Illegittimità della bocciatura per assenze giustificabili
Le tematiche che investono gli ambiti scolastici, soprattutto in tema di bocciatura degli studenti, sono da sempre oggetto di grande attenzione da parte dei Tribunali Amministrativi.
Non da ultimo, infatti, il TAR Puglia con sentenza n. 965/2024 è tornato a pronunciarsi sull’argomento.
La vicenda portata all’attenzione del TAR ha avuto ad oggetto un ricorso presentato dai genitori di una minore di anni sedici frequentate la classe terza del liceo scientifico statale con indirizzo musicale la quale non veniva ammessa alla frequentazione del penultimo anno di liceo, stante le numerose assenze scolastiche fatte nell’ultimo periodo a causa delle sue condizioni di salute e di una pervenuta gravidanza.
L’alunna, al termine del primo quadrimestre riportava-come dimostrato dalla consultazione del registro elettronico- una media del sei e mezzo tranne in alcune materie nelle quali risultava insufficiente, ma tuttavia nei suoi confronti non veniva disposto alcun corso di recupero, in quanto il corpo docenti aveva consentito alla stessa di recuperare le insufficienze nei mesi successivi. Nei primi mesi dell’inizio del secondo quadrimestre, l’alunna riusciva a recuperare alcune di queste insufficienze, ma a poco a poco iniziava sempre più ad assentarsi da scuola, a causa di condizioni fisiche disagevoli così come riportato dai certificati medici fatti pervenire dalla mamma della ragazza alla scuola.
All’esito del deposito di tali certificati la scuola mostrava vicinanza e sostegno alla ragazza, informando i genitori che non vi era rischio per la stessa di incorrere in una possibile bocciatura. Tuttavia, giunti al termine dell’ anno scolastico il collegio docenti, riunitosi per gli scrutini finali, aveva proposto e ritenuta legittima la bocciatura della ragazza, tenendo conto solo delle insufficienze riportate e non recuperate in alcune materie, ma esulava dal tener conto delle condizioni di salute in cui versava l’alunna che le avevano impedito non per libera scelta, di frequentare con assiduità la scuola, ne provvedeva ad avvertire a-priori i genitori di quest’ultima della possibile bocciatura cui andava incontro la figlia.
I genitori della minore presentavano quindi ricorso avverso il provvedimento di bocciatura ritenuto viziato per eccesso di potere e violazione di legge, posto che è vero che la normativa di legge (d.P.R. n. 122/2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, però è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie.
Nel caso in esame sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici. La mancata applicazione di tale deroga è stata ritenuta illegittima da parte del TAR, il quale risulta essere di opinione differente rispetto al collegio docenti, posto che, questi ultimi non avrebbero tenuto conto, in primis dell’ andamento scolastico complessivo dell’alunna diminuito solo negli ultimi mesi a causa delle sue condizioni e della mancata frequenza scolastica con assiduità; in secundis il T.A.R. precisa che vi sarebbe stata una violazione del principio di trasparenza in relazione alla comunicazione tra i genitori della ragazza e la scuola, posto che quest’ultima non avrebbe avvisato tempestivamente i genitori dell’alunna di una sua possibile bocciatura.
Alla luce di ciò, il T.A.R. ha accolto il ricorso presentato dai genitori della minore, e ha annullato il provvedimento di bocciatura ritenuto illegittimo.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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