Inadempienza al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario

Inadempienza al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario

Nel nostro ordinamento diversi sono i rimedi riconosciuti al genitore del figlio minore o maggiorenne non autosufficiente per contrastare l’inadempimento all’obbligo di contributo al mantenimento del genitore in tal senso obbligato.

Dal punto di vista civilistico, il legislatore ha disposto tutele al diritto al mantenimento riconosciuto al figlio, non solo successive all’inadempimento, ma anche volte ad impedire future inosservanze del predetto obbligo. In particolare, l’art. 156 c.c. consente al giudice, nel procedimento di separazione, su istanza dell’avente diritto, in caso di pericolo di inadempimento, di imporre al coniuge obbligato, di prestare idonea garanzia reale o personale. In caso di inadempienza, inoltre, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell’obbligato, ovvero può obbligare terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, a pagare direttamente al coniuge beneficiario la somma dovuta a titolo di mantenimento per il figlio.

Le tutele di cui sopra possono essere richieste, anche con ricorso per modifica delle condizioni di separazione, qualora i presupposti per la richiesta si verifichino dopo la sentenza di separazione.

Tali tutele sono riconosciute anche al diritto del figlio naturale di essere mantenuto da entrambi i genitori. Infine, l’art. 8 legge 898/1970 (c.d. legge sul divorzio) consente al coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento per il figlio di chiedere a terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, e che sia inadempiente per più di 30 giorni,  di versargli direttamente la somma dovuta. La possibilità di ricorrere a tale procedura stragiudiziale è stata estesa anche al genitore del figlio naturale nei confronti dell’altro genitore obbligato a versare il contributo al mantenimento.

Rimane sempre salva, in tutti i casi di pregresso inadempimento all’obbligo di contributo al mantenimento, la possibilità di agire esecutivamente nei confronti dell’inadempiente, quindi con pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare ovvero immobiliare.

Ma cosa succede se il genitore non collocatario viola il diritto- dovere di vedere il figlio secondo le modalità stabilite dal giudice?

Prima della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6471/2020, pubblicata il 06.03.2020, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, era univoca e costante nel ritenere applicabili i rimedi di cui all’art . 709 ter c.p.c. Dunque, si riteneva unanimemente che in caso di controversie insorte tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento e della responsabilità genitoriale, il giudice, in caso di gravi inadempimenti o di atti che avessero pregiudicato od ostacolato il corretto svolgimento dell’affidamento, avrebbe potuto modificare i provvedimenti in vigore, e anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento del danno in favore del minore; disporre il risarcimento del danno in favore dell’altro genitore; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

La giurisprudenza di merito era costante anche nel ritenere applicabili anche le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c., volte a sanzionare l’inadempimento ovvero il ritardo di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (ex pluribus, Trib. Lecce ord. 01.07.2019).

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, che con la recente e criticata sentenza n.6471/2020, ha statuito il principio di diritto secondo cui “il diritto dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. trattandosi di un potere- funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata

In sostanza, si legge nelle motivazioni, il diritto- dovere di visita del genitore non collocatario, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto; deve pertanto essere rimesso alla scelta del soggetto onerato, ed è come tale insuscettibile di coercizione. Non sarebbero pertanto esperibili né i rimedi di cui all’art. 614 bis c.p.c. “misure di coercizione indiretta”, né i rimedi di cui all’art. 709 ter c.p.c.

Questi ultimi, ancora si legge, potrebbero essere richiesti solo in caso di condotte del genitore collocatario volte ad impedire l’esercizio del diritto di visita dell’altro genitore e come tale in contrasto col diritto alla bigenitorialità del minore.

Infine, conclude la Corte, in caso di violazione protratta e costante del diritto di vista, potranno essere modificati i provvedimenti vigenti relativi alle modalità di affidamento e responsabilità genitoriale, e quindi, ad esempio, potrà essere disposto l’affido esclusivo all’altro genitore sino ad arrivare alla decadenza dalla patria potestà, nei casi più gravi.

Tale pronuncia non è sicuramente esente da critiche. Innanzitutto perché viene messo in secondo piano, rispetto alla libertà di autodeterminazione del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità del minore, che secondo questa pronuncia non  sarebbe garantito da alcuna tutela. In effetti, i rimedi paventati da questa pronuncia all’inadempimento del diritto di visita del genitore non collocatario (ovvero affido esclusivo all’altro genitore o addirittura decadenza dalla patria potesta’), non farebbero altro che ampliare le distanze tra genitore e figlio.

Infine, tale sentenza, crea di fatto una disparità in quanto ad oneri e obblighi tra i genitori, sancendo l’obbligo in capo al genitore collocatario di consentire le frequentazioni tra il figlio e l’altro genitore, con rimedi risarcitori e sanzionatori in caso di inadempimento, e dall’altra parte, non prevedendo alcun obbligo coercibile  in capo al genitore non collocatario in merito alla frequentazione del figlio.


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