Inammissibile il ricorso proposto da genitori per sottrarsi all’obbligo di vaccinare i figli

Inammissibile il ricorso proposto da genitori per sottrarsi all’obbligo di vaccinare i figli

TRGA per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, 21 novembre 2018, n. 256

L’Associazione “Vaccinare informati” ed alcuni genitori impugnavano alcune deliberazioni della Giunta provinciale di Trento che disciplinano l’erogazione dei “buoni servizio del triennio 2018 – 2020” nonché i contributi per i soggiorni socio-educativi.

In particolare, le dette deliberazioni venivano contestate nella parte in cui stabiliscono A) che i soggetti assegnatari dei predetti buoni, per attivare l’erogazione dei servizi connessi al rilascio, devono – per i minori di età da 0 a 6 anni – ottemperare a quanto previsto in materia di vaccinazione obbligatoria; B) che l’erogazione dei servizi conciliativi, ancorché non rientranti nello strumento dei “buoni servizi”, venga effettuato – per i minori di età da 0 a 6 anni – nel rispetto delle predette disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria, con sanzioni e penali a carico dell’erogatore dei servizi conciliativi medesimi nel caso in cui non venga ottemperato a tale obbligo; C) che tra i criteri e le modalità per la concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi, vi è, per i minori di età (da 0 a 6 anni e 364 giorni), l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti nel d.l. 73/2017 convertito dalla legge n. 119/2017.

I ricorrenti premettevano di aver liberamente scelto di non sottoporre i figli minori (di anni 3 e 5, rispettivamente di anni 4 e 2) ai vaccini obbligatori, come peraltro risultava dai libretti sanitari prodotti in causa, e tuttavia di non contestare l’obbligo di vaccinazione previsto dalle disposizioni legislative statali per l’iscrizione e gli adempimenti del sistema scolastico (pur non condividendone pienamente i presupposti): l’impugnazione proposta, diversamente, riguarderebbe l’imposizione/estensione, determinata dalle sopra viste deliberazioni provinciali e non prevista dalle disposizioni legislative statali, degli obblighi vaccinali nell’ambito extrascolastico, rientranti nelle misure di carattere sociale e finalizzate al sostegno economico e alla promozione del benessere familiare.

I Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.

In particolare, secondo i Giudici <<non è riconoscibile un interesse giuridicamente tutelato in capo a chi, come i soggetti ricorrenti nel caso in esame, agisce in giudizio basando la propria legittimazione sul dichiarato e consapevole intento di non adempiere ad un preciso obbligo ad essi imposto dalla legge>>.

Viene, inoltre, chiarito che i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 (paragrafi nn. 8.2.4 e 8.2.1) e dalla sentenza del Consiglio di Stato 14 febbraio 2018, n. 962, <<enfatizzano come la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici>>.

In conclusione, <<il giudizio non può offrire protezione a un interesse deliberatamente e consapevolmente contra legem, non è riconoscibile una posizione legittimante in capo ai ricorrenti: né ai genitori, che affermano, come si è detto, di avere liberamente scelto di non sottoporre i figli all’obbligo vaccinale, pur affermando di non voler in alcun modo contestare l’obbligatorietà vaccinale contenuta in una legge dello Stato italiano; né in capo all’associazione ricorrente che (a prescindere dall’esame delle eccezioni svolte dall’amministrazione resistente circa la mancanza di sua legittimazione, e alla non coincidenza del fine statutario dell’abolizione di ogni obbligatorietà per i singoli cittadini con quello dichiarato dagli altri ricorrenti, che tale obbligatorietà non contestano) pone una domanda giudiziale anch’essa volta alla tutela di un interesse non riconoscibile, a legislazione vigente, come legittimo>>.


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