Impugnazione della delibera assembleare e determinazione del valore della causa
Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 dicembre 2023, n. 36013
La vicenda traeva origine dall’impugnazione proposta da Mevio contro la delibera del condominio Alfa, con cui era stato approvato il bilancio consuntivo per l’annualità 2011 ed il conseguente riparto.
In particolare, Mevio deduceva la violazione dell’art. 1123 cc, in quanto la delibera sarebbe stata assunta con la partecipazione ed il voto di soggetti non legittimati e lamentava la violazione dell’art. 26 del regolamento di condominio per non avere l’amministratore allegato alla convocazione il bilancio dell’anno precedente ed il relativo riparto.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, pertanto Mevio proponeva regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli art t . 7, 9 e 12, comma 1, cpc, con conseguente erroneità della condanna al pagamento delle spese processuali, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il valore della controversia dovesse essere rapportato all’importante dallo stesso contestato piuttosto che all’intera delibera impugnata.
La Suprema Corte, nel ritenere la censura fondata, ha richiamato il consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “A i fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condominio, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità à del rapporto parziale che legge l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non hanno partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di lor o (Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250; Cass. Sez. 6 – 2, 20 luglio 2020, n. 15434)” .
Secondo gli Ermellini, “La sentenza dichiarativa della nullità o l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale producono sempre un effetto caducatorio unitario sicché la domanda di impugnazione del singolo non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione” .
Infine, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato la conformità di quest’estensione dell’efficacia del giudicato a tutta la compagine condominiale al disposto dell’art. 1137, comma 1, cc, per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e resti invece vincolante per il resto dei comproprietari.
In virtù di ciò, il Supremo Consesso ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale, dinanzi al quale ha rimesso le parti per la riassunzione nei termini di legge.
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