Incidenti stradali: il giudice può ricostruire i fatti sulla base del verbale della polizia
La Suprema Corte, con la recente ordinanza del 1 aprile 2019 n.9037, non ha fatto altro che confermare quanto espresso a più riprese riguardo la ricostruzione dei sinistri stradali. In base a quanto stabilito con l’ordinanza poc’anzi menzionata il giudice, in sede civile, può effettuare la ricostruzione del sinistro stradale dal verbale della polizia municipale.
In particolare, la Suprema Corte scrive all’interno dell’ordinanza che: <E’ principio consolidato (vedi Cass., n. 22629 del 2008; n.9251 del 2010; n. 3787 del 2012) quello per cui l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti>.
Quindi, il verbale redatto dalla polizia municipale costituisce vera e propria prova, fino a querela di fatto, in merito a tutti i fatti e gli eventi che accadono dinnanzi agli stessi o in merito alle dichiarazioni che essi raccolgono.
Pertanto, in base a quanto appena affermato, il verbale di accertamento di un sinistro stradale, redatto dagli organi di polizia, ha efficacia di piena prova dal momento che ha natura di atto pubblico. L’efficacia del verbale si estende a tutti i fatti. Tale efficacia non si estende, invece, né ai giudizi valutativi, né ad una possibile menzione di quelle circostanze relative ai fatti che, per il modo in cui si sono realizzate (in maniera repentina), non abbiano ricevuto adeguati margini di apprezzamento.
Quanto dichiarato all’interno del verbale della polizia municipale, come anticipato, può essere contestato solo mediante querela di falso.
Quindi, in base a quanto affermato sinora, pur non avendo fede privilegiata, tali “parti” del verbale possono essere liberamente valutabili dal giudice e possono anche fondare l’assoluto convincimento del giudicante come nel caso che ci occupa. Sarà compito, successivamente, del difensore valutare attentamente il verbale nella sua interezza e se la parte assistita ritiene di non essere d’accordo con quanto ricostruito dagli agenti verbalizzanti, bisognerà fornire una diversa prospettazione dei fatti e richiedere la prova contraria o meglio ancora una prova diretta testimoniale o anche una consulenza tecnica d’ufficio che possa rendere incompatibili i fatti valutati dagli agenti e fondare un nuovo e diverso convincimento del Giudicante.
Pertanto quanto appena affermato può sicuramente essere rilevante sia se si vuole agire ad esempio per un risarcimento danni da circolazione stradale sia per impugnare un verbale di contestazione con sanzioni amministrative irrogate.
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Francesca Micolucci
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