Impugnazione del diniego di sgravio
Istituto rilevante nella materia tributaria è quello relativo all’autotutela o ius poenitendi: la potestà dell’amministrazione finanziaria di procedere, su istanza del contribuente oppure motu proprio, all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti i quali siano ritenuti illegittimi oppure infondati. Attraverso quest’istituto è possibile far valere la prescrizione, stabilita in cinque anni, del credito tributario mediante l’istanza di sgravio in autotutela all’ente titolare del credito.
La quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8719 depositata l’ 11 maggio 2020 rivaluta l’istituto dell’autotutela ed interviene nella prescrizione dei crediti fiscali in seguito al diniego di autotutela, e ribadisce che “essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l’impugnazione del diniego di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della riscossione. Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.“
Parti della controversia in questione sono un condominio ed un Comune. L’amministratore di un condominio, nel corso di un accesso presso gli sportelli dell’agenzia della riscossione venne a conoscenza dell’esistenza di ingenti somme iscritte a ruolo dal Comune a titolo di Tarsu. Con domanda in autotutela il condominio chiese al Comune l’annullamento dei predetti ruoli, in quanto i crediti in ciascuno di essi portati erano caduti in prescrizione (quinquennale) successivamente alla notifica delle singole cartelle di pagamento. Il Comune rigettò l’istanza, motivando il diniego di autotutela sull’assunto che ogni contestazione circa i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate dovesse essere mossa nei confronti dell’agente della riscossione. Il condominio avverso il provvedimento di diniego del Comune proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente. Il Comune impugnò la decisione della CTP con appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del condominio in quanto riconoscere al condominio la possibilità di impugnare il diniego di autotutela significherebbe consentire ad esso di contestare le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, nonostante che per esse fosse decorso il termine di decadenza di sessanta giorni, ai fini dell’impugnazione, affermando altresì che il legittimato passivo era l’agente della riscossione e non il Comune, nei cui confronti il condominio aveva proposto il contraddittorio. Il ricorrente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione.
La Corte nella sua decisione richiama la giurisprudenza che da tempo, interpreta estensivamente l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di pesare negativamente sulla posizione giuridica di quest’ultimo (cfr. Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011).
Il giudice di ultima istanza riconosce che essendo l’atto impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, legittimato passivo dell’azione di annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l’ente impositore (nella specie, il Comune).
Afferma che il ricorrente con l’impugnazione del diniego di sgravio, non intende far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo in quanto al tempo in cui le cartelle furono notificate, la prescrizione dei crediti non era certamente maturata.
Il condominio, infatti, deduce che sarebbe maturata la prescrizione per l’inerzia dell’agente della riscossione nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre cinque anni; ed è questa la deduzione ritenuta fondata dalla Corte.
Questa sentenza attribuisce la giusta rilevanza all’istituto dell’autotutela.
Va precisato che presentando istanza di autotutela per far valere la prescrizione del credito tributario, senza ottenere risposta dall’ente, il credito si considera prescritto.
Nel caso in cui, poi, venga notificato successivamente un avviso di pagamento, questo può essere impugnato in commissione tributaria provinciale portando a fondamento della contestazione l’istanza di sgravio in autotutela alla quale non è seguita riposta nei successivi 220 giorni. In tal modo non sarà necessario entrare nel merito della prescrizione.
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Dott. Stefano Gargano
Dottore in Giurisprudenza
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