Illegittimità multe stradali: alcuni casi giurisprudenziali
Una sentenza di un Giudice di Pace di Lucca del 2016 ha dato ragione ad un utente della strada.
In breve i fatti. Il conducente aveva proposto ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione che gli ingiungeva di pagare la sanzione amministrativa emessa dalla Prefettura di Lucca nei suoi confronti ( ingiunzione n.32087 del 6/11/2015).
Il motivo del ricorrente verte sull’ assunto, poi accolto dal giudice di Pace di Lucca, secondo cui anche la calligrafia dell’agente accertatore che ha redatto il verbale – dato per pacifico in atti processuali che non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ex art. 200 nuovo c.d.s., – qualora “non sia chiara e comprensibile” rende la multa illegittima (Sent. giudice di pace di Lucca n. 497/2016 del 26 maggio 2016).
Si legge nel testo della sentenza, infatti, anche che il verbale, come prevede “l’art. 201 comma 1 c.d.s., “in caso di contestazione non immediata, sia notificato con gli estremi precisi e dettagliati della violazione”; invece, nella fattispecie in esame, per quanto il giudice dava per pacifico la contestazione non immediata, i verbali risultavano scritti “con calligrafia poco leggibile nella parte descrittiva del fatto, con violazione della suddetta disposizione, diretta a garantire il diritto di difesa” del conducente.
Ne conseguiva pertanto la decisione del Giudicante di accogliere il ricorso del conducente e annullare il provvedimento impugnato, ovviamente spese compensate.
Un’altro caso molto più recente di un annullamento di una multa stradale è di seguito esposto.
Questa volta è il Giudice di Pace di Fondi in provincia di Latina ad accogliere le doglianze del ricorrente nell’opposizione alla sanzione amministrativa emessa dalla Polizia locale del Comune di Monte San Biagio, relativa a superamento del limite di velocità registrato dal famigerato autovelox “nascosto” all’insaputa del malcapitato utente della strada.
Ma il fatto in breve. Il ricorrente, contestava l’irregolarità della segnaletica stradale di preavvertimento e l’illegittimo utilizzo del dispositivo per insussistenza delle prescritte verifiche e relative tarature.
Il Giudice di Pace ricorda che alla fattispecie si applica la c.d. Circolare Maroni (DM del 14 agosto 2009) e non la c.d. Direttiva Minniti (vale a dire il DM del 15 agosto 201), in quanto, nel rispetto “delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di previsione”.
Il fine principale dello Stato – è bene sempre ricordare,- dovrebbe essere quello del controllo del rispetto del limite di velocità per tutela della pubblica incolumità e prevenzione dai pericoli che una guida non corretta comportano e non del controllo a sorpresa a danno dell’utenza.
Peraltro, il Comune di Monte San Biagio non dava – nel corso del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa – contezza che l’apparecchio autovelox mobile usato sia stato segnalato tempestivamente almeno quattrocento metri prima del punto di rilevamento, come ad esempio, raccomanda Cass. Pen. n. 11131 del 13 marzo 2009, e che la c.d. pre-segnalazione interessasse tutte le traverse esistenti nel tratto di strada su cui si vi erano detti “controlli”.
Nella fattispecie decisa dal GdP di Fondi il segnale indicava solo la mera presenza degli organi accertatori e non le finalità di accertamento dell’eccesso di velocità.
In altri termini, il Comune non ha segnalato il punto in cui era posizionato peraltro al di fuori della sede stradale, ossia in un punto assolutamente non visibile per l’automobilista.
Il Comune non dava neanche piena contezza del posizionamento dell’apparecchio autovelox limitandosi a ribadire la piena funzionalità dello stesso.
ll GdP di Fondi ha così dato ragione al ricorrente ed ha annullato la multa compensando le spese di giustizia.(sentenza GDP di Fondi dep. il 31 gennaio 2018 giudice onorario dott. Pesce)
Gli utenti della strada, ma anche gli organi accertatori,ora, sono avvisati.
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