Incidente con monopattino elettrico: quando si può risarcire?

Incidente con monopattino elettrico: quando si può risarcire?

L’utilizzo dei monopattini elettrici sta aumentando in tutto il mondo, tanto da essere considerato un vero e proprio mezzo di trasporto. L’utilizzo frequente di questi mezzi, però, ha anche portato ad una crescita degli incidenti tanto che la Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha dovuto precisare che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, sono equiparati alle biciclette. Con l’approvazione del Decreto Legge “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di monopattini elettrici che di seguito descriverò in questo articolo.

Dall’entrata in vigore di queste disposizioni, tutti i monopattini a motore con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non possono circolare né su strada, né su piste o marciapiedi (perché come precisato prima il massimo di velocità consentita è pari a 0,5 kW).

I monopattini possono essere utilizzati solo da utenti che abbiano un’ età superiore ai 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo all’interno delle piste ciclabili; è vietato assolutamente circolare sui marciapiedi.

I limiti di velocità imposti sono pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali.

I mezzi per poter circolare devono essere dotati di segnalatori acustici (campanelli) e di sistemi di illuminazione; se si utilizza il monopattino elettrico di sera è necessario indossare anche il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità. E’ disposto il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali e il divieto di trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.

Sanzioni: per chi non rispetta queste disposizioni si possono avere multe che possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Ora descriverò punto per punto le varie ipotesi di incidente che si possono configurare con questi mezzi:

1) Incidente tra un pedone e un monopattino elettrico

Come accennato prima, i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette. I velocipedi, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli veri e propri e chi li guida deve comportarsi con le stesse regole di chi guida un auto quindi con prudenza e diligenza e ha il dovere di prevedere e di evitare tutte le situazioni di pericolo che si potrebbero creare nella quotidiana circolazione. Se vi è uno scontro con un pedone la responsabilità dell’incidente è nella maggior parte dei casi addebitata a chi conduce il monopattino, tuttavia vi sono dei casi di concorso di colpa se si dimostra che il pedone aveva un comportamento colposo o negligente. Chi guida un monopattino elettrico (come per le biciclette) e sorpassa un pedone, deve effettuare la manovra tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalando il sorpasso al pedone attraverso un campanello. La cassazione si è espressa in tal senso con la sentenza n. 2596 del 2019, sostenendo che: “L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile, di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada”.

Ci sono casi in cui la colpa è del pedone? La colpa dell’incidente può essere addebitata al pedone investito solo se la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile. Quindi se il comportamento del pedone non poteva essere previsto in alcun modo dal conducente del monopattino (per esempio se il pedone attraversa in modo improvviso fuori dalle strisce in stato di ebrezza o in condizioni di ridotta visibilità sarà responsabile, così come affermato dalla Corte di appello di Milano, sentenza n.2547 del 2019).

Concorso di colpa tra pedone e velocipede: un concorso di colpa con il pedone può essere ravvisato se egli ha attraversato la strada in modo distratto, perché ad esempio impegnato ad utilizzare il cellulare mentre camminava (sentenza del Tribunale di Trieste n.3580 del 2019).

2) Incidente tra auto e monopattino elettrico

Chi guida di un monopattino, è considerato un utente debole dal Codice della Strada (art. 3, comma 53-bis), come i ciclisti e i pedoni e per questo deve favorire di una maggior tutela dai pericoli presenti in strada durante la circolazione.

Il conducente di un’auto ha delle responsabilità maggiori rispetto alle persone che guidano biciclette, monopattini o ai pedoni; tuttavia occorre sempre valutare in base al caso concreto se la responsabilità cade sempre in capo all’automobilista.

Ci sono casi, in cui non è possibile verificare le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità, per cui si applica la presunzione del concorso di colpa (articolo 2054 del Codice civile).

Per avere una piena ragione è necessario dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno e quindi aver guidato con diligenza e prudenza.

Se vi è un incidente tra chi guida un auto e un monopattino elettrico non si può compilare il modulo di constatazione amichevole, perché questa procedura è consentita solo se il sinistro avviene tra veicoli a motore (per i quali vi è l’obbligo di assicurazione a norma dell’art. 143 Codice delle assicurazioni).

In questi casi quindi, si seguirà la procedura prevista per il risarcimento danni da incidente in bicicletta. Se la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’auto, richiedendo tramite una lettera scritta da un Avvocato, il risarcimento dei danni subiti e allegando tutte le prove opportune (fotografie, referti medici se si è rimasti feriti ecc…).

Viceversa, se la responsabilità è del conducente del monopattino, quest’ultimo dovrà rimborsare personalmente i danni provocati all’automobilista, considerato che i monopattini (come accennato in precedenza) non sono coperti da assicurazione.

3) Buca stradale e incidente con il monopattino elettrico. Come comportarsi?

Se il conducente di un monopattino cade su strada a causa di una buca o di una strada dissestata, valgono le stesse regole per la caduta su strada di un pedone (cosiddetti utenti deboli), ovvero l’Ente proprietario della strada sarà responsabile dell’accaduto.

L’amministrazione è responsabile dei danni provocati dalla cosa in custodia, così come stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile.

Come per il caso del pedone che cade su un marciapiede sconnesso, anche il conducente del monopattino elettrico che cade su un manto dissestato dovrà dimostrare che l’incidente è avvenuto perché era inevitabile e lui ha fatto di tutto per evitarlo guidando con l’ordinaria diligenza. Il Comune è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal conducente caduto per l’omessa manutenzione della strada (Corte di Cassazione, sentenza n.6034 del 2018). Il danneggiato, per ottenere risarcimento in questo caso, dovrà dimostrare il nesso causale tra l’evento dannoso e la strada con tutti i mezzi che ha a disposizione; ad esempio fare foto del manto stradale, eventuali referti medici se si è rimasti feriti ecc… È bene precisare inoltre, che il conducente del monopattino elettrico deve avere una condotta prudente e diligente (ad esempio non deve guidare distratto dall’uso del cellulare o simili…).


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