avviene al momento dell’atto con cui si istituisce il trust, o al momento dell’atto di donazione.
Il trust comincia a produrre i suoi effetti già prima della morte del disponente, al pari di quanto accade nella donazione.
Inoltre, anche con riguardo alla devoluzione a favore dei beneficiari a seguito della morte del settlor da parte del trustee, il trasferimento non avviene morti causa, poiché la morte del settlornon ha rilevanza causale ma individua il momento di esecuzione dell’attribuzione finale.
Lo strumento giuridico in esame prevede che il trustee, proprietario dei beni in trust, distribuisca, nel pieno della sua discrezionalità, le rendite e i frutti dei beni conferiti in trust inizialmente al settlor in veste di beneficiario e, dopo la sua morte, ai beneficiari indicati nell’atto istitutivo singolarmente o per categorie.
Altra fattispecie di utilizzo del trust in funzione successoria è quella attraverso la quale si trasferisce la proprietà dei beni del trust fund ai beneficiari in un determinato momento, che può coincidere con la morte del settlor oppure può essere determinato sulla base del passaggio di un certo numero di anni a partire dal trust deed, o anche in conseguenza di determinati momenti o al termine finale del trust.
La Cassazione, oltre ad ammettere la piena validità ed efficacia del trust in funzione successoria, ha provveduto anche a qualificarlo da un punto di vista giuridico.
Laddove il trust attui una liberalità, occorre ricondurlo alla categoria delle liberalità non donative o cd. donazioni indirette ai sensi dell’articolo 809 c.c.
Si tratta, come più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di negozi o contratti che non rientrano nell’ambito delle donazioni dirette ma, come precisato dall’articolo 809 c.c., non sfuggono per questo agli obblighi di collazione all’azione di riduzione.
La proprietà dei beni, per effetto del trust in funzione successoria, sarà trasferita in un dato momento ai beneficiari e tale attribuzione avviene attraverso un atto del trustee, al quale in un primo momento il disponente aveva trasferito la proprietà dei beni.
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Michela Falcone
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