Incidente stradale: cosa fare per ottenere il risarcimento del danno
RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE: cosa fare per ottenere il risarcimento del danno
Nel caso in cui si desideri richiedere un risarcimentodanni per incidente stradale si devono seguire precise procedure.
Se si è rimasti coinvolti in un incidente avvenuto tra veicoli a motore, per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari devono innanzitutto denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione.
E’ necessario denunciare l’incidente stradale entro 3 giorni dall’evento dannoso, mediante compilazione del modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), il quale, se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell’incidente, fa presumere, sino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dallo stesso.
Se dal sinistro sono conseguiti solamente danni materiali o lesioni personali lievi (danno biologico inferiore al 9% di invalidità permanente) i danneggiati possono rivolgere direttamente alla propria compagnia assicurativa (ovvero la compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione) la richiesta risarcitoria (procedura così detta del “Risarcimento incidente stradale diretto” o “indennizzo diretto”).
Al contrario, se il danno fisico subito abbia comportato una lesione grave (danno biologico superiore al 9% – lesioni macropermanenti) il danneggiato dovrà esperire la procedura ordinaria per ottenere il risarcimento, ovvero dovrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale.
La compagnia d’assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento danni (che è opportuno inoltrare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento), ha l’onere di dare riscontro entro:
– 30 giorni, nel solo caso di danni a veicoli o cose con modulo CAI a doppia firma;
– 60 giorni, nel caso di danni circoscritti a veicoli o cose se il modulo CAI è firmato da un solo conducente;
– 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche.
Entro i termini sopra indicati, la compagnia assicurativa dovrà formulare un’offerta di “risarcimento incidente stradale” al danneggiato che, se dallo stesso è ritenuta congrua, gli dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se, invece, il danneggiato rifiuta l’offerta, l’assicurazione sarà comunque tenuta a corrispondere la somma offerta ed il danneggiato potrà trattenerla a titolo di acconto sulla maggiore somma risarcitoria dovuta ed adire, se del caso, l’autorità giudiziaria per il riconoscimento della differenza.
RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE: quali danni sono risarcibili
I danni meritevoli di essere risarciti a titolo di risarcimento danni per incidente stradale si distinguono in danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
Appartengono alla categoria dei danni non patrimoniali il danno biologico (connesso ad una lesione della integrità psico-fisica del danneggiato) ed il danno morale.
– danno biologico consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è destinato ad incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le voci di cui è costituito il danno biologico sono: inabilità temporanea parziale e invalidità permanente;
– danno morale è la ripercussione che ha avuto l’evento lesivo nella sfera psichica del soggetto, vittima dell’incidente stradale, ed è quantificabile in termini monetari.nel quale va ricompreso anche il danno derivante dalla perdita di un congiunto stretto;
Tra i danni patrimoniali, ovvero quelli che comportano una diminuzione della capacità di produrre reddito, vanno ricompresi:
– danni collegati alle spese mediche e cure sostenute dal danneggiato, nonché ai beni del danneggiato stesso;
– danno da capacità lavorativa specifica, ovvero ridotta capacità di produrre reddito in relazione al lavoro svolto e consequenziale alle lesioni cagionate dal sinistro;
RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE: azione civile e penale
Allorquando la compagnia non intenda riconoscere al danneggiato il diritto al risarcimento per incidente stradale (risarcimento danni fisici e morali) o offra una somma notevolmente inferiore rispetto al valore del danno, quest’ultimo potrà adire l’Autorità Giudiziaria civile al fine di vedersi riconoscere la somma risarcitoria corretta.
Prima di instaurare il giudizio è tuttavia obbligatorio tentare di raggiungere un accordo transattivo tra le parti, mediante il ricorso alla “negoziazione assistita”.
L’esito negativo della negoziazione assistita (nel caso in cui l’impresa assicurativa non abbia aderito alla negoziazione) consentirà di incardinare il giudizio.
L’azione giudiziaria finalizzata all’ottenimento del risarcimento danni da sinistro stradale, può essere iniziata:
– dopo che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte della compagnia assicurativa di richiesta di risarcimento (in presenza di soli danni a veicoli o cose);
– 90 giorni quando si tratta di incidenti con lesioni personali gravi.
Promossa l’azione, sarà il Giudice adito a decidere sul diritto e sulla misura del risarcimento danni da sinistro stradale.
Nei casi più gravi di incidente stradale, dal quale derivino lesioni personali di rilevante entità, è altresì indicata l’azione penale. Sarà possibile presentare una querela entro 3 mesi dall’accaduto.
Se le lesioni ha determinato una lesione gravissima o morte, il procedimento penale sarà aperto d’ufficio, senza necessità di querela.
La persona che ha subito il danno da sinistro stradale potrà costituirsi parte civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento, oltre alla condanna del responsabile.
Da non dimenticare, inoltre, quelli che sono i termini di prescrizione del diritto ad esame:
– 2 anni dal fatto per l’azione civile;
– 5 anni se l’azione del responsabile è qualificata non solo come illecito civile bensì come reato (esempio lesioni colpose).
Alla luce di quanto sopra, in considerazione della complessità della materia, è consigliabile rivolgersi all’avvocato non solo nel caso in cui si desideri instaurare una causa civile o penale per ottenere il risarcimento, ma anche nella fase delle trattative con la compagnia assicurativa, per evitare di incorrere in errori che possono pregiudicare il buon esito della procedura.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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