Incidente con veicolo sconosciuto: occorre la querela per il risarcimento?
Colui che riporti danni alla propria persona – a causa di sinistro stradale che coinvolge un veicolo non identificato – può promuovere richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 19, lett. a), della L. 24 dicembre 1969 n. 990.
Onde ottenere il suddetto risarcimento dovrà provare – sic et simpliciter – le modalità del sinistro e l’attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; Cass. Civ, 1° agosto 2001 n. 10484; Cass. Civ., 10 giugno 2005 n. 12304).
Circa tale ultima circostanza è possibile asserire che la prova di come il veicolo sia rimasto sconosciuto prescinde in toto dall’obbligo di presentare una querela o una denuncia contro ignoti alle competenti autorità.
La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato – infatti – non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 19 maggio 2017 n. 12601; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892;Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, 02 settembre 2013, n.20066; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 luglio – 3 settembre 2007, n. 18532; si veda anche giurisprudenza di merito Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Corte Appello Palermo, Sez. III, 16 marzo 2016, n.482; Giudice di Pace Perugia, 16 marzo 2015, n.282) attesa la vigenza del principio di diritto ormai consolidato e dominante in giurisprudenza secondo cui – “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati – la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 30 dicembre 2016 n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104)”.
Sul Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nonché la sua Compagnia di assicurazione, grava – infatti – l’officium di liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n.15659; Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066).
La querela o denuncia, dunque, in tali casi non si qualifica quale “condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (ex pluris: Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939).
Conseguenza ineludibile di ciò è che così come l’omessa denuncia dell’accaduto alle autorità non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla vittima di sinistro stradale, allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono infatti, come già detto, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5892; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532).
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Avv. Ilaria Parlato
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Ha conseguito con profitto il Master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense.
È autrice di articoli in materia di Diritto Civile, Diritto di Procedura Civile, Diritto Penale e Diritto di Procedura Penale, pubblicati da riviste di pregiato valore nel mondo dell'avvocatura quali Salvis Juribus, Studio Cataldi, Altalex, Diritto.it e La legge per tutti.
L'AVV. ILARIA PARLATO è, altresì, autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato – nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli.
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