Inapplicabilità del rimedio generale della risoluzione contrattuale in caso di gravi inadempienze del socio
La questione. La giurisprudenza di merito è di recente tornata ad occuparsi della questione dell’applicabilità del rimedio generale della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. all’ipotesi in cui un socio si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di società, in particolare quando questi ponga in essere delle condotte che ostacolino la realizzazione dell’oggetto sociale.
All’origine della questione vi è il fatto che il rapporto tra soci si basi, come appena accennato, su un contratto, che l’art. 2247 c.c. definisce come “il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Da ultimo, sulla questione, si è pronunciato il Tribunale di Bologna con sentenza n. 581/2023 del 15 marzo 2023.
Nel caso di specie una S.R.L.S., in persona del legale rappresentante, agiva in giudizio chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del contratto di società nei confronti di uno dei soci, al quale venivano attribuite le seguenti condotte: i) cessazione, senza alcun apparente motivo, della cura delle pregresse attività sociali e dei rapporti con clienti, fornitori e agenti; ii) svolgimento di attività di consulenza in favore di un’azienda concorrente; iii) tentativo di storno di taluni dipendenti della società in favore della predetta azienda concorrente; iv) assunzione di un contegno gravemente ostruzionistico consistente nel reiterato rifiuto di partecipare alle assemblee, in particolare quelle per l’approvazione dei bilanci, ovvero di rinnovare le garanzie fideiussorie necessarie alla prosecuzione dei contratti di locazione conclusi dalla società; v) assunzione pubblica di un atteggiamento gravemente denigratorio nei confronti della società e del socio-amministratore unico.
La decisione del Tribunale. Il Tribunale, pur accertando la fondatezza dei fatti posti alla base della domanda giudiziale, nega l’applicabilità al caso di specie del rimedio generale della risoluzione contrattuale, previsto dall’art. 1453 c.c. e successivi, in ragione della specificità della materia societaria.
Il contratto di società, infatti, è un contratto di natura associativa, caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla più generale disciplina codicistica prevista in materia di obbligazioni e contratti, fatte salve le disposizioni che dettano una disciplina speciale, a carattere derogatorio, prevista dal legislatore al fine di regolare taluni aspetti specifici del rapporto societario.
Al contratto di società si applica l’ordinaria disciplina in materia di adempimento, inteso quale esatta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto idonea a soddisfare appieno l’interesse del creditore. L’adempimento, pertanto, deve essere valutato alla stregua del parametro della diligenza di cui all’art. 1176 c.c.
Con la conclusione del contratto di società nascono, in capo al socio e nei confronti della controparte contrattuale, una serie di obblighi di fedeltà, lealtà, ma, soprattutto, di diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario.
Per tale ragione sono suscettibili di costituire gravi inadempienze, fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia quelle condotte del socio idonee ad impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale sia quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere anche solamente meno agevole il conseguimento delle finalità sociali.
A titolo esemplificativo, il Tribunale elenca, quali condotte che possono costituire gravi inadempienze, l’omissione di qualsivoglia collaborazione nella conduzione dell’attività sociale e, a fortiori, il compimento di atti ostruzionistici alla normale gestione societaria, nonché l’aver posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della società.
Tuttavia, pur essendo le condotte del socio riconducibili all’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., non può ritenersi applicabile alla fattispecie il rimedio della risoluzione contrattuale previsto dall’art. 1453 c.c. s.s. in caso di grave inadempimento di una delle parti contrattuali.
Infatti, afferma il Tribunale di Bologna, rifacendosi all’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. n. 17759/2016), occorre al riguardo osservare che la disciplina, speciale e derogatoria, dettata dalla normativa codicistica in materia di contratto di società preclude la possibilità di pronunciare, con riguardo a tale tipologia contrattuale, la risoluzione di cui all’art. 1453 c.c. s.s.
Invero, le norme di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., recanti la disciplina dell’esclusione del socio per gravi inadempienze, hanno carattere sostitutivo e speciale del rimedio generale della risoluzione contrattuale per inadempimento, inapplicabile al contratto di società per essere caratterizzato quest’ultimo non già dalla corrispettività delle prestazioni delle parti, ossia i soci, bensì dalla comunione di scopo.
Pertanto, l’unico rimedio esperibile è quello tipico, espressamente previsto dal legislatore per far fronte alle condotte del socio che si rivelano pregiudizievoli per gli interessi sociali e che costituiscono un grave inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto sociale, ossia l’esclusione del socio medesimo, non potendo, invece, essere invocato il più generale rimedio della risoluzione del contratto.
In conclusione, giova ricordare che, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c., l’esclusione di un socio è deliberata dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel computo di questi il socio da escludere, e che se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.
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Salvatore Daina
Avvocato specializzato in diritto commerciale e civile.
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