Indagini difensive: la conduzione dell’intervista e i doveri del difensore

Indagini difensive: la conduzione dell’intervista e i doveri del difensore

Il presente articolo vuole rappresentare una guida pratica, utile al professionista che si approccia al controverso tema delle investigazioni difensive e, in particolare, alla c.d. “intervista difensiva”. Come ben sappiamo anche il difensore, al pari del PM, ha facoltà di svolgere investigazioni ed intervistare soggetti informati sui fatti allo scopo di ricercare ed individuare elementi di prova utili al proprio assistito.

Chi può effettuare l’investigazione difensiva? E quando può essere svolta?

L’unico soggetto legittimato ex-lege ad effettuare investigazioni difensive è il difensore, sia esso nominato di fiducia o d’ufficio. È fatta salva, però, la possibilità per l’avvocato di affidare tale incarico ad altri soggetti. Il difensore ben può, infatti, conferire mandato ad uno o più investigatori privati allo scopo di svolgere tale attività. In questo caso il difensore dovrà necessariamente comunicare l’avvenuto conferimento dell’incarico all’autorità giudiziaria procedente ed è tenuto, prima del conferimento, a verificare che l’investigatore sia un possesso di apposita licenza che accerti la capacità tecnica del soggetto (l’autorizzazione – o licenza- in questione viene concessa dal Prefetto territorialmente competente agli investigatori che hanno maturato una specifica esperienza professionale in grado di garantire il corretto esercizio dell’attività). L’attività di investigazione difensiva può essere svolta sia in via preventiva, in previsione della possibile istaurazione di un procedimento penale, sia nel corso del procedimento stesso. L’attività investigativa preventiva può essere svolta esclusivamente su apposito mandato conferito dall’assistito al difensore ed è finalizzata all’acquisizione di elementi di prova in favore del cliente in ottica dell’eventuale instaurazione di un procedimento penale a suo carico. L’investigazione preventiva può svolgersi con le stesse modalità di quella c.d. “processuale” con esclusione dei soli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria.  Diversamente l’attività investigativa c.d. “processuale” può essere effettuata dal difensore (ma anche da suo sostituto investigatore) in ogni stato e grado del procedimento, nel corso dell’esecuzione o allo scopo di promuovere il giudizio di revisione.

Chi può essere intervistato?

Qualsiasi soggetto informato sui fatti può essere intervistato, salvi casi di incompatibilità. L’intervista non può riguardare le persone incompatibili con la qualifica di testimone (responsabile civile, persona civilmente obbligata etc.)

Come si svolge l’intervista?

L’intervista può essere effettuata con diverse modalità, in particolare può articolarsi: A) nel colloquio non documentato c.d. “esplorativo” B) nella ricezione di dichiarazioni C) nell’assunzione di informazioni.

Il colloquio esplorativo

Trattasi di un colloquio non documentato che, a differenza delle altre due modalità d’intervista, può essere effettuato oltrecchè dal difesnore (o investigatore) anche da suo sostituto delegato (es. praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo). Tale strumento consente di ottenere informazioni ad utilizzo interno finalizzate a valutare l’utilità o meno di assumere -successivamente- formali informazioni da parte della persona intervistata attraverso l’assunzione di informazioni o il rilascio di una dichiarazione scritta.

L’assunzione di informazioni

Nel caso il colloquio esplorativo abbia esito positivo, è data facoltà al difensore, o il suo sostituto, di richiedere alle persone audite di rendere informazioni da documentare mediante verbale.  Il difensore potrà richiedere all’intervistato o di narrare liberamente o, alternativamente, potrà condurre una vera e propria intervista formulando specifiche domande. All’assunzione di informazioni non possono assistere l’indagato, la persona offesa e le altre parti private (art. 391 bis c. 8 c.p.p.) Il difensore o il sostituto hanno il dovere di interrompere l’assunzione di informazioni da parte della persone non imputata o della persona non sottoposta a indagini, se essa rende dichiarazioni dalle qual emergono indizi di reità a suo carico. L’assunzione di informazioni è documentata. Alla verbalizzazione può provvedere o il difensore o un suo sostituto, soggetti che possono valersi anche di persone di loro fiducia (art. 391 ter c. 3 c.p.p.). Oltre alla scrittura, al fine di verbalizzare l’intervista è possibile utilizzare anche la stenotipia, la riproduzione fonografica e audiovisiva. Il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal difensore o dal sostituto e dalle persone intervenute e andrà a confluire nel fascicolo difensivo.

Rilascio di di una dichiarazione scritta

Il difensore o il suo sostituto invece di procedere con l’assunzione di informazioni possono richiedere alla persona informata di rilasciare una dichiarazione scritta. La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e la sua sottoscrizione è autenticata dal difensore o dal suo sostituto. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione redatta dal difensore o dal suo sostituto, documento che non ha valenza probatoria autonoma e che deve contenere la data di recezione della dichiarazione, i fatti su cui verte e la generalità proprie e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione.

I doveri del difensore: l’avvertimento

In ogni ipotesi di intervista il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici hanno il dovere di avvertire la persona intervistata: – della propria qualità e dello scopo del colloquio; – delle modalità e la forma di documentazione; – dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte a indagini e imputato nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; – della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; – del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla PG o dal PM e le relative risposte; – delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

L’esclusione dell’obbligo di denuncia

Per concludere occorre segnalare che sia il difensore che il suo sostituto, nonché tutti gli investigatori privati e consulenti tecnici, non hanno alcun obbligo di denuncia relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia durante l’intervista. La mancanza di obbligatorietà della denuncia pone in evidenza il principio fondamentale per il quale il difensore, così come i suoi ausiliari, risultano sempre vincolati al segreto professionale durante ogni attività relativa al loro mandato, anche quando svolgono indagini difensive.


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Nicola Ambrosetti

Docente a-046. Collaboratore Studio Legale Arduini-Baruffi, Sondrio (SO)

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