Incontri genitori-figli minori al tempo del Coronavirus

Incontri genitori-figli minori al tempo del Coronavirus

Il diritto di visita del genitore non collocatario di figli minori è stato al centro di un accesso dibattito nell’ultimo periodo a causa dell’emergenza epidemiologica che ha interessato la nostra Nazione e delle conseguenti e necessarie restrizioni imposte dal Governo.

A partire dal giorno 8 marzo u.s. , molti genitori si sono chiesti come poter garantire e rispettare il diritto di visita del genitore non convivente con i figli minorenni, preservando, allo stesso tempo, la salute di questi ultimi.

L’incertezza su tale argomento è stata dettata e, per certi aspetti, anche alimentata, dal susseguirsi in modo convulso di provvedimenti provenienti da diversi  Tribunali,  i cui orientamenti  non hanno raggiunto  la auspicabile uniformità generale.

E’ bene evidenziare che la decisione sul punto non è di semplice soluzione essendo, per forza di cose, necessario bilanciare dei diritti di primaria importanza, ossia il diritto del genitore a vedere i figli ed  il diritto alla salute degli stessi, alla luce delle limitazioni alla circolazione dei cittadini, imposte dal Governo per ragioni sanitarie.

Il Tribunale di Bari, con  provvedimento provvisorio ed urgente  del 26 marzo u.s.,  ha ritenuto prevalente tra i diritti in gioco, il diritto alla salute dei minori, sospendendo le visite  “fino quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute”. 

Si legge, difatti, nel provvedimento suddetto che ” gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

Con provvedimento del 2 aprile u.s. , il Tribunale di Vasto ha assorbito totalmente la pronuncia de qua ” ritenendo , quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi,  nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. “

Tale pronuncia è stata fondata sul presupposto che, nel caso di specie, non fosse verificabile l’eventuale rischio sanitario al quale  si sarebbe esposta   la minore,  in considerazione di una serie di circostanze concorrenti, tra le quali, la provenienza del padre da un luogo ad alto contagio virale.

Nonostante entrambe le pronunce abbiano disposto l’interruzione temporanea degli incontri padre-figli, non è mancato un accenno al diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con i figli, promuovendo per tale ragione l’utilizzo  di  strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata.

A diversa conclusione è giunto  il Tribunale di Milano, che con provvedimento reso in via d’urgenza,  antecedente a quelli appena citati, del giorno 11 marzo u.s.,  è intervenuto in modo piuttosto risoluto chiarendo che ” le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicchè alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”

Pertanto, il Tribunale meneghino ha ribadito la piena vigenza delle determinazioni rese nei provvedimenti di separazione e divorzio, facendo diretto riferimento  alle FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.3.2020 nelle quali si legge  al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario siano sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Anche il Tribunale di Roma ha avuto occasione di esprimere il proprio pensiero ( provvedimento 3692/2020  del 9 aprile) rilevando “che le misure restrittive adottate dai  provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza Covid 19, impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità , con l’interesse alla salute individuale pubblica individuale e collettiva”.

Ciò posto, il Giudice, nel caso di specie, non ha ritenuto necessario, né opportuno,  sospendere le visite tra il padre ed i figli, ritenendo  che  “i minori non sarebbero stati esposti ad alcun rischio ulteriore se non quello normalmente connesso alla generale situazione emergenziale già in atto.”

Da ultimo si evidenzia che il Governo con FAQ del 1 aprile u.s. ha ribadito che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”

Pertanto il problema potrebbe, formalmente ed apparentemente, dirsi risolto anche per quelle situazioni nelle quali non sia ancora intervenuto il provvedimento del Giudice.

Infine, non resta che aver fiducia nelle capacità di discernimento dei genitori, i quali dovrebbero prendere decisioni congiunte e condivise sulla base del buon senso, valutando i rischi dell’attuale situazione e prendendo le dovute precauzioni nell’interesse dei figli, abbandonando, dunque,  eventuali rivalità ed egoismi.

Soluzione che è nella maggior parte dei casi  ” più facile a dirsi, che a farsi”.


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