Il vostro operatore telefonico può modificare in peius la vostra offerta?
Sempre più frequentemente capita di ricevere un sms con il quale, il nostro operatore telefonico, ci comunica di aver intenzione di modificare, unilateralmente, le condizioni generali del contratto, “ovviamente” a suo esclusivo vantaggio.
Ebbene, tale condotta, apparentemente, lede i diritti del consumatore / utente finale e, ictu oculi, cozza con molte norme del cod. civ., nonché con i principi generali di correttezza e buona fede, cioè con il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Il dovere di correttezza si fonda sul principio di solidarietà sociale, previsto dall’art. 2 della Costituzione Italiana, che impone, in particolare, ai soggetti dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.
Ex art. 1321 del c.c.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Tale norma, di carattere generale, abbinata ai sopraddetti principi, presuppone un accordo sostanziale, ovvero un incontro delle volontà reciproche, in mancanza, non si può, o meglio non si potrebbe, addivenire ad alcuna stipula o modifica contrattuale. Si postula, dunque, che le parti abbiano eguale peso specifico nella fase delle trattative ed in quella successiva, insomma lo stesso potere contrattuale. Laddove si sia reso manifesto un eccessivo squilibrio, il Legislatore non ha mancato di introdurre delle clausole di salvaguardia, o meglio delle tutele a favore del contraente debole.
Tutto ciò, però, a seguito dell’ulteriore intervento legislativo è da ritenersi del tutto insoddisfacente!
Difatti, ex art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, norma speciale, quindi prevalente su quella generale: “Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni”. Ciò vale a dire che, gli operatori, possono modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto, senza commettere alcuna illiceità, l’unico obbligo è la previa comunicazione.
Orbene, le compagnie telefoniche sulla scorta di detta previsione legislativa, facendone un’interpretazione estensiva, alla modifica delle condizioni generali del contratto spesso abbinano dei servizi aggiuntivi. Tale condotta, è lapalissianamente abusiva ed illegittima perché non conferme alla lettera della norma. A riguardo, si segnala l’intervento sanzionatorio dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Le sanzioni, però, sono di molto inferiori agli introiti generati da siffatto comportamento, quindi del tutto inidonee a scoraggiare l’abuso.
Ancora, può considerarsi soddisfatto l’obbligo di informazione di cui all’art. 70, sic et simpliciter, attraverso l’inoltro di un sms? In altre parole, un sms è strumento idoneo a comunicare / notificare una modifica contrattuale?
A parer dello scrivente assolutamente no, perché non può provarsi in alcun modo che la notifica abbia avuto esito positivo, o sia stata recapitata effettivamente all’utente finale!
Alla luce di quanto sopra, è auspicabile, un nuovo intervento legislativo volto a colmare tale lacuna e soprattutto a dar maggiore tutela al contraente debole. In caso contrario il “far west” è assicurato!
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Pier Vincenzo Garofalo
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