In assenza di specifico accordo, non possono essere rimborsate le spese condominiali pagate nell’interesse del nudo proprietario
Lo zio della nuda proprietaria di un appartamento, pagate le spese condominiali nell’interesse di quest’ultima, otteneva, al fine di rientrare in possesso della somma, un decreto ingiuntivo che veniva opposto e, successivamente, revocato con sentenza del Tribunale di Milano n 4974/2021. L’attrice si opponeva, negando di aver mai pattuito il rimborso delle predette spese e rilevando che i lavori a cui esse si riferivano non erano stati eseguiti e che in ogni caso e, in quanto opere di manutenzione ordinaria, erano a carico della usufruttuaria, nei cui confronti si sarebbe dovuta eventualmente proporre l’azione. Il convenuto affermava di aver concordato il rimborso delle spese con il fratello, padre della nuda proprietaria e “gestore di fatto” dell’immobile, nonché anticipato le stesse per evitare il pignoramento dell’appartamento, in cui abitava la comune madre, usufruttuaria. Osservava, inoltre, che i lavori avevano natura straordinaria e dunque erano a carico della proprietaria, sicché, pagando le spese, si era surrogato nei diritti dell’usufruttuaria, obbligata in solido con la proprietaria a norma dell’art. 67 disp. att. Codice Civile.
La competenza territoriale. La preliminare eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta infondata, sussistendo la competenza del tribunale meneghino in virtù degli artt. 1182 e 1183 Codice Civile e 20 Codice di Procedura Civile, considerato che la pretesa era costituita da un’azione di adempimento contrattuale avente ad oggetto una somma liquida di danaro sicché non rilevava in proposito la contestazione dell’opponente circa il luogo dell’accordo sul rimborso, ovvero la città di Catania, ove l’appartamento era ubicato (Corte di Cassazione Civile, ordinanza n. 11023/2020 e Cassazione Civile, ordinanza n. 29266/2017).
L’adempimento spontaneo del terzo e la mancanza dei requisiti per la surroga. Il convenuto opposto (zio della nuda proprietaria dell’immobile, nonché figlio dell’usufruttuaria, dalla quale l’attrice aveva ricevuto in donazione l’appartamento), non aveva dimostrato l’esistenza dell’asserito accordo in forza del quale la nipote avrebbe dovuto rimborsare le spese condominiali da lui anticipate; pertanto, il pagamento, da parte del convenuto, del debito dell’opponente verso il condominio doveva essere qualificato come adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 Codice Civile, adempimento che -mancando la strutturale controprestazione- si presume gratuito (Cassazione Civile, ordinanza n. 26856/2019 e Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6538/2010). Da ciò discende che colui che paga ha l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di un rapporto giuridico sottostante che gli attribuisca il diritto di rivalersi sul debitore (Cassazione Civile, Sentenza n. 2060/2010 e Cassazione Civile, Sentenza n. 23292/2007); incombeva, quindi, sul convenuto l’onere di provare di aver pattuito con il padre della nuda proprietaria, nonché suo fratello, quale rappresentante dell’opponente, il rimborso della somma ma tale evidenza però non era stata raggiunta. Mancava, infatti, la prova che l’opponente avesse conferito al padre il potere di pattuire in suo nome il rimborso delle predette spese, essendo a tal fine irrilevante che il padre fosse stato delegato dalla figlia a partecipare a un’assemblea condominiale. Neppure era stata dimostrata la conclusione dell’ipotetico accordo, dal momento che tale circostanza non era desumibile dal mero invio, all’asserito rappresentante, del “bonifico lavori straordinari”, né dalla spedizione all’opponente di un’intimazione al rimborso, in cui peraltro non è fatta alcuna menzione di precedenti accordi.
La mancanza di arricchimento senza causa. In esito alle contestazioni formulate dall’attrice, il convenuto aveva anche svolto domanda di arricchimento senza causa – astrattamente ammissibile sulla scorta dei principi stabiliti da Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 22404/2018 – che però risultava, nel caso di specie, infondata perché l’indennizzo di cui all’art. 2041 Codice Civile presuppone che un soggetto si sia ingiustificatamente arricchito a danno di un altro, sicché deve escludersi che vi sia arricchimento senza causa quando lo squilibrio economico dipenda da un atto di disposizione volontario del danneggiato (Cassazione Civile, Sentenza n. 7331/2016 e Cassazione Civile Sez. Lavoro, Sentenza n. 10251/1996).
La conclusione del giudizio. La mancanza di prova dell’esistenza di accordi fra il convenuto e l’attrice o fra il convenuto e il padre di lei e la mancanza di prova del conferimento di eventuale delega dall’attrice a suo padre, concludevano, quindi, per lo spirito di liberalità nel pagamento eseguito dal convenuto. Neppure le prospettazioni circa l’asserito accollo fra l’opponente e la madre usufruttuaria e la conseguente surrogazione del convenuto nei diritti del condominio risultavano suffragate da prove specifiche e concludenti. Le domande del convenuto opposto quindi, risultavano infondate, sia in relazione all’adempimento sia per ciò che riguardava l’arricchimento senza causa, con relativo accoglimento dell’opposizione, revoca del decreto ingiuntivo e compensazione parziale delle spese, per via dell’infondatezza dell’eccezione territoriale sollevata nonché per i rapporti di parentela coinvolti.
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