Imposta di registro: la sentenza deve essere allegata all’avviso di liquidazione

Imposta di registro: la sentenza deve essere allegata all’avviso di liquidazione

L’avviso di liquidazione che indichi al suo interno soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione – non allegata – è illegittimo per difetto di motivazione.

La vicenda. La controversia vertente tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la legittimità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale – Lombardia, n. 3188 del 25 febbraio 2014, con la quale ha ritenuto motivato – e basato sulla corretta applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 e art. 8, lett. b) tariffa, parte I – l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia ai contribuenti per imposta di registro sul verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto tra le medesime parti ed in forza del quale l’Agenzia era costretta a restituire in favore dei contribuenti la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in base a contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi:

1) violazione della Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 5, comma 2-bis e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, per aver la Commissione considerato l’avviso motivato nonostante non contenesse l’indicazione della tariffa d’imposta applicata né le ragioni della pretesa fiscale, facendo generico riferimento ad un verbale di conciliazione non allegato;

2) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 per aver ritenuto applicabile detto articolo e, unitamente, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 lett. b), tariffa, parte I, laddove, al contrario, avrebbe dovuto ritenere il verbale di conciliazione soggetto a tassazione in misura fissa ai sensi del D.P.R., art. 37, e art. 8, lett. e), tariffa, parte prima.

La decisione. La Corte di Cassazione nel motivare la propria decisione si sofferma sul valore dell’art. 7 della Legge n. 212 del 2000Chiarezza e motivazione degli atti –  che stabilisce al primo comma come “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

All’avviso di cui si discute non è stato posto in allegato il verbale di conciliazione e pertanto, non riporta i presupposti normativi della pretesa impositiva essendo il solo riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione, non consentendo di individuare con chiarezza in base a quale disposizione normativa la pretesa è stata avanzata.

In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del D.P.R. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della Legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Conclusione. In conclusione la Corte di Cassazione ha voluto ribadire un concetto che aveva già avuto modo in precedenza di esprimere – Cass. Civ. 1134 del 2000 – evidenziando come ai fini della legittimità dell’avviso di liquidazione non è sufficiente il mero richiamo in esso agli estremi della sentenza, non allegata, ma è necessario, ai fini di porne piena conoscenza al contribuente, l’allegazione della stessa nel rispetto di uno dei principi cardini dell’ordinamento riportato all’art. 7 della Legge n. 212 del 2000.


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