Incostituzionalità dei dd.PP.CC.MM. alla luce della ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2020, n. 45986
Tribunale di Roma, ord. 16 dicembre 2020, n. 45986
La vicenda. Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Liberati, ha emesso ordinanza di rilascio, ex articolo 665 del c.p.c., non accogliendo le doglianze del conduttore che aveva proposto opposizione su presupposto che per effetto della <<grave crisi scaturita dalla pandemia>>, causa di una <<riduzione del fatturato del 72,72%>>, avrebbe avuto diritto a ottenere la riduzione di equità del canone, per eccessiva onerosità sopravvenuta e in forza del principio di buona fede e dei vincoli solidaristici posti dagli artt. 2 della Costituzione e 1175 del c.c..
La decisione. Nel caso di specie, quindi, il conduttore ha invocato la esistenza di una situazione di emergenza sanitaria riconducibile al diffondersi della pandemia dovuta al virus Covid-19 la quale avrebbe <<comportato una alterazione del rapporto contrattuale e la impossibilità di eseguirlo o, comunque, di beneficiare pienamente del godimento del bene, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale>>.
Tale linea difensiva non è stata accolta dal Tribunale di Roma per il quale <<una emergenza sanitaria non è di per sé condizione intrinsecamente impediente in termini assoluti>>.
Il Tribunale, in sintesi, ha sostenuto che la emergenza sanitaria non costituisce, di per sé, un blocco allo svolgimento di ogni “attività umana”.
Lo stesso, poi, ha precisato che la limitazione dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, che si è avuta nel periodo emergenziale è dovuta non alla diffusione pandemica del virus ex se, bensì alla adozione <<esterna dei provvedimenti, normati e amministrativi, che hanno compresso e eliminato alcune libertà fondamentali dell’uomo>>.
Da tale massima il tribunale ha sancito che le conseguenze lamentate dal conduttore non siamo discendenti alla emergenza sanitaria in sé intesa, ma <<dal complesso normativo provvedimentale che, su tale presupposto, è intervenuto sui diritti e sulle libertà dei cittadini>>.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto necessario verificare se la predetta limitazione, imposta con atti provvedimentali ed atti aventi forza di legge, sia stata o meno legittima.
Il primo problema sorto è stato quello di individuare la idoneità dei dd.PP.CC.MM. a comprimere i diritti fondamentali; in tale caso diverse e contrastanti sono state le opinioni formatesi. Alcuni hanno sostenuto che un d.P.C.M. non possa limitare libertà costituzionalmente garantite in quanto privo di valore e forza di legge (Giudice di pace di Frosinone), altri sostengono la piena costituzionalità delle limitazioni imposte con i vari dd.PP.CC.MM. salvo che che essi impongano limitazioni ai diritti fondamentali.
A conclusione di un articolato ragionamento giuridico, infine, il Tribunale ritiene illegittimi i dd.PP.CC.MM. adottati tanto da sostenere che quello lamentato dal conduttore non è <<danno “da emergenza sanitaria”>>, ma <<danno da attività provvedimentale, che si reputa illegittima>>; ciò rende infondata la azionata domanda.
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Gabriella Fabiani
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