Impugnativa di ordinanza comunale di esecuzione lavori al condominio: le Sezioni Unite risolvono il conflitto di giurisdizione
Il fatto. Un condominio romano impugnava innanzi il TAR Lazio, l’ordinanza di Roma Capitale con cui era stato diffidato all’esecuzione urgente ed indifferibile di tutti i provvedimenti necessari al ripristino dell’intonaco distaccato da una parete condominiale alta 25 metri aggettante su una strada e di ogni altra opera utile alla manutenzione del muro condominiale, onde evitare pericoli all’incolumità dei cittadini.
Il Comune di Roma Capitale veniva chiamato in giudizio ed il TAR Lazio, con sentenza del 9 gennaio 2018, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore invece del giudice ordinario.
Il procedimento veniva, pertanto, riassunto innanzi il tribunale ordinario, il quale, a sua volta, con ordinanza, sollevava d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente invece la giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto sia il TAR Lazio che il tribunale ordinario avevano declinato la loro giurisdizione.
Il contrasto viene risolto con ordinanza dalla Sezioni Unite della Cassazione con Ordinanza del 5 dicembre 2019 n. 31753 ritendo che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo.
Ciò perché il Condominio non aveva messo in discussione il potere del Comune di adottare un determinato provvedimento, ma aveva piuttosto contestato il modus operandi dell’ente, con una pretesa avente natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Inoltre le Sezioni Unite confermano la natura urgente e contingente del provvedimento impugnato, quale atto riconducibile ai poteri del Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo e, pertanto, è necessario anche il richiamo all’ articolo 133, comma 1, lettera q) c.p.a., secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato“.
In conclusione, le Sezioni Unite, a seguito della contestazione dell’ordinanza comunale notificata al condominio per l’esecuzione dei lavori urgenti intimando allo stesso il compimento degli opportuni atti di manutenzione per la riparazione della facciata condominiale, dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettono le parti innanzi al TAR competente.
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avv. Giuliana Bartiromo
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