Impugnazione di una delibera condominiale in appello: si propone con atto di citazione
La teoria generale del diritto sottolinea che la forma è centrale per avanzare qualsiasi richiesta in un giudizio. Se ciò si conferma per la parte sostanziale del contenuto di un diritto, tanto più tale considerazione si dimostra vera ed efficace, per ciò che pertiene i diritti delle parti, in un processo ad esempio in relazione alle dinamiche condominiali.
In base a tale premessa, la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 30044 del 14 dicembre 2017 ha evidenziato che, in caso di impugnazione di una sentenza, di una delibera condominiale, in assenza di una specifica disposizione, si applica la regola generale, per cui l’atto introduttivo del gravame, si propone con atto di citazione e non con ricorso.
Sulla questione, l’articolo 342 c.p.c dispone che :”L’appello si propone con citazione contenente [l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché] le indicazioni prescritte nell’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis”.
In merito a ciò, la dottrina giuridica osserva che:”l’appello si propone con citazione a comparire ad udienza fissa”(Cfr.S.COSTA, Manuale di diritto processuale civile, Unione Tipografica Torinese,1959,pg.466).
Nella pratica processuale, però, in alcuni casi si era utilizzato lo strumento del ricorso, per impugnare tali atti giuridici.
In merito alla questione, il Collegio ha osservato che :Viepiù giacchè l’insegnamento, di segno contrario, espresso da questa Corte con la pronuncia n. 18117 del 26.7.2013 (secondo cui in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto con ricorso, anzichè con citazione, può essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il rispetto del termine di gravame è assicurato già dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione) non solo è evidentemente minoritario, ma risulta “contraddetto” dal successivo arresto n. 23692 del 6.11.2014 di questo stesso Giudice del diritto (secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’art. 1137 c.c. , va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ., sicchè la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”) esattamente conforme al prioritario indirizzo ricostruttivo già consolidatosi in precedenza e comunque consolidato alla data dell’1.12.2008 (nel medesimo senso cfr. ulteriormente Cass. (ord.) 5.4.2017, n. 8839)”.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 325 c.pc. per ciò che riguarda il termine cosi detto”breve” di impugnazione che rimane di trenta giorni. Tali termini, nel diritto processuale civile, sono da considerare come perentori, in quanto se non rispettati comportano la decadenza del potere di impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, l’atto di citazione si dimostra lo strumento idoneo per impugnare tali atti di natura privatistica, in relazione alle dinamiche condominiali.
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